Per la domanda di cassa integrazione Covid con le nuove settimane introdotte dal decreto Fiscale arrivano le prime istruzioni INPS con il messaggio n. 4034 del 18 novembre. Ecco termini e condizioni.
Per la cassa integrazione Covid sono state previste nuove settimane entro il 31 dicembre 2021 con la proroga del decreto Fiscale n. 146 del 21 ottobre.
Per la domanda di cassa integrazione Covid, al fine di ottenere le nuove settimane previste, arrivano le istruzioni dell’INPS con il messaggio n. 4034 del 18 novembre.
Il decreto ha introdotto 13 settimane di assegno ordinario (ASO) e cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) che possono essere richieste dai datori di lavoro che interrompono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza Covid nel periodo tra il 1° ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021.
Nello stesso periodo sono concesse 9 settimane ulteriori di cassa integrazione Covid alle aziende del settore tessile che accedono alla CIGO. Vediamo le istruzioni INPS per la domanda.
Cassa integrazione Covid e domanda per nuove settimane: istruzioni INPS
Per la domanda di cassa integrazione Covid, al fine di ottenere le nuove settimane previste dal decreto Fiscale, arrivano le istruzioni INPS. Le settimane aggiuntive di cassa integrazione Covid sono così distribuite:
- per le aziende che accedono alla cassa integrazione in deroga e all’assegno ordinario che avevano 28 settimane di CIG Covid per il periodo che va dal 1° aprile al 31 dicembre 2021 sono previste 13 settimane in più dal 1° ottobre al 31 dicembre 2021;
- i datori di lavoro del settore tessile individuati nei codici ATECO 13-14 e 15 che accedono alla cassa integrazione ordinaria per l’emergenza in base all’articolo 19 del decreto Cura Italia 2020, sono già previste 17 settimane dal 1° luglio al 31 ottobre 2021. Costoro ottengono 9 settimane con la proroga della cassa integrazione Covid dal 1° ottobre al 31 dicembre 2021.
Con il nuovo messaggio del 18 novembre l’INPS spiega come ottenere le settimane aggiuntive e nel dettaglio:
- assegno ordinario del fondo d’integrazione salariale;
- assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso;
- assegno ordinario dei fondi di solidarietà bilaterali e dei fondi del Trentino e di Bolzano Alto Adige;
- trattamenti di cassa integrazione in deroga (CIGD);
- trattamento ordinario di integrazione salariale connesso all’emergenza epidemiologica da COVID-19 in favore dei datori di lavoro delle industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili, anche in caso di cassa integrazione guadagni straordinario.
Cassa integrazione Covid: condizioni e termini per la domanda
Per presentare la domanda di cassa integrazione Covid con le nuove settimane del decreto Fiscale entro i termini stabiliti, INPS chiarisce che esistono delle specifiche condizioni, non previste per chi ha accesso alla CIGO.
Specifica l’Istituto che nel caso in cui “non siano state richieste e autorizzate tutte le 28 settimane di trattamenti disciplinate dal menzionato “decreto Sostegni”” non sarà possibile “accedere al nuovo periodo di trattamenti emergenziali”.
Si possono ottenere le 13 settimane di cassa integrazione Covid entro il 31 dicembre solo dopo aver utilizzato le 28 già previste. Chiarisce l’INPS nel messaggio:
“Si precisa che la procedura di trasmissione delle domande è già disponibile e che le stesse possono essere inviate, a prescindere dall’avvenuto rilascio dell’autorizzazione a tutte le 28 settimane di cui al decreto–legge n. 41/2021 da parte delle Strutture territoriali dell’Istituto. Il rispetto di tale ultima condizione sarà verificato in sede di istruttoria delle domande e costituirà presupposto per il riconoscimento della legittimità dei trattamenti richiesti.”
Dalle nuove settimane di CIGD e ASO sono esclusi i lavoratori assunti dopo il 23 marzo 2021, quindi dopo l’entrata in vigore del decreto Sostegni, se non si ottiene l’autorizzazione delle 28 settimane previste dallo stesso.
Per ottenere le nuove settimane di cassa integrazione Covid cambia la causale che diventa COVID 19 - DL 146/21, ma non i termini decadenziali fino a oggi previsti.
INPS infatti conferma la disciplina a regime, secondo cui il termine per la presentazione delle domande relative ai trattamenti di cassa integrazione è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
Anche per la trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo dei trattamenti, viene confermato che, in caso di pagamento diretto da parte dell’Istituto, il datore di lavoro è tenuto a inviare tutti i dati necessari entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale oppure entro 30 giorni dalla notifica della PEC contenente l’autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole all’azienda.
Per maggiori dettagli sulla domanda per le nuove settimane della cassa integrazione Covid entro il 31 dicembre rimandiamo al testo completo del messaggio n.4034 del 18 novembre 2021.
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