Cassa integrazione: domande in scadenza. Ecco per chi

Teresa Maddonni

16/07/2020

Cassa integrazione: è fissata a domani 17 luglio la scadenza per la presentazione delle domande di CIGO, assegno ordinario e CIG in deroga secondo quanto disposto dal decreto n.52/2020, dopo quella di ieri 15 luglio, ma non per tutti. Vediamo quali datori di lavoro sono interessati.

Cassa integrazione: domande in scadenza. Ecco per chi

Cassa integrazione: domande in scadenza domani 17 luglio, ma non per tutti. Vi sono infatti soltanto delle categorie di beneficiari della prestazione che saranno tenute a presentare, attraverso i datori di lavoro, la domanda per ottenere la cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e CIG in deroga entro la giornata di domani.

A definire i nuovi termini e modalità per la cassa integrazione che con la proroga del decreto Rilancio è diventata di 18 settimane è stato il decreto n.52/2020 del 16 giugno che modifica anche il dl n.34/2020 in fase di conversione. Inoltre il 10 luglio è arrivata l’ultima circolare INPS in merito.

L’ultima scadenza prevista dal decreto n.52/2020 è stata quella di ieri 15 luglio 2020 per il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020.

Vediamo nel dettaglio chi deve fare domanda per la cassa integrazione entro domani 17 luglio e riepiloghiamo le scadenze previste.

Cassa integrazione: domande in scadenza. Ecco per chi

Cassa integrazione: in scadenza domani 17 luglio le domande per ottenere CIGO, assegno ordinario e CIG in deroga. In particolare la nuova data introdotta con il decreto n.52/2020 arriva dopo quella del 15 luglio 2020 riservata a coloro che devono ottenere le settimane di cassa integrazione per il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che si posiziona nell’arco temporale che va dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020 come abbiamo già evidenziato.

La scadenza del 17 luglio vale per le settimane di cassa integrazione e riguarda nel dettaglio tutte le tipologie di indennità che abbiamo sopra elencato. Non solo il termine del 17 luglio è anche una deroga a quello del 3 luglio per la presentazione delle domande di pagamento diretto della cassa integrazione da parte di INPS con anticipo del 40%.

Oltre alla scadenza che abbiamo sopra indicato del 15 luglio ormai passata, il decreto n.52/2020 (e le modifiche al dl Rilancio), stabilisce che il termine per presentare la domanda di cassa integrazione è la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Viene però anche stabilito che in sede di prima applicazione il termine è fissato a domani 17 luglio se la scadenza prevista originariamente per la presentazione della domanda è antecedente a tale termine.

Ricordiamo che la proroga della cassa integrazione è stata introdotta dal decreto Rilancio per un massimo di 18 settimane con una proroga alle prime 9 introdotte dal decreto Cura Italia. Le ulteriori 5 settimane - le 9 in più si compongono di due tranche 5 più 4- possono essere richieste solo se si sono fruite interamente le prime 9.

Cassa integrazione: tutte le scadenze

Per la cassa integrazione riepiloghiamo tutte le scadenze alla luce anche dell’ultima circolare INPS in cui l’Istituto tra le altre cose ha anche spiegato come utilizzare le 5 settimane di cassa integrazione.

Oltre alla scadenza che abbiamo sopra indicato del 15 luglio, il decreto n.52/2020 prevede che il termine per presentare la domanda di cassa integrazione è la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, che in sede di prima applicazione, come abbiamo visto, è il 17 luglio 2020.

Nel dettaglio le prossime scadenze per la domanda di cassa integrazione, oltre quella di domani 17 luglio, sono su indicazione di INPS:

  • per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati a decorrere dal 1° giugno 2020 il termine è il 31 luglio 2020;
  • per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati dal 1° luglio 2020 il termine è il 31 agosto 2020;
  • indipendentemente dal periodo di riferimento i datori di lavoro che hanno commesso errori od omissioni nella domanda presentata possono correggere la stessa entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore nella precedente istanza da parte dell’amministrazione di riferimento, a pena di decadenza. La predetta presentazione della domanda, nella modalità corretta, è considerata comunque tempestiva se presentata entro il 17 luglio 2020.

Oltre alla scadenza di domani 17 luglio la prossima data da tenere a mente è quella di venerdì 31 luglio.

Iscriviti a Money.it

Selezionati per te

Correlato