Riconfermata dalla Legge di Stabilità la cassa integrazione in deroga nel 2016 anche se con una riduzione della durata del beneficio. Ecco destinatari, requisiti, durata e indennità previste dall’attuale quadro normativo.
Con la Legge di Stabilità 2016 si è riconfermata la vigenza della cassa integrazione guadagni in deroga, uno strumento di sostegno al reddito destinato a quei lavoratori che non hanno i requisiti per accedere né alla cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) né straordinaria (CIGS).
Nonostante ciò, anche le imprese soggette alla CIGO o alla CIGS possono richiedere la cassa integrazione in deroga purché sussista la prospettiva concreta di ripresa dell’attività.
Con la Legge di Stabilità 2016 cambia per i lavoratori la durata di fruizione del beneficio: due in meno rispetto al 2015, infatti si passa da 5 mesi a 3 mesi.
Cassa integrazione in deroga 2016: destinatari e requisiti
La cassa integrazione in deroga può essere concessa alle seguenti categorie di lavoratori subordinati:
- operai ed impiegati (compresi gli apprendisti);
- quadri;
- lavoratori in somministrazione.
La condizione necessaria è che tali lavoratori abbiano un’anzianità lavorativa di almeno 12 mesi alla data di avvio del sostegno.
Cassa integrazione in deroga 2016: quando si può richiedere?
La cassa integrazione in deroga può essere richiesta in situazioni patologiche della vita aziendale quali:
- situazioni di crisi aziendale dovute ad eventi straordinari e comunque non imputabili all’impresa o ai lavoratori;
- situazioni di crisi aziendale dovute ad un improvvisa caduta della domanda di mercato (si pensi, per esempio, ad un’innovazione tecnologica che stravolge il settore in cui l’impresa opera);
- crisi aziendali;
- necessità di ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale.
Occorre evidenziare che il sussidio non può mai essere chiesto nel caso di cessazione dell’attività aziendale ancorché parziale.
Inoltre, l’azienda deve aver utilizzato tutti gli strumenti ordinari di flessibilità, ivi comprese le ferie residue.
Cassa integrazione in deroga 2016: come presentare la domanda?
Al fine di ottenere la cassa integrazione in deroga il datore di lavoro deve presentare, in via telematica all’INPS o alla Regione in cui ha sede l’attività, la domanda o la proroga (unitamente ai documenti attestanti l’accordo sindacale).
La domanda va presentata entro 20 giorni dall’inizio della sospensione dell’attività o della riduzione dell’orario di lavoro. Qualora la domanda venisse presentata oltre tale termine, la cassa integrazione in deroga decorrerebbe dall’inizio della settimana antecedente alla presentazione dell’istanza.
Una volta ottenuto il trattamento, il datore di lavoro dovrà presentare mensilmente all’INPS il modello SR41 per consentire l’erogazione del trattamento.
Cassa integrazione in deroga 2016: durata
Per il 2016 la durata del beneficio non può essere superiore a 3 mesi, due in meno rispetto al 2015.
E’ importante ricordare che la cassa integrazione in deroga è erogabile fino al 31 dicembre 2016, mentre cessa la sua vigenza nel 2017.
Cassa integrazione in deroga 2016: quanto spetta al lavoratore?
Ai lavoratori soggetti a cassa integrazione in deroga spetta l’80% della retribuzione, ivi compresi eventuali ratei di mensilità aggiuntive, che gli stessi avrebbero percepito per le ore di lavoro non prestate fino al limite dell’orario contrattuale. Tale limite è comunque soggetto al tetto massimo delle 40 ore settimanali.
Informiamo che, con la Legge di Stabilità 2016, una quota non superiore a 18 milioni di euro è destinata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca.
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