Cassazione, assenze sistematiche per malattia: legittimo il licenziamento del lavoratore «furbetto»

Marta Panicucci

5 Settembre 2014 - 16:26

La Cassazione rigetta la richiesta di un lavoratore che chiedeva il reintegro a lavoro. La Corte decreta la legittimità del licenziamento in presenza di assenze sistematiche per malattia. Ecco la storia.

Cassazione, assenze sistematiche per malattia: legittimo il licenziamento del lavoratore «furbetto»

La corte di Cassazione ha emesso ieri una sentenza che ha l’aria di essere una svolta per il mondo del lavoro. Secondo la suprema corte è legittimo il licenziamento del lavoratore sistematicamente assente da lavoro per malattia. In particolare nel caso in cui le assenze siano «a macchia di leopardo», “comunicate all’ultimo momento”, «costantemente agganciate ai giorni di riposo del lavoratore» o “nei turni di fine settimana oppure notturni”. In casi come questi il licenziamento ha alla sua base un giustificato motivo.

Questo in sostanza il precedente creato ieri dalla Corte di Cassazione che ha risposto picche ad un lavoratore che chiedeva il reintegro al proprio posto di lavoro.

La causa del lavoratore
Il ricorrente ha deciso di fare causa alla società datrice di lavoro per licenziamento senza giustificato motivo. Il tribunale di Vasto, così come la Corte d’Appello dell’Aquila avevano già dato torto al lavoratore furbetto che ha deciso quindi di rivolgersi alla Cassazione. Alla corte suprema aveva chiesto di dichiarare illegittimo il licenziamento, sostenendo che questo «puo’ intervenire solo se viene superato il periodo di comporto», eventualità che nel suo caso non si era verificata.

La risposta della Cassazione
Le continue assenze per malattia, secondo la Cassazione, hanno creato «gli estremi dello scarso rendimento», al punto che la presenza del lavoratore in azienda «non si rilevava più utile per il datore di lavoro».

La Cassazione ha quindi confermato le sentenze di primo grado, rilevando che le assenze «per le modalità con cui si verificavano» ovvero "un numero esiguo di giorni, due o tre, reiterate all’interno dello stesso mese e costantemente ’agganciate’ ai giorni di riposo del lavoratore davano luogo ad una prestazione lavorativa non sufficientemente e proficuamente utilizzabile per la società. In seguito alle sistematiche assenze per malattia la presenza del lavoratore è stato ritenuta dalla Cassazione “inadeguata sotto il profilo produttivo e pregiudizievole per l’organizzazione aziendale così da giustificare il provvedimento risolutorio”.

Oltre ai problemi legati all’assenza di un lavoratore le continue malattie del ricorrente, sottolinea la Cassazione, davano anche «luogo a scompensi organizzativi» poichè venivano «comunicate all’ultimo momento» determinando così “la difficolta’, proprio per i tempi particolarmente ristretti, di trovare un sostituto«, soprattutto considerato che il lavoratore»risultava assente proprio allorche’ doveva effettuare il turno di fine settimana o il turno notturno, il che causava ulteriore difficolta’ nella sostituzione (oltre che malumori nei colleghi che dovevano provvedere alla sostituzione), cio’ anche in ragione del verificarsi delle assenze ’a macchia di leopardo’”.

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