In ambito processuale si sente spesso parlare di contumacia e procedimento in contumacia, ma cosa significa esattamente? E che succede se la parte si assenta? Vediamolo in questo articolo.
Contumacia o procedimento in contumacia sono termini che hanno a che fare sia con il processo civile che penale, e indicano l’ipotesi in cui una delle parti - l’attore o il convenuto - rinunciano o rifiutano di comparire in udienza, senza un valido motivo.
L’assenza della parte in giudizio ha delle conseguenze diverse in base alla tipologia di processo ma, nella maggior parte dei casi, l’iter processuale continua anche se una parte è contumace. In questo approfondimento disciplina e significato di contumacia secondo quanto stabilito dalla legge.
Contumacia: che significa?
La contumacia è una parola che si ritrova spesso nella terminologia giuridica, soprattutto in ambito di diritto processuale, sia penale che civile. L’etimologia di contumacia riporta ancora l’antica definizione del termine, derivando da contemno, che significa “disprezzo della giustizia”.
La contumacia, infatti, è la circostanza in cui la parte che ha l’obbligo di presentarsi dinanzi al giudice sceglie di non comparire, senza un valido motivo e senza giustificare l’assenza.
Al contrario di quanto si pensa però, quando si parla di processo in contumacia non si fa alcun riferimento alla volontarietà della parte ma solamente la mancata comparsa in aula. La contumacia si ha infatti anche in caso di difetto di notifica, cioè quando l’imputato non si presenta in giudizio perché non ha ricevuto alcuna comunicazione del processo a suo carico.
Contumacia nel processo penale
Nel processo penale, la parte contumace, quindi assente senza giustificazione, viene rappresentata dal difensore. Quando il procedimento sarà concluso, alla parte contumace verrà notificata la sentenza con annessa la dichiarazione di contumacia.
Se l’imputato contumace compare prima della decisione finale, il giudice revoca la dichiarazione di contumacia e procedere con l’udienza sentendo le ragioni della parte.
Contumacia nel processo civile
Nel processo civile, se è contumace l’attore (cioè colui che ha dato il via al giudizio) il procedimento può continuare solo ne fa richiesta la controparte. Altrimenti il giudice deve dichiarare l’estinzione del processo. La contumacia dell’attore, infatti, viene interpretata come una rinuncia al giudizio intrapreso.
Se manca il convenuto, invece, il procedimento può proseguire, ma la contumacia viene dichiarato solamente dopo la verifica della regolarità della notifica dell’atto introduttivo al suo indirizzo.
Anche chi è contumace riceve notificazioni e comunicazioni
Anche se una parte è contumace ciò non toglie che debba essere informata dello svolgimento del procedimento, anche perché può sempre decidere di intervenire. Gli atti che devono essere obbligatoriamente notificati sono:
- l’ordinanza con cui si ammette l’interrogatorio o il giuramento;
- le nuove domande riconvenzionali;
- le sentenze definitive.
Che succede se il contumace si costituisce?
Può accadere che la parte contumace decida di costituirsi quando il procedimento è già avviato, infatti il diritto processuale ammette la possibilità di costituirsi anche quando il procedimento è già ad uno stadio avanzato.
A questo punto la parte che era stata dichiarata contumace potrà disconoscere le scritture private prodotte contro di lui e chiedere al giudice di compiere atti che normalmente a quello stadio processuale gli sarebbero precluse ma solo se dimostra che non si era costituito entro i termini a causa della mancata comunicazione o della ricezione della notifica ad un indirizzo errato.
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