Che vuol dire conviventi more uxorio, chi sono e quali gli effetti giuridici dopo il contratto di convivenza. Significato e disciplina.
Quante volte abbiamo sentito l’espressione conviventi more uxorio? Sicuramente tante, anche perché al giorno d’oggi molte coppie preferiscono la convivenza al matrimonio. Ma chi sono esattamente i conventi more uxorio?
Secondo le norme vigenti i conviventi more uxorio (o coppie di fatto) sono uomini e donne omosessuali o eterosessuali che vivono insieme come se fossero sposate, decidendo di formalizzare la loro convivenza con un contratto vero e proprio: il patto di convivenza.
Stipulare e firmare il contratto non è obbligatorio ma una scelta del tutto volontaria e discrezionale, da esso derivano molteplici effetti giuridici tra cui l’attribuzione dell’appellativo conviventi more uxorio.
Che vuol dire “more uxorio”
L’espressione more uxorio è entrata nel vocabolario comune, ma cosa significa esattamente? Il termine viene utilizzato per indicare la famiglia di fatto che vive come se fosse sposata, con i diritti e i doveri che ne derivano.
La sua origine è latina:
- mos, moris che significa uso, consuetudine, stile di vita;
- uxor, uxoris che significa moglie, consorte.
Per questo la traduzione italiana è “vivere come moglie e marito”. La nozione more uxorio comprende sia le coppie conviventi non sposate eterosessuali che quelle omosessuali, come è stato ribadito dalla Corte d’Appello di Milano nel 2012.
Chi sono i conviventi more uxorio
Dal significato dell’espressione “more uxorio” si può dedurre chi sono i conviventi more uxorio: le coppie di sesso diverso o dello stesso sesso che hanno una convivenza stabile senza che tra loro ci sia il vincolo del matrimonio o dell’unione civile (per le coppie omosessuali). Più in generale, la Corte di cassazione nel lontano 1993 dichiarò che la legge considera more uxorio qualsiasi unione stabile che non contrasti con il buon costume, l’ordine pubblico e le norme imperative, purché la coppia viva sotto lo stesso tetto.
Il presupposto fondamentale affinché si possa parlare di conviventi more uxorio è che le parti stipulino il contratto di convivenza da registrare all’anagrafe del Comune di residenza: qui i due interessati si dichiarano una coppia stabile e rendono noto l’indirizzo del luogo in cui convivono. Questo dà diritto a ricevere il certificato di stato di famiglia.
Essendo un contratto, e dunque un vincolo giuridico a tutti gli effetti, il patto necessita o della forma di atto pubblico oppure di una scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato e della successiva trascrizione nei registri del Comune. Il contratto stipulato in altre forme non produce effetti e si considera nullo.
Effetti del contratto di convivenza e diritti dei conviventi
Chi decide di stipulare il contratto di convivenza deve essere consapevole degli effetti che ne derivano; il patto non può essere sottoposto a termini e condizioni e il suo contenuto viene personalizzato in base alla richieste della coppia.
In maniera sintetica e schematica ecco gli effetti sui conviventi more uxorio:
- reciproco diritto di visita e assistenza in carcere e in ospedale;
- potere di rappresentanza dell’altro in caso di morte (ad esempio decidere per la donazione degli organi) e malattia per sopravvenuta incapacità di intendere e volere;
- possibilità di essere nominati tutore o curatore o amministratore di sostegno del convivente;
- se la casa era di proprietà del convivente defunto, il superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni ma mai oltre i cinque anni (diritto che viene meno in caso di matrimonio, nuova convivenza o unione civile);
- diritto al risarcimento danni se la morte del coniuge è causata da fatto illecito di un terzo.
Il contratto tra i conviventi more uxorio può contenere:
- l’indicazione della residenza;
- le modalità di contribuzione economica alla vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo;
- il regime patrimoniale della comunione dei beni modificabile in qualunque momento in corso della convivenza.
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