Il calcolo del valore della produzione netta ovvero della base imponibile IRAP delle società e degli enti soggetti a IRES, con le relative specifiche.
Ferma restando che l’imposta regionale sulle Attività Produttive (IRAP) è applicata a tutte quelle tipologie societarie e a tutte quelle imprese, siano anche individuali, che esercitano abitualmente un’attività diretta alla produzione o alla scambio di beni o, ancora, alla prestazione di servizi e che si assume la validità dei principi generali e delle aliquote ordinarie per l’IRAP, differenti tipologie societarie godono di una differente regolamentazione e di specifici criteri per la determinazione del valore della produzione netta che va a costituire la base imponibile su cui viene applicata l’aliquota IRAP; in questo articolo è illustrato il caso delle società e degli enti che sono soggetti al pagamento dell’IRES (ad esclusione sia delle società di persone e delle imprese individuali sia delle attività bancarie e assicurative).
Per quanto riguarda questa tipologia societaria, occorre ricordare che il valore della produzione netta, ovvero la base imponibile IRAP, è determinata dalla differenza tra il valore e i costi di produzione (in base alle definizioni esplicitate nell’art. 2425 c.c.), in base a quanto risulta dal conto economico di esercizio, tenendo presente che sono esclusi dai costi di produzione le seguenti voci:
- Costi per il personale;
- Altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
- Svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide;
- Accantonamenti per rischi;
- Altri accantonamenti;
Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, la base imponibile è determinata assumendo le voci del valore e dei costi della produzioni corrispondenti a quelle elencate sopra.
Componenti negativi non deducibili
Non possono essere dedotti dal valore della produzione netta i seguenti componenti negativi:
- Spese per il personale dipendente e assimilato classificate in voci diverse da quelle citate nel punto B9 dell’art. 2425 c.c.
- Compensi per attività commerciali e per prestazioni di lavoro autonomo non esercitati abitualmente e compensi attribuiti per obblighi di fare, non fare o permettere;
- costi per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;
- compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente;
- utili spettanti agli associati in partecipazione di solo lavoro;
- indennità e rimborsi kilometrici;
- quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto;
- perdite sui crediti;
- IMU;
Contributi
I contributi erogati in base a norme di legge, concorrono in ogni caso alla formazione della base imponibile Irap. Sono esclusi tuttavia, quelli legati a costi indeducibili e quelli per i quali l’esclusione è prevista da leggi istitutive e disposizioni di carattere speciale. Alla formazione della base imponibile IRAP concorrono anche, come deduzioni per incremento occupazionale, i contributi percepiti dal datore di lavoro in relazione ai nuovi dipendenti assunti.
Plusvalenze e ammortamenti
Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali all’attività dell’impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, concorrono in ogni caso a determinare il valore della produzione.
Possono essere ammesse in deduzione le quote di ammortamento del costo sostenuto per l’acquisizione di marchi di impresa e a titolo di avviamento, in misura non superiore a 1/8 del costo, indipendentemente dall’imputazione al conto economico.
Per i più recenti aggiornamenti sulla normativa riguardante l’IRAP è anche possibile consultare gli articoli riguardanti l’acconto IRAP 2014 e il Modello IRAP 2014.
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