La scheda carburante o il pagamento di carburante con mezzi tracciabili consentono a imprese e professionisti di portare a deduzione del reddito il costo del carburante. Vediamo come compilare correttamente la scheda carburante.
I soggetti esercenti attività di impresa arte o professione hanno la possibilità di portare in deduzione del proprio reddito imponibile alcuni costi sostenuti, inerenti la propria attività. Tra questi costi, per i contribuenti che si avvalgono di autoveicoli per l’esercizio della propria attività (si pensi agli autotrasportatori, ma anche a medici e agenti di commercio, tanto per citarne alcuni), possono scaricare anche le spese per i rifornimenti di carburante.
La disciplina fiscale, infatti, rispettando alcuni requisiti consente di dedurre il costo del carburante dei soggetti passivi Iva che esercitano attività di impresa arte o professione, a patto che utilizzino un autoveicolo nella loro attività. Attenzione, il veicolo può anche non essere di proprietà, ma deve comunque esservi un titolo che vi legittima a sostenere che sia utilizzato per l’esercizio dell’attività professionale o di impresa. Ad esempio, il veicolo ove non sia di proprietà può essere preso in locazione, leasing o comodato.
La scheda carburante
La scheda carburante è il documento, che se debitamente compilato e conservato, consente al professionista o all’imprenditore di avere titolo a dedursi il costo del carburante dal proprio reddito. La scheda carburante deve essere debitamente compilata inserendo:
- Dati aziendali: nome, cognome, indirizzo completo, numero di partita Iva;
- Riferimenti periodici: mese e anno di riferimento della scheda carburante;
- Dati dell’autoveicolo: targa o numero di telaio e i km percorsi dal veicolo rispetto alla scheda carburante precedente, come da conta chilometri;
- Dati del rifornimento effettuato: va inserita la data, l’importo erogato e la firma e il timbro del rifornitore di carburante.
Attenzione, in quanto anche in mancanza di uno di questi elementi il soggetto perde il titolo per la deducibilità del costo di acquisto del carburante, ai fini Irpef. La scheda carburante, dovrà essere conservata per tutto il periodo per il quale possono essere effettuati controlli fiscali sulla corretta tenuta della contabilità.
Pagamenti con mezzi tracciabili senza scheda carburante
A questo scopo appare utile ricordare quando affermato dal comma 3-bis dell’articolo 1 del DPR n. 447/97, così come modificato dal D.L. n. 70/2011, secondo il quale per i soggetti passivi Iva che effettuano acquisti di carburante esclusivamente mediante l’utilizzo di carte di credito (ad esempio bancomat) o carte prepagate, è consentito l’esonero dalla tenuta della scheda carburante. In pratica, per evitare la compilazione della scheda carburante, ma non perdere il diritto alla deduzione del costo del rifornimento, è possibile effettuare tutti gli acquisti attraverso mezzi di pagamento tracciabili.
Non è possibile avvalersi contemporaneamente della scheda carburante, per alcuni rifornimenti, mentre invece altri vengono effettuati usufruendo dell’esonero. La scelta se adottare o meno la scheda carburante deve essere effettuata all’inizio dell’anno ed è vincolante per l’intero periodo.
La deduzione Irpef
Abbiamo visto i requisiti per ottenere la deduzione del costo di acquisto del carburante ai fini Irpef (scheda carburante o mezzi di pagamento tracciabili), ebbene, adesso vediamo a quanto ammonta la deduzione, dal reddito professionale, imponibile ai fini Irpef. Per i soggetti che utilizzano un autocarri, ovvero un veicolo utilizzato esclusivamente per la sfera lavorativa, classico caso del taxi, la deduzione del costo è ammessa al 100%. Per gli agenti di commercio la deduzione scende al 40%, per i soggetti che invece, hanno un mezzo che utilizzano promiscuamente sia per lavoro che per la sfera privata, la deduzione è limitata al solo 20% del costo sostenuto.
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