Con il divorzio quali diritti si perdono?

Isabella Policarpio

25/02/2020

Il divorzio segna lo scioglimento definitivo del matrimonio e dei diritti che da esso derivano, in primis quelli ereditari sul patrimonio dell’ex coniuge. Restano però, a certe condizioni, il diritto alla reversibilità e tfr. Qui tutti gli effetti del divorzio.

Con il divorzio quali diritti si perdono?

Il divorzio, come sappiamo, scioglie il vincolo matrimoniale. Significa che entrambi i coniugi possono sposarsi e rifarsi una vita lasciandosi alle spalle la vecchia relazione.

Ma è proprio così? In realtà anche dopo la sentenza di divorzio, restano alcuni vincoli - come l’assegno di divorzio e l’assegno di mantenimento verso i figli - ma si perdono molti diritti.

Quindi l’ex coniuge non può più vantare pretese ereditarie o la pensione di reversibilità, questo però solo nel caso in cui non si sia risposato o abbia una convivenza stabile. In questo articolo vedremo cosa succede al diritto al tfr e al patrimonio dell’ex dopo la morte, alla pensione di reversibilità e alla comunione de beni.

Pensione di reversibilità dopo il divorzio

Anche dopo la sentenza di divorzio, il coniuge superstite ha diritto alla pensione di reversibilità dell’ex. Per lungo tempo la giurisprudenza aveva escluso questo diritto ai coniugi che non erano beneficiari dell’assegno di divorzio, ma adesso pare che la reversibilità spetti a prescindere dall assegno, così come stabilito nella sentenza della Cassazione numero 7464 del 15 marzo 2019.

Per avere diritto alla pensione di reversibilità dell’ex coniuge defunto bisogna rispettare delle condizioni:

Tfr dell’ex coniuge, spetta dopo il divorzio?

Molti dubbi riguardano anche il diritto al Tfr dell’ex coniuge. Dunque dopo il divorzio, l’ex mantiene il diritto a percepire una quota del trattamento di fine rapporto, ma anche qui servono due condizioni imprescindibili:

  • l’ex coniuge deve aver percepito l’assegno divorzile periodico (quindi non vale se versato in un’unica soluzione);
  • l’ex coniuge interessato non essere convolato a nuove nuove nozze. La convivenza non esclude necessariamente il diritto al Tfr, ma serve una valutazione del giudice.

Divorzio, che succede all’impresa familiare

Cosa succede all’impresa familiare dopo il divorzio? Quando il matrimonio finisce, finisce anche lo status di coniuge e quindi viene a mancare il presupposto familiare per partecipare all’impresa a carattere familiare. Infatti in questo tipo di impresa sono impiegati solamente i familiari, quindi figli, genitori, parenti fino al terzo grado, affini fino al secondo e il coniuge.

Il divorzio causa la fuoriuscita dalla famiglia dell’ex e quindi anche la fine della possibilità di partecipare all’impresa a titolo di familiare. Questo invece non succede con la separazione.

Eredità dopo il divorzio

Senza dubbio l’effetto più rilevante del divorzio si ha sull’eredità. Dopo la sentenza di divorzio tra gli ex coniuge viene meno ogni diritto successorio, sia sulla casa che sul patrimonio mobiliare e sui soldi in banca. Se il defunto aveva contratto nuove nozze, il patrimonio spetta al nuovo marito/moglie in misura del 50% e per l’altra metà a figli, senza differenza tra quelli di prime e seconde nozze. In assenza di nuovo partner, ereditano i figli in egual misura, salvo diverse disposizioni testamentarie .

Divorzio, si scioglie la comunione dei beni

Se i coniugi avevano optato per la comunione dei beni, questa si scioglie dopo la sentenza di divorzio, fin dalla prima udienza. Ogni cosa deve essere divisa in parti uguali tra i coniugi,e questo vale sia per le attività che le passività. Per i beni indivisibili viene ordinata la vendita, e il ricavati verrà successivamente diviso in parti uguali tra gli ex coniugi.

Niente più cognome dell’ex

La Corte di Cassazione ha recentemente ribadito che dopo il divorzio la donna non può continuare a farsi chiamare con il cognome dell’ex marito, questo anche se si tratta di un cognome altolocato, di fama, e che indica una certa posizione sociale. Chi lo fa può essere denunciato per danno all’immagine.

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