Conclusione di un contratto: quando è richiesta la forma scritta

Manuela Margilio

25 Ottobre 2014 - 10:00

Quando per la stipula del contratto sono richiesti l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata?

Conclusione di un contratto: quando è richiesta la forma scritta

Nel nostro ordinamento giuridico vige il principio della libertà delle forme per la conclusione di un contratto. I contratti, in linea generale, possono risultare da dichiarazioni espresse o possono essere conclusi tacitamente, mediante cioè un comportamento che esclude in maniera univoca, una volontà diversa.
I primi, a loro volta, possono essere verbali o scritti. E’ sufficiente, affinchè il contratto sia valido e produttivo di effetti, che la volontà delle parti sia comunque manifestata.
A questa regola vi sono talune eccezioni.

Forma scritta
E’ richiesta la forma scritta per:

  • i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili;
  • i contratti che trasferiscono su beni immobili dei diritti reali minori;
  • i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono dei diritti reali minori;
  • i contratti che costituiscono la comunione su beni immobili;
  • i contratti di locazione immobiliare stipulati per una durata superiore a 9 anni;
  • altri atti unilaterali o contratti espressamente indicati dalla legge.

Essi a pena di nullità devono essere conclusi per atto scritto.

La forma scritta richiesta può consistere in un atto pubblico o in una scrittura privata.

L’atto pubblico
L’atto pubblico è il documento redatto da notaio (o altro pubblico ufficiale autorizzato), che costituisce piena prova della volontà manifestata dalle parti fino a querela di falso.

La scrittura privata
La scrittura privata è il documento redatto e sottoscritto dalle parti, senza la partecipazione di pubblico ufficiale alla sua redazione.
Si precisa che la scrittura privata può essere anche autenticata da un notaio ma in questo caso il notaio si limita ad attestare che le parti hanno sottoscritto il documento in sua presenza e perciò che le firme sono autentiche.
Il requisito della forma scritta prescritta dalla legge, sotto pena di nullità, è soddisfatto anche dalla sola scrittura privata (anche se non autenticata).
Atto pubblico e autentificazione della scrittura privata costituiscono sempre mezzi di prova del contratto e servono ai fini dell’eventuale trascrizione del contratto nei registri immobiliari.

Forma solenne
Solo in alcuni eccezionali casi è necessariamente richiesto l’atto pubblico a pena di nullità e si parla di forma solenne.
E’ il caso di:

  • donazione;
  • contratto di società per azioni e società a responsabilità limitata;
  • atto costitutivo di un’associazione o fondazione;
  • atto costitutivo di una società cooperativa;
  • costituzione fondo patrimoniale.

L’obbligo risponde all’esigenza di richiamare l’attenzione delle parti sull’importanza dell’atto che si compie che richiede la predisposizione di un documento solenne idoneo a dare certezza all’atto. Si deroga al principio generale della semplicità della forma scritta.

In alcuni casi la legge richiede la forma scritta per la prova del contratto: così per il contratto di assicurazione o per il patto di non concorrenza tra imprenditori. in questi casi il contratto è valido anche se non redatto per iscritto ma la sua prova, se una delle parti ne contesti l’esistenza dovrà essere fornita solo con documento scritto e non potrà essere fornita ad esempio mediante testimoni.

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