Se il rumore dell’ascensore condominiale supera la normale tollerabilità è possibile rivolgersi all’autorità giudiziaria per chiedere la cessazione delle immissioni acustiche.
Quali sono i possibili rimedi se nel condominio l’ascensore fa un rumore tale da arrecare disturbo alla quiete dei condomini?
Vediamo cosa dice la legge sull’argomento.
In caso di immissioni moleste di fumo, calore o rumore proveniente dal fondo del vicino o dallo stabile condominiale, è possibile agire in via giudiziale a difesa del proprio di diritto di proprietà cioè del diritto di godere in modo pieno ed esclusivo del proprio immobile.
Affinché possano essere azionati i rimedi previsti dalla legge (ai sensi dell’art. 844 del codice civile), le immissioni devono superare la normale tollerabilità, ossia la capacità di sopportazione dell’uomo medio.
Il superamento della normale tollerabilità dovrà essere accertato in sede giudiziale, mediante la prestazione di un perito tecnico nominato dal giudice (CTU) che avvalendosi di appositi strumenti tecnici, effettua una valutazione del rumore, rapportandolo a determinati parametri normativi di riferimento.
Il giudice, oltre ai dati forniti dal consulente tecnico, nella sua decisione, dovrà tener conto della condizione dei luoghi, ossia dell’ambiente circostante. Il giudice dovrà effettuare dunque un contemperamento di tutti gli interessi in gioco.
Solo qualora venga accertato il superamento della normale tollerabilità si potrà pretendere l’adozione di misure o l’applicazione di dispositivi antirumore e ove non bastasse la cessazione dell’attività molesta. Verrà emesso un ordine di demolizione o sostituzione della fonte di immissioni o comunque condannato il proprietario del fondo a porre in essere le opere necessarie per l’eliminazione del motivo di disturbo.
Cosa dice la Cassazione
In base a quanto sostenuto dalla Corte Suprema con sentenza n. 25019 del 6 novembre 2013 i rumori provenienti dall’ascensore condominiale possono ritenersi intollerabili per i condomini anche se non superano i parametri normativi di riferimento. I suddetti parametri, stabiliti da norme speciali ( D.P.C.M. 1° marzo 1991 ), poste a tutela dell’ambiente e delle esigenze della collettività, non sono necessariamente vincolanti per il giudice che, nello stabilire la tollerabilità o meno delle immissioni nei rapporti tra privati, può anche discostarsene, pervenendo ad una valutazione di intollerabilità data la situazione concreta, ancorché le immissioni siano contenute entro i limiti da esse stabiliti.
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