Congedo parentale CCNL Scuola: tutela di miglior favore per insegnanti e ATA

Simone Micocci

21 Gennaio 2019 - 14:37

Insegnanti, ATA e personale della Scuola: i primi 30 giorni di congedo parentale sono retribuiti al 100%.

Congedo parentale CCNL Scuola: tutela di miglior favore per insegnanti e ATA

Per il personale della scuola vi è un trattamento di miglior favore per quanto riguarda il congedo parentale, indipendentemente se a beneficiarne sia il padre o la madre.

Come noto per congedo parentale si intende quel periodo di astensione facoltativa dal lavoro per permettere al genitore di soddisfare i bisogni affettivi e relazionali del bambino (qualora lo svolgimento dell’attività lavorativa faccia da ostacolo a queste esigenze).

La regola generale prevede che il congedo parentale va fruito, entro i primi 12 anni di vita del bambino, per un periodo che complessivamente tra madre e padre non può superare i 10 mesi (questo limite sale a 11 mesi qualora il padre ne faccia richiesta per almeno 3 mesi, anche frazionati). Nel dettaglio, alla madre lavoratrice spettano al massimo 6 mesi di permesso, mentre per il padre si può arrivare fino a 7 mesi in caso di astensione per un periodo continuativo o frazionato di almeno tre mesi.

Per quanto riguarda questo aspetto non ci sono differenze tra il personale impiegato nella Scuola e il resto dei lavoratori subordinati. Vi è invece un trattamento di miglior favore previsto nei confronti del personale del comparto Scuola in merito alla misura dell’indennità percepita durante il congedo parentale; vediamo perché.

Congedo parentale: quanto spetta?

È l’articolo 34 del D.Lgs 151/2001 - modificato dal decreto legislativo 80/2015 - a stabilire le norme per il calcolo dell’indennità percepita durante il congedo parentale.

Generalmente, questo - che può essere fruito fino al compimento del 12° anno di età del figlio - è retribuito:

  • al 30% della retribuzione media giornaliera (calcolata in base alla retribuzione del mese precedente) se usufruito entro i primi 6 anni di età del bambino (o dall’ingresso in famiglia nel caso di adozione o affidamento). Questa indennità spetta per un periodo complessivo di 6 mesi.
  • si ha diritto ad un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera anche quando il congedo parentale è richiesto tra il 6° e l’8° anno (non compiuto) del figlio; in tal caso, però, il reddito individuale del genitore non può essere pari o superiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione (513,01€ nel 2019, quindi la soglia da non superare è pari a 1.282,75€).
  • quando invece è fruito dall’8° al 12 anno, non si ha diritto ad alcuna indennità, quindi il congedo parentale non viene pagato.

Anche nei confronti di insegnanti e ATA si applica questo sistema di calcolo ma con una particolarità: in ogni caso i primi 30 giorni di congedo sono pagati al 100%.

Comparto Scuola: primi 30 giorni di congedo retribuiti al 100%

L’articolo 12 - IV comma - del CCNL Scuola stabilisce che sia per le lavoratrici madri - o in alternativa - per i lavoratori padri i primi 30 giorni (“computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato”) sono retribuiti per intero (con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute).

Inizialmente questo era previsto solamente quando il congedo parentale veniva fruito entro il 3° anno di età del bambino; tuttavia la Corte di Cassazione - con ordinanza 3606 del 2012 - ha modificato l’interpretazione di questa disposizione stabilendo che l’intera retribuzione prevista per i primi 30 giorni di congedo parentale spetta in ogni caso indipendentemente da quando vengono richiesti.

Ricapitolando, nel caso di insegnanti, personale ATA, dirigenti scolastici e degli altri dipendenti contrattualizzati con il CCNL Scuola, il congedo parentale è così retribuito:

  • 100% primi 30 giorni;
  • 30% successivi 5 mesi (se vengono soddisfatte le condizioni suddette);
  • 0% per il periodo successivo.

Concludiamo facendo chiarezza sull’interpretazione che si deve dare al termine “complessivamente”. Per quanto riguarda il diritto a percepire il 100% della retribuzione nei primi 30 giorni si tiene conto del congedo percepito dall’altro genitore solo se questo è sempre soggetto alle regole del CCNL Scuola.

Prendiamo come esempio una coppia di insegnanti appena diventati genitori: se il padre ha richiesto venti giorni di congedo (quindi retribuiti al 100%) e la madre successivamente ne richiede altri venti, solamente i primi dieci giorni di quest’ultima saranno retribuiti in misura piena, mentre i restanti dieci al 30% (qualora se ne soddisfino le condizioni).

Nel caso di un dipendente privato (padre) e di una insegnante (madre), invece, il discorso sarebbe differente: i 20 giorni richiesti dal padre, infatti, sono comunque pagati al 30% e di conseguenza la madre avrebbe diritto a tutti i 30 giorni retribuiti al 100%.

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