Congedo parentale COVID-19: dall’INPS istruzioni in ritardo. La circolare

Teresa Maddonni

09/07/2020

Per il congedo parentale COVID-19 arrivano le istruzioni in ritardo dell’INPS con la circolare n.81 dell’8 luglio 2020 che riguarda anche i permessi 104 extra del decreto Rilancio.

Congedo parentale COVID-19: dall’INPS istruzioni in ritardo. La circolare

Congedo parentale COVID-19: arrivano le istruzioni INPS anche se in estremo ritardo con la circolare n.81 dell’8 luglio 2020. Essa si riferisce non solo al congedo parentale COVID-19 previsto in 15 giornate dal Cura Italia diventate 30 nel decreto Rilancio, ma anche ai permessi 104 per disabili o familiari che sono riconosciuti nel numero di 12 giornate extra da fruire nei mesi di maggio e giugno dopo i primi 12 introdotti dal decreto 18/2020 di marzo convertito.

La circolare INPS appare davvero per buona parte di scarsa utilità perché in un ritardo imbarazzante, se non fosse per le indicazioni sulla conversione del congedo ordinario, la compilazione contributiva per il congedo parentale COVID-19 e qualche chiarimento sulla compatibilità dello stesso con il bonus baby sitter.

Sa tanto di circolare INPS lanciata un po’ a caso nel marasma di comunicazioni dal momento che l’Istituto sembra ignorare, ma forse questo è normale dato che la norma non è ancora operativa, che il congedo parentale COVID-19 sia stato prorogato fino al 31 agosto 2020 dalle modifiche apportate al decreto Rilancio in fase di conversione.

Come sembra anche ignorare che il congedo possa essere fruito a ore. Una circolare così tardiva potrebbe piuttosto creare confusione nei potenziali richiedenti che benefici. Vediamo cosa prevede.

Congedo parentale COVID-19: istruzioni INPS con la circolare

Sul congedo parentale COVID-19 le istruzioni INPS con a circolare n. 81 dell’8 luglio non fanno che riassumere quanto già stabilito dal decreto Cura Italia prima e dal decreto Rilancio poi.

Un elemento che possiamo mettere in evidenza però e che l’Istituto chiarisce è ciò che concerne la trasformazione automatica del congedo ordinario in COVID-19.

Ricordiamo che il congedo parentale COVID-19 viene riconosciuto a uno o entrambi i genitori con figli fino a 12 anni di età alternativamente per un periodo continuativo o frazionato di 30 giorni e per il quale è prevista un’indennità pari al 50% della retribuzione. I giorni di congedo vanno utilizzati dal 5 marzo al 31 luglio, ma il termine in vigore a breve sarà quello de 31 agosto 2020.

Non è prevista l’indennità per figli dai 12 a 16 anni mentre non vi è limite di età nel caso di figli disabili. INPS chiarisce che la domanda di congedo parentale COVID-19, può essere presentata a partire dal 29 marzo 2020 - data di rilascio della specifica procedura di presentazione telematica- e può riferirsi anche a periodi di astensione fruiti prima della data di presentazione della domanda stessa, purché non anteriori al 5 marzo 2020.

La conversione d’ufficio in congedo parentale COVID-19 degli eventuali periodi di congedo parentale e di prolungamento di congedo parentale ordinario, fruiti dai genitori durante l’arco temporale citato fino ad un massimo di 30 giorni interessa solo le domande presentate prima del 29 marzo 2020 dai lavoratori dipendenti del settore privato.

La trasformazione interessa anche le domande di congedo presentate dal 17 marzo 2020 al 28 marzo 2020 dai lavoratori iscritti alla Gestione separata e dai lavoratori autonomi iscritti all’INPS.

Considerato il dettato normativo per cui la conversione d’ufficio è disposta per legge dal comma 2 dell’articolo 23 del decreto-legge n. 18/2020 Cura-Italia, non è possibile richiedere l’annullamento della stessa trasformazione in congedo parentale COVID-19 dei periodi di congedo e di prolungamento dello stesso effettivamente già fruiti.

Qualora non sussistano i requisiti di legge per la fruizione del congedo parentale COVID-19, specifica INPS, si provvede alla definizione delle domande di congedo parentale originariamente richieste.

Per le domande di congedo parentale o prolungamento del congedo presentate a partire dal 29 marzo 2020 queste non sono soggette a conversione in congedo COVID-19.

Se però un lavoratore ha presentato domanda di congedo parentale o prolungamento nel periodo in cui si era in attesa della proroga (ad esempio dal 4 al 19 maggio 2020) con il decreto Rilancio, potrà fare una nuova domanda per il congedo parentale COVID-19 senza necessità di invio della formale comunicazione di annullamento della domanda di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale ordinario.

La comunicazione deve essere in questo caso tempestiva nei confronti del datore di lavoro se ha disposto l’anticipo, in modo che lo stesso possa rettificare i flussi Uniemens e il lavoratore ottenere l’indennità al 50% del congedo parentale COVID-19 rispetto al 30% del congedo parentale ordinario.

Congedo parentale COVID-19: compatibilità con bonus baby sitter e centri estivi

Un altro elemento sul congedo parentale COVID-19 rilevante all’interno della circolare INPS n.81 dell’8 luglio riguarda la compatibilità con il bonus baby sitter anche utilizzabile in alternativa per i centri estivi. INPS chiarisce:

  • in assenza di qualsiasi domanda di bonus presentata da uno dei due genitori è possibile fruire di un massimo di 30 giorni di congedo parentale COVID-19;
  • in presenza di una o più domande di bonus baby-sitter per un importo pari o inferiore a 600 euro, presentate da uno o da entrambi i genitori, è possibile fruire di un massimo 15 giorni di congedo;
  • in presenza di una o più domande di bonus baby sitter per un importo superiore a 600 euro, presentate da uno o da entrambi i genitori, non è possibile fruire di congedo parentale COVID-19.

In caso di genitori appartenenti al personale sanitario il limite di importo di 600 euro, sopra esposto, è aumentato a 1.000 euro.

INPS chiarisce quanto segue:

“Pertanto, sulla base di quanto sopra esposto, nel caso in cui all’interessato sia stata respinta la domanda di congedo COVID-19, presentata in data antecedente alla data di pubblicazione della presente circolare (8 luglio n.d.r.), il medesimo può chiedere il riesame di tale domanda oppure presentare nuova domanda di congedo COVID-19 per lo stesso o altro periodo.”

Si precisa, in merito, che eventuali ricorsi amministrativi per il venir meno del riconoscimento delle domande di congedo parentale COVID-19 sono presi in carico dalle Strutture territoriali competenti e riesaminati in autotutela. Anche i ricorsi già presentati presso il Comitato Provinciale sono definiti dalla Struttura territorialmente competente come riesame amministrativo in autotutela. Resta ferma, conclude INPS, la possibilità per il cittadino del ricorso all’autorità giudiziaria.

Congedo parentale COVID-19: denunce contributive

INPS chiarisce anche come per la corretta gestione dei congedi parentali COVID-19 nel flusso Uniemens, quindi per le denunce contributive da parte dei datori di lavoro, siano stati previsti, per i lavoratori dipendenti del settore privato, i seguenti codici:

  • MV2: congedo parentale riferito a figli di età non superiore a 12 anni;
  • MV3: congedo parentale privo di limite di età, e riferito a figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della L. n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale;
  • MV4: estensione dei giorni di permesso 104 (il codice identifica la fruizione giornaliera);
  • MV5: estensione dei giorni di permesso 104 (il codice identifica la fruizione oraria).

Per maggiori dettagli rimandiamo al testo della circolare sul congedo parentale COVID-19 che alleghiamo di seguito e scaricabile in formato pdf.

Circolare numero 81 del 08-07-2020
Congedo parentale COVID-19: istruzioni amministrative INPS.

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