Contraddittorio obbligatorio per controversie tributarie: lo prevede il Dl Crescita

Isabella Policarpio

11 Luglio 2019 - 10:32

Contraddittorio preventivo obbligatorio per gli avvisi di accertamento emessi dal 1°luglio 2020, lo prevede il Decreto Crescita. Come funziona ed eccezioni alla regola.

Contraddittorio obbligatorio per controversie tributarie: lo prevede il Dl Crescita

Il Decreto Crescita (legge 58/2019) ha introdotto l’obbligo del contraddittorio preventivo per gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate nei confronti dei contribuenti insolventi. In pratica, significa che l’Amministrazione finanziaria dovrà sempre tentare di risolvere la controversia in via amministrativa ed instaurare un contraddittorio, prima di procedere per altre vie.

L’articolo 4 octies del Decreto prevede anche delle ipotesi in cui l’obbligo non si applica: precisamente in caso di avviso di accertamento parziale e avviso di accertamento di rettifica, per i quali resta operativa la normativa precedente.

In tutti gli altri casi, se l’Agenzia delle Entrate non invita al contraddittorio preventivo, l’avviso di accertamento deve considerarsi invalido. Ciò vuol dire che se il contribuente impugna l’avviso, l’Agenzia perderà la pretesa creditoria.

Questa regola si applicherà agli avvisi di accertamento emessi a partire dal 1°luglio 2020. Vediamo come funziona e quali sono le eccezioni alla regola.

Contraddittorio preventivo per gli avvisi di accertamento dal 1°luglio 2020: lo prevede il Decreto Crescita

Tra le tante novità introdotte dal Decreto Crescita, c’è anche l’obbligo per l’Amministrazione finanziaria di invitare i contribuenti al contraddittorio preventivo delle controversie con il Fisco.

L’obbligo sarà operativo per tutti gli avvisi di accertamento emessi a partire dal 1°luglio 2020. In pratica, si prevede che l’Agenzia delle Entrate debba provare prima a risolvere la pretesa tributaria in sede amministrativa e, solo in caso di esito negativo, possa procedere in via contenziosa. Insomma, sarà sempre obbligatorio instaurare il contraddittorio con il contribuente insolvente.

Se manca l’invito al contraddittorio preventivo, egli è legittimato ad impugnare l’avviso di accertamento e il giudice ne può dichiarare l’invalidità.

Vediamo, adesso, quali sono le eccezioni alla regola.

Contraddittorio preventivo per gli avvisi di accertamento: le eccezioni

Ad ogni obbligo corrispondono delle eccezioni e, nel caso di specie, il mancato invito al contraddittorio preventivo è giustificato in caso di:

  • rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni al contribuente interessato;
  • casi di eccezionale urgenza;
  • fondato pericolo per la riscossione;
  • avvisi di accertamento parziale;
  • avvisi di accertamento di rettifica.

Andiamo ad analizzare le ultime due ipotesi.

Avviso di accertamento e di rettifica: no al contraddittorio preventivo

L’articolo 4 octies del Decreto Crescita prevede delle eccezioni all’obbligo di invito al contraddittorio preventivo: questo non si estende agli avvisi di accertamento parziale e agli avvisi di rettifica.

Gli accertamenti parziali sono quel tipo di comunicazione che l’Amministrazione invia al contribuente per rettificare un reddito dichiarato, ma riservandosi la possibilità di inviare accertamenti successivi per comunicare delle irregolarità tributarie (imposte dovute non versate, deduzioni non spettanti, ecc.).

Mentre gli accertamenti di rettifica consistono nella correzione, da parte del Fisco, di singoli elementi contabili - positivi o negativi - che vanno ad alterare la reale composizione del reddito.

Dunque, solo in queste due ipotesi, l’Amministrazione finanziaria, in specie l’Agenzia delle Entrate, non è tenuta ad invitare il contribuente al contraddittorio preventivo per la definizione della pretesa tributaria.

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