Con la pubblicazione del nuovo Regolamento UE, arrivano i chiarimenti sugli aiuti de minimis, gli aiuti di Stato previsti tra gli incentivi alle imprese.
Per il periodo di programmazione 2014-2020, la Commissione Europea ha introdotto regole aggiornate, attraverso il Regolamento Comunitario UE 1407/2013, anche sui contributi de minimis. L’Associazione delle società italiane per Azioni (Assonime), attraverso la circolare 13/2014, ha provveduto a fornire a tal proposito, importanti chiarimenti circa i dubbi interpretativi sorti a proposito del nuovo Regolamento che disciplina l’elargizione di questo particolare incentivo alle imprese.
Aiuti de minimis: che cosa sono e come funzionano
Come indicato dagli artt. 92 e 93 del Trattato istitutivo dell’Unione Europea, gli aiuti de minimis sono aiuti di Stato, appartenenti al sistema di incentivi alle imprese. Il Regolamento 1407/2013 è da ritenersi valido solo per gli aiuti di cui è possibile conoscere a monte l’equivalente sovvenzione lorda, si tratta cioè di aiuti trasparenti per i quali non occorre una specifica valutazione del rischio correlata all’investimento.
Il nuovo Regolamento UE mantiene inalterato il tetto di questa tipologia di aiuti a 200.000 euro, per gli aiuti di cui un’unica impresa può beneficiare da un singolo Stato membro, e di 100.000 euro per le imprese che si occupano di trasporto merci su strada per conto terzi, che comunque non possono utilizzare gli aiuti per l’acquisto dei mezzi di trasporto utilizzati per la propria attività d’impresa.
Tipologie di aiuti ammesse al finanziamento
In base alla circolare di Assonime viene chiarito che gli aiuti per i quali è possibile ottenere l’incentivo sono delle seguenti tipologie:
- aiuti a carattere sociale che vengono concessi ai singoli consumatori, se accordati senza discriminazioni determinate dall’origine dei prodotti;
- aiuti necessari per rimediare ai danni prodotti da calamità naturali o da altri eventi eccezionali;
- aiuti concessi all’economia di determinate regioni della Repubblica Federale Tedesca che risentono della divisione del Paese, per compensare eventuali gli svantaggi economici;
- aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, o siano presenti forme gravi di sottoccupazione;
- aiuti finalizzati alla realizzazione di progetti di comune interesse europeo oppure a rimediare a turbamenti gravi dell’economia di uno Stato membro;
- aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di specifiche attività o specifiche regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;
- aiuti finalizzati alla promozione della cultura e alla conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all’interesse comune;
- altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione;
Tipologie di aiuti non ammissibili al finanziamento
In base all’art.87 del Regolamento UE sono incompatibili con il Mercato Comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati o attraverso risorse statali che, favorendo alcune imprese o produzioni, falsino o minaccino la concorrenza. Tra di essi vanno ricordati:
- gli aiuti concessi a imprese del settore pesca e acquacoltura, in base al Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- gli aiuti concessi a imprese del settore produzione primaria dei prodotti agricoli, qualora l’importo dell’aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
- gli aiuti per attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri e alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o a altre spese connesse con l’attività di esportazione;
- gli aiuti subordinati all’impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli di importazione.
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