Grazia del Presidente della Repubblica: cos’è e come funziona l’atto di clemenza

Isabella Policarpio

06/12/2019

Cos’è il potere di grazia e in quali casi può essere esercitato? La grazia cancella il reato e le sue sanzioni e può essere concessa unicamente dal Presidente della Repubblica.

Grazia del Presidente della Repubblica: cos’è e come funziona l’atto di clemenza

Potere di grazia del Presidente della Repubblica, di cosa si tratta esattamente? Per grazia deve intendersi la cancellazione della pena principale e, di conseguenza, la scarcerazione della persona precedentemente condannata.

In altre parole, il provvedimento di grazia altro non è che un atto di clemenza del Capo dello Stato nei confronti di chi è stato condannato con sentenza definitiva. Si tratta di una misura premiale che risponde ad una logica di solidarietà, infatti il più delle volte viene concessa a condannati molto anziani, malati o che hanno tenuto una condotta ineccepibile durante la detenzione.

Il potere di grazia spetta unicamente al Presidente della Repubblica, che si esprime con decreto dopo la richiesta del condannato, dei suoi familiari o del suo avvocato di fiducia.

Quando viene concessa, la grazia fa cessare immediatamente la pena principale mentre restano in vigore le pene accessorie e gli altri effetti penali della sentenza di condanna. Vediamo nei dettagli come funziona questo istituto e in quali casi viene concesso.

Grazia del Presidente della Repubblica: l’articolo 87 della Costituzione

Il potere di grazia, cioè il perdono del condannato e la cancellazione degli effetti della pena principale, è previsto dall’articolo 87 della Costituzione, che ne disciplina le modalità e gli effetti.

Il provvedimento di grazia è di competenza esclusiva del Presidente della Repubblica che la concede come forma premiale o solidale a condannati che si sono dimostrati particolarmente collaborativi durante la detenzione oppure in caso di malattia o età avanzata incompatibili con il regime carcerario.

In ogni caso, si tratta di un provvedimento eccezionale lasciato alla discrezionalità del Presidente della Repubblica che può emettere il provvedimento anche se le autorità giudiziarie non sono d’accordo.

Le condizioni

Il provvedimento di grazia del Presidente della Repubblica può essere sottoposto ad alcune condizioni, così come prevede l’articolo 681 del Codice di procedura penale. Il provvedimento di grazia di dice “condizionato” quando:

«L’esecuzione della sentenza o del decreto penale fino alla scadenza del termine stabilito nel decreto di concessione o, se non fu stabilito termine, fino alla scadenza del quarto mese dal giorno della pubblicazione del decreto.»

Tipicamente, alla concessione della grazia si applicano le seguenti condizioni:

  • il pagamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende;
  • il risarcimento della persona offesa dal reato;
  • il divieto di soggiorno in Italia per un determinato lasso di tempo.

Tuttavia, il potere di grazia è appannaggio del solo Presidente della Repubblica che, se lo ritiene opportuno, può deliberare nuove condizioni o eliminare quelle esistenti. Se le condizioni stabilite non vengono rispettate, il Presidente della Repubblica revoca la grazia e ristabilisce la pena originaria.

Effetti della grazia sul reo

Il provvedimento di grazia produce gli effetti stabiliti dall’articolo 174 del Codice Penale. Dunque, la grazia condona la pena stabilita dal giudice o la tramuta in una pena inferiore, mentre restano in vigore le pene accessorie, salvo che il decreto del Presidente della Repubblica non disponga diversamente.

In pratica la grazia, come anche l’indulto, causano l’estinzione della pena principale e non anche degli altri effetti penali della sentenza di condanna, ad esempio la dichiarazione di delinquente abituale o la sospensione dall’esercizio di una determinata professione.

Il procedimento di concessione della grazia

Normalmente la grazia viene concessa dal Presidente della Repubblica su richiesta del condannato. L’articolo 681 del Codice di procedura penale disciplina i soggetti che possono richiederla, che sono:

  • il condannato in prima persona o un suo prossimo congiunto;
  • l’avvocato del condannato;
  • il tutore o il curatore;
  • il Presidente del consiglio di disciplina.

La domanda di grazia deve essere indirizzata alternativamente al Ministero della Giustizia, al magistrato di sorveglianza oppure al Procuratore generale presso la Corte d’Appello del territorio dove il condannato è detenuto.

La richiesta deve essere formulata come se fosse una lettera aperta, indicando le generalità del condannato, la descrizione dettagliata della vicenda e dello svolgimento del processo, la condotta tenuta durante la carcerazione e l’eventuale perdono dei familiari della vittima.

La decisione del Presidente della Repubblica

Dopo aver presentato la domanda ad una delle autorità sopra indicate, la decisione finale spetta sempre al Presidente della Repubblica che si esprime con decreto. La grazia può essere concessa anche d’ufficio, cioè senza un’apposita domanda, ma a condizione che sia avvenuta la fase istruttoria.

Quando il Presidente della Repubblica la concede, il Pubblico ministero competente cura l’esecuzione della procedura e ordina la liberazione del condannato.

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