Qualora il debitore si spogli di tutti i beni facenti parte del suo patrimonio la legge prevede dei rimedi a favore del creditore. Quali sono gli strumenti a disposizione per la conservazione del patrimonio del debitore?
Il debitore può legittimamente privarsi di alcuni o di tutti i beni costituenti il suo patrimonio in quanto beni di sua proprietà dei quali egli può disporre liberamente.
Tuttavia gli atti di disposizione del suo patrimonio, a titolo gratuito o oneroso, che rechino pregiudizio alle ragioni dei creditori possono essere dichiarati inefficaci nei confronti del creditore che agisca in via giudiziale. Il creditore che si reputa leso ad esempio dalla vendita o dalla donazione di un immobile, potrà rivolersi all’autorità giudiziaria ed esercitare l’azione revocatoria. Vediamo in cosa consiste.
Diminuendo il valore del proprio patrimonio, il debitore diminuisce la garanzia patrimoniale dei suoi creditori. Gli atti posti in essere dal debitore allo scopo di sottrarre i suoi beni alla garanzia patrimoniale dei creditori potranno essere revocati. L’effetto è che una volta ottenuta la dichiarazione di inefficacia nei confronti del creditore che ha agito (e si tratta di inefficacia relativa, operante solo a favore di chi l’ha ottenuta) il creditore potrà soddisfarsi sul bene in questione, come se esso non fosse mai uscito dal patrimonio del debitore.
Inoltre, chi abbia acquistato dal debitore un bene, mobile o immobile, e se lo veda portare via dal creditore che abbia esercitato l’azione revocatoria, potrà sempre ottenere il risarcimento del danno nei confronti del debitore/venditore.
Non rientra tra gli atti soggetti ad azione revocatoria il pagamento di debiti scaduti essendo un atto dovuto e non di disposizione del patrimonio.
Cosa deve fare il creditore
Il creditore che esercita l’azione revocatoria deve:
- provare il fatto oggettivo del pregiudizio che l’atto del debitore ha arrecato alle sue ragioni, ossia l’impossibilità per lui di soddisfarsi sul restante patrimonio;
- provare il fatto soggettivo della conoscenza da parte del debitore del pregiudizio e se l’atto è a titolo oneroso, anche da parte del terzo acquirente; quest’ultimo sapeva cioè che il venditore aveva dei debiti e sapeva dell’insufficienza del restante patrimonio;
- provare, qualora l’atto di disposizione del quale chiede la revoca sia anteriore rispetto al sorgere del credito, la dolosa preordinazione dell’atto da parte del debitore e, se l’atto è a titolo oneroso, anche da parte del terzo acquirente.
L’azione revocatoria si prescrive in 5 anni dalla data dell’atto.
Il creditore può esercitare la predetta azione persino nei confronti di un atto di disposizione precedente al sorgere del credito; in questo caso, sarà necessario provare che l’atto è stato compiuto con lo scopo di pregiudicare il soddisfacimento del credito.
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