I costi Black List, ai sensi dell’articolo 101 del Tuir, così come modificato dal D.Lgs. n. 147/2015, sono deducibili nei limiti del “valore normale”, a meno che non si provi l’economicità e la concreta attuazione dell’operazione.
Il Decreto Legislativo n. 147/2015, c.d. decreto “internazionalizzazione delle imprese”, ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina legata alla deducibilità (ai fini Ires), dei costi sostenuti da imprese aventi sede in uno dei Paesi Black List, ai sensi dell’articolo 101 del Tuir.
Deduzione dei costi Black List
L’articolo 5 del D.Lgs. n. 147/2015 ha modificato la disciplina normativa legata alla deduzione, ai fini Ires, dei costi Black list. In pratica, la deduzione di questi costi dal reddito imprese non è più legata alla verifica di alcuni requisiti (economicità e concreta attuazione dell’operazione), ma viene prevista una deduzione automatica del costo nei limiti del “valore normale” dello stesso. Il “valore normale” del costo è quello definito dall’articolo 9 del Tuir, che fa riferimento al valore congruo per operazioni di “transfer pricing”.
La ratio del legislatore è stata quella di ampliare la possibilità alle imprese di portare in deduzione del reddito i costi sostenuti per operazioni intercorse con fornitori aventi sede in Paesi Black List, ma a condizione che il costo non risulti anomalo, rispetto a quello che si sarebbe avuto se l’operazione fosse stata effettuata con operatori white list. Proprio al fine di definire meglio quali sono le operazioni anomale, i contribuenti potranno prendere a riferimento le informazioni contenute nella documentazione sul “transfer pricing”, per dare conto, in sede di accertamento, del valore normale di costo che è stato dedotto nel modello Unico.
Contraddittorio preventivo con gli uffici
L’articolo 1, del D.Lgs. n. 147/2015, ha previsto la facoltà per le imprese che aderiscono al c.d. “adempimento collaborativo”, la facoltà di definire in contraddittorio il corretto metodo di calcolo del “valore normale” per le operazioni effettuate con soggetti residenti in Paesi Black List.
Deduzione del costo eccedente il valore normale
Per quanto riguarda la possibilità di portare a deduzione la parte di costo eccedente il “valore normale”, le imprese possono continuare a dimostrare (come previsto fino alla entrata in vigore del Decreto), che l’operazione intercorsa risponde ad un effettivo interesse economico e che la stessa ha avuto concreta attuazione. Tuttavia, non dovrà più essere dimostrato l’effettivo svolgimento di un’attività commerciale da parte del fornitore estero. Aspetto che fino ad adesso ha creato non pochi problemi alle imprese, costrette a produrre documentazione spesso impossibile da trovare. Infine, il decreto legislativo sull’internazionalizzazione, prevede che il contribuente debba andare ad indicare nel modello Unico l’importo complessivo dei costi Black Lista sostenuti nell’anno di imposta, comprensivo anche della quota parte degli stessi per la quale sarà “garantita” la deduzione, purché nei limiti del “valore normale”.
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