Crediti di lavoro: cosa sono e quando interviene il fondo di garanzia. Ecco la guida 2014

Marta Panicucci

11 Gennaio 2014 - 12:44

Crediti di lavoro: cosa sono e quando interviene il fondo di garanzia. Ecco la guida 2014

I crediti da lavoro sono le retribuzioni che il lavoratore ha maturato in anni o mesi di lavoro che non vengono pagate dal datore di lavoro insolvente.

Grazie alla creazione del fondo di garanzia il lavoratore, accertati i requisiti necessari, può far valere il suo diritto a ricevere le retribuzioni maturate, ma non pagate. Il fondo di garanzia indennizza le retribuzioni maturate negli ultimi 90 giorni, ovvero le ultime tre mensilità.

Fondo di garanzia

Il fondo di garanzia nasce con la legge 29 maggio 1982 numero 297 e viene istituito presso l’ente di previdenza nazionale. Il fondo di garanzia eroga al lavoratore che ne abbia diritto le ultime retribuzioni, il trattamento di fine rapporto e la previdenza complementare nel caso in cui il datore di lavoro sia insolvente.

Il fondo di garanzia in sostanza si sostituisce al datore di lavoro e, in caso di insolvenza di quest’ultimo, eroga il TFR e/o le ultime tre mensilità ai lavoratori subordinati e cessati dal lavoro.

Per i crediti di lavoro si tratta delle retribuzioni maturate e non corrisposte degli ultimi 90 giorni del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono la data della domanda diretta all’apertura della procedura concorsuale o la data di deposito in tribunale del relativo ricorso.

Fondo di garanzia: periodo coperto

La legge prevede un tempo ben preciso nel quale il lavoratore deve far valere il suo diritto a ricevere la retribuzione mancante.

Per quanto riguarda il fondo di garanzia, questo corrisponde i crediti retributivi inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro purché rientrino nei dodici mesi che precedono la data della prima domanda diretta all’apertura della procedura concorsuale.
Ecco alcune situazioni possibili:

  • se il lavoratore ha cessato il rapporto di lavoro prima dell’apertura della procedura concorsuale, la data, di norma, è quella del deposito in tribunale del primo ricorso che ha dato origine alle rispettive procedure concorsuali.
  • se il lavoratore ha agito in giudizio prima della suddetta data, si considera la data del deposito in Tribunale del relativo ricorso.
    Tuttavia:
    - La possibilità di anticipare il «dies a quo» ad una data precedente la domanda di apertura della procedura concorsuale è riservata esclusivamente al lavoratore che prima di detta data abbia agito in giudizio, senza che gli altri dipendenti dello stesso datore di lavoro possano avvantaggiarsene.
    - La richiesta di espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all’art. 410 codice di procedura civile, in quanto attinente ad una fase precontenziosa, non può essere equiparata ad un’iniziativa giudiziaria,
  • se il lavoratore ha effettivamente continuato a prestare attività lavorativa dopo l’apertura di una procedura concorsuale, il dies a quo è la data del provvedimento di messa in liquidazione, di cessazione dell’esercizio provvisorio o di revoca dell’autorizzazione alla continuazione all’esercizio di impresa.
  • Se la cessazione del rapporto di lavoro è intervenuta durante la continuazione dell’attività dell’impresa, i dodici mesi dovranno essere calcolati a partire dalla data di licenziamento o di dimissioni del lavoratore. Tale disposizione deve essere applicata solo a quei lavoratori che hanno effettivamente prestato attività lavorativa dopo l’apertura della procedura e non a coloro il cui rapporto, per l’intero periodo successivo, sia stato sospeso.
  • se il Fondo interviene a seguito di esecuzione individuale, il dies a quo è la data di deposito in Tribunale del ricorso per la tutela dei crediti di lavoro.

Fondo di garanzia: cosa copre

Il fondo di garanzia può coprire i seguenti crediti di lavoro:

  • la retribuzione propriamente detta
  • i ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive
  • le somme dovute dal datore di lavoro a titolo di prestazioni di malattia e maternità;

Al contrario non sono coperte dal fondo:

  • l’indennità di preavviso
  • l’indennità per ferie non godute
  • l’indennità di malattia a carico dell’Inps che il datore di lavoro avrebbe dovuto anticipare.
  • I crediti di cui sopra possono essere corrisposti a carico del Fondo solamente se rientrano negli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro.

Fondo di garanzia: la domanda

La domanda per i crediti di lavoro non ricevuti dal datore di lavoro deve essere inoltrata all’Inps in caso di:

  • fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria: dopo il 15° giorno successivo al deposito dello stato passivo reso esecutivo, ovvero, nel caso in cui siano state proposte impugnazioni o opposizioni riguardanti il credito del lavoratore, dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza che decide su di esse;
  • concordato preventivo: dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto di omologazione, ovvero del decreto che decide di eventuali opposizioni o impugnazioni;
  • in caso di insinuazione tardiva del credito nella procedura fallimentare, dal giorno successivo al decreto di ammissione al passivo o dopo la sentenza che decide dell’eventuale contestazione;
  • in caso di esecuzione individuale, dal giorno successivo alla data del verbale di pignoramento negativo, ovvero, in caso di pignoramento in tutto o in parte positivo, dal giorno successivo alla data del provvedimento di assegnazione all’interessato del ricavato dell’esecuzione.

Fondo di garanzia: misura e pagamento

Il fondo di garanzia indennizza le ultime tre mensilità spettanti al lavoratore.

In generale il pagamento non può essere superiore a una somma pari a 3 volte la misura massima del trattamento di Cassa Integrazione Straordinaria mensile al netto delle trattenute assistenziali e previdenziali. Il Fondo corrisponde interessi e rivalutazione monetaria dalla data di presentazione della domanda sino a quella di effettivo pagamento.

Non appena riconosciuto il diritto a ricevere i crediti di lavoro, la prestazione coperta dal fondo di garanzia può essere riscossa allo sportello bancario previo rilascio della quietanza delle somme ricevute.

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