L’ammortamento contabile e fiscale è sempre deducibile? Sembrerebbe di no, almeno stando alla recente sentenza della Cassazione. Ecco tutte le novità.
L’ammortamento contabile e fiscale è sempre deducibile? A quanto pare sembra di no. Alla luce della recente sentenza numero 24385/2016 della Corte di Cassazione, infatti, l’ammortamento contabile e fiscale dei beni d’impresa è legalmente deducibile – ricorrendone ovviamente tutti i presupposti previsti dal codice civile e dal Tuir – soltanto ove il registro dei beni ammortizzabile (o registro dei cespiti) sia correttamente tenuto.
In realtà si tratta di un orientamento non univoco; negli ultimi 15 anni, infatti, la Corte di Cassazione ha prodotto una giurisprudenza particolarmente variabile in tema di deducibilità dell’ammortamento rispetto alla correttezza formale dell’istituzione e tenuta del libro cespiti.
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Ammortamento contabile e fiscale non deducibile se non annotato sul registro
Secondo la Cassazione, in particolare, gli ammortamenti sono assolutamente indeducibili ove non vengano annotati sul registro cespiti o beni ammortizzabili: ciò in quanto l’annotazione sul registro considerato rappresenterebbe un adempimento sostanziale e non formale.
Tuttavia, a questo proposito occorre osservare come l’orientamento della Cassazione non sia stato uniforme negli ultimi 15 anni. In effetti, negli scorsi anni vi sono state almeno altre due sentenze (10090/2002 e 529/2007) che sostenevano una tesi diversa.
Ammortamento nel registro cespiti: le norme di riferimento
I riferimenti normativi essenziali in materia di ammortamento contabile e fiscale e relativa annotazione sul registro dei beni ammortizzabili (cespiti) sono l’articolo 2 del d.p.r. 695/1996 e l’articolo 16 del d.p.r. 600/1973.
In particolare, l’articolo 2 del d.p.r. 695/1996 afferma che:
“1. Le annotazioni da effettuare nel registro dei beni ammortizzabili, di cui all’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono essere eseguite anche nel libro degli inventari di cui all’articolo 2217 del codice civile o, per i soggetti indicati nell’articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
2. Per i contribuenti che adempiono agli obblighi di fatturazione e registrazione tramite il bollettario di cui all’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le operazioni attive non soggette ad imposta sul valore aggiunto, possono essere annotate, anche ai fini delle imposte sui redditi, nel suddetto bollettario”.
Ecco cosa afferma, invece, l’articolo 16 del d.p.r. 600/1973:
“Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali, di cui al primo comma dell’art. 13, devono compilare il registro dei beni ammortizzabili entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione.
Nel registro devono essere indicati, per ciascun immobile e per ciascuno dei beni iscritti in pubblici registri, l’anno di acquisizione, il costo originario, le rivalutazioni, le svalutazioni, il fondo di ammortamento nella misura raggiunta al termine del periodo d’imposta precedente, il coefficiente di ammortamento effettivamente praticato nel periodo d’imposta, la quota annuale di ammortamento e le eliminazioni dal processo produttivo.
Per i beni diversi da quelli indicati nel comma precedente le indicazioni ivi richieste possono essere effettuate con riferimento a categorie di beni omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento. Per i beni di cui all’articolo 102-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le indicazioni ivi richieste possono essere effettuate con riferimento a categorie di beni omogenee per anno di acquisizione e vita utile Per i beni gratuitamente devolvibili deve essere distintamente indicata la quota annua che affluisce al fondo di ammortamento finanziario.
Se le quote annuali di ammortamento sono inferiori alla metà di quelle risultanti dall’applicazione dei coefficienti stabiliti ai sensi del secondo comma dell’articolo 68 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, il minor ammontare deve essere distintamente indicato nel registro dei beni ammortizzabili.
I costi di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione di cui all’ultimo comma del detto articolo 68, che non siano immediatamente deducibili, non si sommano al valore dei beni cui si riferiscono ma sono iscritti in voci separate del registro dei beni ammortizzabili a seconda dell’anno di formazione”.
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