Sanzioni irregolare tenuta scritture contabili: normativa di riferimento e conseguenze civilistiche, fiscali e penali.
Quali sono le sanzioni - o comunque le conseguenze - dell’irregolare tenuta delle scritture contabili obbligatorie?
Com’è noto la normativa civilistica, fiscale, societaria e del lavoro prevede la tenuta obbligatoria delle scritture e dei libri contabili.
Ovviamente la mancata o irregolare tenuta dei libri e delle scritture contabili comporta delle conseguenze per i trasgressori.
Mancata o irregolare tenuta delle scritture e dei libri contabili obbligatori: le conseguenze civilistiche
Innanzitutto la mancata e/o irregolare tenuta delle scritture e dei libri contabili comporta delle conseguenze dal punto di vista civilistico.
Infatti, l’imprenditore commerciale che non tiene regolarmente le scritture contabili ed i libri obbligatori “non può utilizzarle come mezzo di prova a suo favore” così come previsto dagli articoli 2709-2710-2711 del codice civile.
Quanto all’efficacia probatoria dei libri e delle scritture contabili la dottrina ed i professionisti contabili sottolineano come la normativa civilistica ponga tre punti fondamentali:
- i libri e le scritture contabili fanno sempre prova contro l’imprenditore commerciale, individuale o societario che sia. In altre parole i terzi interessati possono utilizzarle come mezzo di prova contro l’imprenditore che le tiene;
- i libri e le scritture contabili non possono essere utilizzati nei rapporti con i «non imprenditori». In un eventuale dibattimento essi possono essere utilizzati solo come «elementi indizianti»;
- i libri e le scritture contabili possono costituire prova, a favore dell’imprenditore, solo nei rapporti fra imprenditori inerenti all’esercizio dell’impresa e purché vengano rispettate due condizioni:
- i libri siano bollati e numerati come previsto dalla legge;
- i libri siano conservati secondo le modalità previste dalla legge.
Mancata o irregolare tenuta delle scritture e dei libri contabili obbligatori: le conseguenze fiscali-tributarie
Dal punto di vista fiscale e tributario la mancata e/o irregolare conservazione dei libri e delle scritture contabili può comportare l’irrogazioni di sanzioni amministrative che variano a seconda del tipo di irregolarità considerata.
Il riferimento normativo essenziale in materia è l’articolo 9 del Decreto Legislativo numero 471/1997:
“1. Chi non tiene o non conserva secondo le prescrizioni le scritture contabili, i documenti e i registri previsti dalle leggi in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto ovvero i libri, i documenti e i registri, la tenuta e la conservazione dei quali è imposta da altre disposizioni della legge tributaria, è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 8.000.
2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica a chi, nel corso degli accessi eseguiti ai fini dell’accertamento in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto, rifiuta di esibire o dichiara di non possedere o comunque sottrae all’ispezione e alla verifica i documenti, i registri e le scritture indicati nel medesimo comma ovvero altri registri, documenti e scritture, ancorché non obbligatori, dei quali risulti con certezza l’esistenza.
3. La sanzione può essere ridotta fino alla metà del minimo qualora le irregolarità rilevate nei libri e nei registri o i documenti mancanti siano di scarsa rilevanza, salvo che non ne sia derivato ostacolo all’accertamento delle imposte dovute. Essa è irrogata in misura doppia se vengono accertate evasioni dei tributi diretti e dell’imposta sul valore aggiunto complessivamente superiori, nell’esercizio, a euro 50.000.
4. Quando, in esito ad accertamento, gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette risultano non rispettati in dipendenza del superamento, fino al cinquanta per cento, dei limiti previsti per l’applicazione del regime semplificato per i contribuenti minori di cui agli articoli 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, del regime speciale per l’agricoltura di cui all’articolo 34 dello stesso decreto n. 633 del 1972, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.500.
5. Se la dichiarazione delle società e degli enti soggetti all’imposta sul reddito delle società sottoposti al controllo contabile ai sensi del codice civile o di leggi speciali non è sottoscritta dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica la sanzione amministrativa fino al trenta per cento del compenso contrattuale relativo all’attività di redazione della relazione di revisione e, comunque, non superiore all’imposta effettivamente accertata a carico del contribuente, con un minimo di euro 250.”
Mancata o irregolare tenuta delle scritture e dei libri contabili obbligatori: le conseguenze penali
Quello che spesso si ignora (o si fa finta di ignorare) è che la mancata e/o irregolare conservazione dei libri e delle scritture contabili può comportare anche conseguenze in materia penale.
Infatti, dal punto di vista penale la mancata e/o irregolare conservazione dei libri e delle scritture contabili viene equiparata dalla legge all’occultamento o distruzione della contabilità, in particolare quando non consente la rendicontazione dei redditi e del volume d’affari ai fini IVA.
La pena prevista in questa fattispecie può variare dai 6 mesi ai 5 anni così come previsto dall’articolo 10 del D. Lgs. 74/2000:
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l’evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui e’ obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.”
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