La presentazione della dichiarazione Iva in caso di fallimento rappresenta certamente una situazione particolare nella quale è necessario prestare particolare attenzione a ciò che prevede la normativa in materia di presentazione della dichiarazione.
La dichiarazione annuale Iva è un adempimento obbligatorio per tutti i soggetti titolari di partiva Iva, siano essi persone fisiche che società.
Se non siamo in presenza di una delle specifiche cause di esonero previste dalla Legge, la dichiarazione Iva deve essere obbligatoriamente presentata per ogni periodo d’imposta, anche nel caso in cui nell’anno siano intervenute particolari situazioni, come ad esempio operazioni straordinarie, procedure concorsuali, o cessazione dell’attività.
In questo caso prendiamo a riferimento il caso in cui vi sia intervenuto il fallimento del soggetto passivo Iva nel corso del periodo d’imposta oggetto di dichiarazione. In questo caso, infatti, è sovente chiedersi se la dichiarazione deve essere presentata, ma soprattutto chi è il soggetto tenuto alla presentazione: il liquidatore, oppure il curatore fallimentare.
Dichiarazione Iva in caso di fallimento
In caso di fallimento intervenuto nel corso dell’anno oggetto di dichiarazione, la dichiarazione Iva dovrà essere presentata dal Curatore fallimentare nominato dal Tribunale.
Egli è tenuto a presentare la dichiarazione Iva relativa a tutto l’anno d’imposta, suddivisa in due moduli diversi: il primo, per le operazioni avvenute nella parte di anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento (barrando la casella VA3); e il secondo per le operazioni registrate successivamente a tale data. Per tutto il periodo del fallimento gli adempimenti dichiarativi saranno tutti a carico del Curatore fallimentare.
Trasmissione della dichiarazione
La dichiarazione Iva deve essere presentata in via autonoma mediante trasmissione telematica. Si precisa che, relativamente alle operazioni registrate nella parte di anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento, i curatori sono altresì tenuti a presentare, esclusivamente al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate per via telematica ed entro 4 mesi dalla nomina, apposita dichiarazione ai fini della eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale.
Tale dichiarazione deve essere redatta utilizzando lo specifico modello Iva 74-bis, che non consente, peraltro, di richiedere il rimborso dell’eventuale eccedenza di credito risultante da tale modello.
Fallimento successivo rispetto alla chiusura del periodo d’imposta
Nella particolare ipotesi in cui la procedura fallimentare abbia avuto inizio nel periodo compreso tra l’inizio dell’anno successivo a quello oggetto di dichiarazione e il termine fissato dal legislatore per l’invio della dichiarazione annuale Iva, e quest’ultima dichiarazione non risulti presentata dal contribuente fallito, tale dichiarazione deve essere presentata dai curatori nei termini ordinari ovvero entro quattro mesi dalla nomina se quest’ultimo termine scade successivamente al termine ordinario di presentazione.
Anche in quest’ultimo caso, resta fermo l’obbligo di presentare, al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate esclusivamente per via telematica ed entro quattro mesi dalla nomina, lo specifico modello 74-bis.
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