Per dipendenti pubblici assenteisti, i cosiddetti «furbetti del cartellino», previsti licenziamento lampo, sospensione in 48 ore ed altre sanzioni. Ecco cosa prevede il decreto per dirigenti e lavoratori della P.A.
Il decreto legge legge che prevede il licenziamento lampo, una procedura sprint e la sospensione entro 48 per i dipendenti pubblici assenteisti è stata approvata oggi. Il decreto attuativo della Riforma Madia ed a favore dei licenziamenti lampo, della sospensione entro 48 ore se colti in flagranza e una procedura sprint 15+15 (da concludersi in un mese), ha l’obiettivo di fungere da deterrente per i dipendenti pubblici denominati “furbetti del cartellino” che cioè, dopo aver badgiato, si assentano per diverse ore dal luogo di lavoro. Il decreto mira a punire sia i lavoratori della P.A. assenteisti che i dirigenti pubblici che non avviano la procedura nei loro confronti. Vediamo cosa prevede il decreto legge: termini licenziamento lampo, sospensione, durata procedimento.
Dipendenti pubblici assenteisti: procedura sprint 15+15
Il decreto legge attuativo della Riforma Madia per diminuire il numero di dipendenti pubblici assenteisti dispone che la procedura si concluda in un mese (15+15).
Dal momento in cui il dipendente viene messo al corrente del procedimento nei suoi confronti ha 15 giorni per preparare la difesa (è convocato con preavviso). Altri 15 giorni sono previsti per il completamento dell’istruttoria.
Solo nel caso in cui il lavoratore risulti irreperibile viene concesso un allungamento dei termini: l’avviso deve avvenire mediante una raccomandata e può trascorrere al massimo un altro mese (sempre meno dei 120 giorni previsti oggi).
Dipendenti pubblici assenteisti: sospensione in 48 ore
Nel caso in cui il lavoratore viene colto in flagrante, cioè a timbrare il cartellino e allontanarsi dal luogo di lavoro oppure a timbrare per altri dipendenti, viene sospeso dal dirigente entro 48 ore. Il dirigente deve, al momento della sospensione, inoltrare gli atti all’ufficio per i procedimenti al fine di dare avvio all’azione disciplinare. Il dipendente sospeso non ha diritto allo stipendio, ma gli viene riconosciuto un “assegno alimentare” pari alla metà del salario base.
Dipendenti pubblici assenteisti: sanzione dirigente
Il dirigente pubblico risponde solo nel caso in cui, consapevole dell’assenteismo di un dipendente, non fa partire il procedimento disciplinare.
Il giudice dovrà decidere l’entità della sanzione da infliggere al dirigente: licenziamento e reato penale (carcere da sei mesi a due anni per omissione di atti d’ufficio, ma con la sospensione condizionale della pena).
In ogni caso viene eliminato l’automatismo della responsabilità penale per il dirigente.
Dipendenti pubblici assenteisti: sanzione per danno d’immagine
Il dipendente colpevole di assenteismo, inoltre, potrebbe dover pagare allo Stato i danni di immagine, pari ad almeno sei mesi di stipendio (come stabilito nel testo originale). Sarà, però, il giudice a decidere “anche in relazione alla rilevanza del fatto per i mezzi di informazione”. Più farà clamore la notizia e più alta sarà la multa.
Dipendenti pubblici assenteisti: ulteriori disposizioni
Oltre al decreto legge che dispone il licenziamento lampo e la procedura 15+15 per i dipendenti assenteisti il Ministero della P.A. sta lavorando al Testo Unico del pubblico impiego, al fine di rendere più rapidi e snelli i licenziamenti per i cosiddetti “furbetti”.
Inoltre, sono stati approvati altri due decreti previsti dalla Riforma Madia introduttivi della Scia unica (Segnalazione certificata di inizio attività) e la Conferenza dei servizi 2.0 per semplificare l’attività delle imprese e dei singoli cittadini.
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