Il Tribunale di Novara fa chiarezza sulle competenze del Dirigenti Scolastico: può sospendere il personale ATA, ma non gli insegnanti.
Il Dirigente Scolastico ha tutto il diritto di avviare un provvedimento disciplinare nei confronti di un docente, ma può comminare una sanzione solamente nei casi di minore gravità: lo ha ribadito il Tribunale di Novara nella recente sentenza 189/2017.
Il Tribunale di Novara ha infatti accolto il ricorso presentato da un docente sospeso dal servizio per 1 giorno dal proprio Dirigente Scolastico, ribadendo che la competenza del preside si limita ai casi di minore gravità per i quali non è prevista la sospensione.
Il Tribunale ha fatto riferimento all’articolo 492 del Decreto Legislativo 297/94, il quale stabilisce che l’insegnante - a seconda della gravità del proprio comportamento - può essere sanzionato con la sospensione dal servizio fino ad un massimo di 1 mese, periodo nel quale non percepisce alcuna retribuzione.
In tal caso però non è il Dirigente Scolastico a decidere ma l’Ufficio dell’amministrazione scolastica, come riporta il comma 4 art 55 bis di cui sopra. L’unico compito del Dirigente Scolastico è quello di inquadrare la fattispecie della violazione imputata al docente, comminando una sanzione solamente se rientra nei casi di sua competenza.
Se la violazione è troppo grave e quindi meritevole di sospensione il Dirigente Scolastico deve lasciar decidere all’Ufficio dell’amministrazione; in caso contrario - così come quello su cui ha deciso il Tribunale di Novara - la sospensione è da considerare nulla.
Quando il Dirigente Scolastico può sanzionare il docente?
La sentenza del Tribunale di Novara è molto importante perché fa chiarezza su quando il Dirigente Scolastico ha la libertà di decidere di una sanzione per un insegnante che si è reso protagonista di un comportamento scorretto.
Nel dettaglio, la competenza si limita ai casi di minore gravità, per i quali non è prevista la sospensione del servizio.
Quindi, come indicato dall’articolo 492 del Decreto Legislativo 297/94, il Dirigente Scolastico può disporre della sola censura; per la sospensione dall’insegnamento (che può arrivare fino a 6 mesi) o addirittura della destituzione del docente è necessaria la valutazione di un soggetto estraneo, qual è appunto l’Ufficio dell’Amministrazione scolastica.
La sentenza del Tribunale di Novara, d’altronde, non è unica nel suo genere: già nel 2015, infatti, il Tribunale di Lodi dichiarò che il Dirigente Scolastico non ha il potere di “comminare la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio fino a dieci giorni nei confronti del personale docente”.
Dopo la recente sentenza dei giudici di Novara, quindi, possiamo dedurre che questo orientamento si sia ormai consolidato, ed è per questo che la competenza del dirigente va ritenuta limitata alle infrazioni di minore gravità.
Perché la competenza del Dirigente Scolastico è limitata?
Per capire le motivazioni che hanno portato i giudici a pronunciarsi in questo modo bisogna prendere in considerazione il combinato disposto tra l’articolo 492 del Dlgs 297/94 e l’articolo 55 bis - comma 1 - del Dlgs 165/2001.
Quest’ultimo ha introdotto un procedimento disciplinare di tipo semplificato di cui ha competenza il responsabile con qualifica dirigenziale della struttura nella quale lavora il dipendente, ma solo per i casi in cui la sospensione del servizio è di un massimo di 10 giorni.
Tuttavia, dal momento che per l’insegnante - a differenza del personale ATA - la sanzione di 10 giorni non esiste ma è di un mese, il Dirigente Scolastico non può decidere di questo tipo di violazioni.
Del destino degli insegnanti quindi dovrà decidere un organo esterno, nel pieno rispetto del principio di tipicità e tassatività delle sanzioni.
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