E-commerce: come fare per aprire un negozio online? Ecco una guida semplice e sintetica con tutti gli adempimenti fiscali necessari per avviare un’attività e-commerce.
Come avviare un’attività online ed aprire un negozio su internet? Molti di voi si saranno fatti questa domanda, magari senza trovare le risposte cercate.
In questo articolo proviamo a fornire ai lettori di Forexinfo una guida semplice e sintetica con tutti gli adempimenti fiscali utili per aprire un negozio online e svolgere correttamente la propria attività di e-commerce.
Il commercio elettronico online rappresenta una grande occasione di business da cogliere soprattutto quando si ha l’idea giusta. In questo articolo proponiamo utili suggerimenti ed una rassegna di tutti gli adempimenti fiscali necessari per l’avvio di un’impresa sul web.
Per quanto riguarda gli adempimenti amministrativi e fiscali per avviare un e-commerce occorre distinguere tra:
- l’avvio di una nuova attività
- l’approdo di un’attività già esistente sul web.
E-commerce, nuova attività: adempimenti fiscali
Per l’avvio di una nuova attività occorrono innanzitutto tutti gli adempimenti necessari per qualsiasi tipo di impresa, a prescindere dal fatto che operi o meno nel settore del commercio elettronico:
- la presentazione, tramite la “comunicazione unica”, della SCIA entro 30 giorni dall’inizio dell’attività con conseguente iscrizione al Registro delle imprese della Cciaa e apertura della posizione previdenziale INPS (gestione artigiani e commercianti);
- l’attribuzione della partita IVA compilando il modello AA9/11 per le persone fisiche o AA7/10 per le società e gli enti;
- l’iscrizione al VIES qualora si vogliano effettuare delle operazioni di acquisto e vendita in ambito comunitario.
A differenza delle altre imprese, chi svolge un’attività di e-commerce deve comunicare obbligatoriamente all’Agenzia delle Entrate anche l’indirizzo del sito web, l’internet service provider, l’indirizzo e-mail e di posta elettronica certificata, il numero di telefono e di fax.
E-commerce per aziende già esistenti: adempimenti fiscali
Se, invece, l’attività è già stata avviata ma si vuole tentare la sfida del web occorre aggiungere, al tipo di attività svolta in via principale, il codice ATECO 47.91.10 “Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto via internet”; successivamente occorre comunicare alla Cciaa lo svolgimento dell’ulteriore attività di commercio elettronico.
Il passaggio successivo è informarsi sulla nuova normativa sul commercio elettronico e sulla sua tassazione.
Prima di tutto questo, però, occorre partire dall’analisi di contesto.
Le scelte più complicate da fare sono, infatti, quelle relative al settore in cui operare ed alla piattaforma di vendita. In ordine al primo punto un’analisi di mercato accurata è un punto di partenza necessario.
Quali sono i prodotti più richiesti in questo momento?
Quali sono i settori che registreranno maggiore domanda in futuro?
Teniamo presente che le attività di e-commerce hanno registrato - anche nelle ultime rilevazioni disponibili - dei dati di crescita in doppia cifra, in netta controtendenza rispetto agli indicatori ISTAT sui consumi finali delle famiglie.
In Italia, i settori maggiormente sviluppati sul web sono quello turistico (viaggi e hotel fanno la parte dei leoni), l’abbigliamento ed i prodotti hi-tech.
In ordine alla piattaforma, invece, è possibile scegliere tra “il fai da te” oppure affidarsi ai colossi del web come Amazon o Groupon.
Sicuramente chi è più aperto alle sfide opterà per la prima soluzione; fare un sito di proprietà è una sfida affascinante ed economicamente più redditizia. Contrariamente alla soluzione di partnership con i grandi del web consente, infatti, di evitare il pagamento delle royalties, delle tasse per il servizio.
Certo, presenta delle problematiche non semplici da risolvere, quali un’accattivante presentazione dei prodotti offerti e l’ottenimento di un buon posizionamento sui motori di ricerca. Esiste però una via di mezzo: un sito di proprietà e, contemporaneamente, una partnership con un gigante del web.
© RIPRODUZIONE RISERVATA