Recepite le regole comunitarie in materia di IVA per i servizi di e-commerce e commercio elettronico, con l’adozione del mini one stop shopping (MOSS): ecco le maggiori novità sull’imposta sul valore aggiunto.
Nel Consiglio dei Ministri dello scorso 27 Marzo sono state adottate importanti misure non solo riguardo al disegno di legge di riforma della RAI ma anche relativamente al regime di tassazione dei servizi elettronici e di e-commerce.
L’Esecutivo ha, infatti approvato un Decreto Legislativo che recepisce la normativa europea relativa al pagamento dell’IVA sulle prestazioni di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e di servizi elettronici.
Cosa prevede la nuova normativa
In ottemperanza alla Direttiva Comunitaria 2008/8/CE viene previsto che, dal 1 Gennaio 2015, per tutte le prestazioni di servizi telematici, ivi compreso il commercio elettronico (e-commerce) diretto, e la cessazione di beni e servizi virtuali che avvengono non solo attraverso il computer ma anche attraverso tablet e smartphone (comunque attraverso internet) imposizione dell’IVA avvenga nel luogo in cui avviene effettivamente il consumo del servizio in base ai seguenti principi di massima (che possono prevedere comunque deroghe specifiche, nei singoli Paesi UE):
- i servizi di e-commerce prestati a soggetti passivi di IVA, devono essere considerati come effettuati nel luogo in cui si trova il soggetto committente, ossia l’acquirente del servizio;
- i servizi di e-commerce resi nei confronti di soggetti privati, sono soggetti a tassazione nel luogo in cui è stabilito il soggetto che fornisce il servizio (fornitore);
Ciò implica che, dal 1 Gennaio, per garantire la correttezza dell’imposizione, le imprese dell’Unione Europea e di paesi terzi dovranno determinare lo status (se è un soggetto passivo oppure no) e il luogo (Stato membro dell’UE o paese terzo) del destinatario a cui viene fornito un servizio.
Sono state previste anche nuove regole riguardo alle operazioni di e-commerce poste in essere dalle imprese extracomunitarie.
Adempimenti dei fornitori di servizi di e-commerce
La Direttiva Comunitaria 2008/8/CE (e il D. Lgs. recentemente approvato che ha istituito i nuovi artt. 74-sexies e 74-septies del DPR 633/72) prevede che, dallo scorso 1 Gennaio, il regime del Mini One Stop Shopping, in base al quale le aziende che forniscono servizi di e-commerce a soggetti privati, residenti nel territorio dell’Unione Europea, dovranno identificarsi ai fini IVA nello Stato membro del consumatore, per consentire la corretta l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto.
L’opzione può essere esercitata anche dai soggetti passivi domiciliati o residenti al di fuori dell’Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione in Italia.
In base a questo nuovo regime, le aziende fornitrici di servizi di e-commerce dichiarano nel proprio Stato le prestazioni rese ai consumatori che risiedono nel territorio dell’Unione europea, per poter, in tal modo, versare l’IVA prevista in ciascuno degli Stati in cui risiedono i clienti finali.
All’atto pratico il fornitore deve identificarsi, ai fini IVA, nel solo Stato dell’Unione Europea in cui risiede, per poi assolvere l’IVA dovuta nei singoli Paesi in cui è effettivamente avvenuto il consumo del servizio. Le imprese italiane effettuano l’accredito al nuovo sistema mediante una richiesta che devono effettuare presso il Centro operativo di Venezia.
Per quanto riguarda la Dichiarazione IVA trimestrale sono previsti i seguenti adempimenti:
- deve essere indicato l’ammontare delle prestazioni effettuate, nel periodo di riferimento, per ciascuno Stato;
- l’ammontare delle prestazioni deve essere suddiviso in base alle differenti aliquote previste;
- l’ammontare delle prestazioni deve essere indicato al netto dell’IVA;
L’amministrazione finanziaria italiana provvede, poi, a distribuire l’imposta riscossa dall’azienda fornitrice, operando una suddivisione basata sulla residenza dei singoli consumatori finali.
Sanzioni e controlli
Nel caso in cui l’azienda fornitrice non provveda agli adempimenti descritti sopra o ometta di effettuare la dichiarazione o, ancora, effettui una dichiarazione tardiva, è prevista una sanzione di un importo equivalente all’imposta dovuta nello Stato in cui avviene l’accertamento.
Nel caso in cui la dichiarazione IVA avvenga in un altro Stato membro dell’Unione Europea, per l’IVA dovuta in Italia, e (per dichiarazione erronea o infedele), l’imposta dichiarata sia inferiore a quella dovuta, viene prevista una sanzione pari a un importo variabile tra il 100% e il 200% della differenza fra l’imposta versata e quella dovuta.
L’amministrazione finanziaria comunica al contribuente l’esito dei controlli sulle dichiarazioni effettuat entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui si presenta la dichiarazione.
Le aziende italiane che forniscono servizi di e-commerce sono tenute a conservare i documenti giustificativi delle operazioni per i 10 anni successivi a quello in cui sono state effettuate le operazioni.
Compensazione, rimborsi e fatture
In sede di liquidazione dell’IVA non è possibile avvalersi, in questo specifico regime, della compensazione «orizzontale», né è possibile detrarre dall’imposta dovuta per i servizi forniti l’IVA a credito per gli acquisti effettuati.
Nel caso in cui le imprese di telecomunicazione forniscono servizi di e-commerce a soggetti privati italiani non è previsto l’obbligo di emissione della fattura se non nel caso in cui la fattura venga richiesta dal cliente.
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