L’entrata in vigore del Decreto Legislativo 158/2015 ha riformato il sistema delle sanzioni in materia di dichiarazione dei redditi, con particolare riferimento al caso di contribuenti recidivi. Ecco tutte le novità.
Nell’ambito della lotta all’enorme evasione fiscale presente nel nostro Paese, lo scorso 1° gennaio sono entrate in vigore le nuove maxi sanzioni per i contribuenti recidivi ovvero quelli che ripetono per due o più volte la stessa violazione.
Com’è noto, l’evasione fiscale è una piaga del sistema economico italiano, stimata addirittura intorno ad un range compreso tra 80 e 120 miliardi di euro.
Le nuove maxi sanzioni tributarie su dichiarazioni omesse e infedeli rappresentano quindi l’ennesimo strumento di lotta all’evasione fiscale. Avrà gli effetti sperati?
Ecco l’analisi del nuovo meccanismo delle maxi sanzioni per i contribuenti recidivi ed i possibili effetti sull’attuale tasso di evasione fiscale.
Evasione fiscale e nuove sanzioni: i dubbi sulla recidiva
La nuova normativa sulle sanzioni tributarie, introdotta dal Decreto Legislativo 158/2015, prevede l’obbligo dell’aumento della metà delle sanzioni edittali in caso di ripetizioni di violazioni della stessa indole commesse dal contribuente nel triennio precedente.
Tale previsione normativa comporta almento due dubbi di carattere interpretativo:
- il triennio precedente può riguardare gli anni precedenti al 2016? Se così fosse si creerebbe un contrasto con la riforma delle sanzioni tributarie del 1997, ciò verrebbe a determinare il mancato rispetto del principio del “favor rei”;
- come si effettua il calcolo delle maggiori sanzioni previste in presenza di più violazioni commesse nel corso del triennio? Come effettuare il calcolo rispetto agli altri incrementi già previsti dal cumulo giuridico?
Su questi punti si rimane in attesa di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Evasione fiscale e D. Lgs. 158/2015: la nuova recidiva
Con l’introduzione della nuova normativa sulle sanzioni tributarie, il legislatore mette a disposizione della P.A. l’ennesimo strumento deterrente dell’evasione fiscale.
E’ stato previsto, in particolare, che:
“La sanzione è aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita mediante ravvedimento o pagamento o in dipendenza di adesione all’accertamento di mediazione e di conciliazione.”
Si considerano della stessa indole le “violazioni delle stesse disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell’azione, presentano profili di sostanziale identità”. Qualora si manifesti la sproporzione tra l’entità del tributo violato e la sanzione, è prevista la possibilità di ridurre quest’ultima fino alla metà del minimo.
Evasione fiscale e D. Lgs. 158/2015: l’aggravante per condotte fraudolente
Il Decreto Legislativo 158/2015, riformando il sistema delle sanzioni tributarie, ha previsto che le sanzioni per la dichiarazione infedele siano così determinate:
- sanzione base dal 90 al 180%;
- sanzione aumentata dal 135 al 270%, quindi un aumento della metà della sanzione base se “la violazione è realizzata mediante l’utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente”
In merito, invece, alla dichiarazione omessa le nuove sanzioni tributarie sono le seguenti:
- sanzioni base dal 120 al 240%;
- sanzioni aumentate della metà dal 180 al 360%.
L’introduzione delle aggravanti per condotte fraudolenti non è una novità nell’indirizzo del legislatore fiscale degli ultimi anni; tuttavia, affinché si producano gli effetti sperati in materia di lotta all’evasione fiscale, è necessario che queste previsioni normative siano sapientemente accompagnate dalla rigida applicazione degli altri stumenti antievasione già previsti dalla normativa.
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