Split payment IVA 2018: ecco come funziona la scissione di pagamento, con tutte le novità e i soggetti interessati alle regole per fare fattura.
Split payment IVA 2018: di seguito una guida completa a soggetti obbligati e come compilare una fattura soggetta a scissione dei pagamenti.
Lo split payment è il nuovo meccanismo di liquidazione dell’IVA introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 (Legge numero 190/2014), e poi fortemente riformato dal DL 50/2017.
Con l’approvazione del Decreto Dignità il 2 luglio 2018 è stato ufficialmente abolito lo split payment per i liberi professionisti, che pertanto non rientrano più tra i soggetti obbligati.
Lo split payment viene applicato nei rapporti tra imprese private e Pubblica Amministrazione, secondo il classico meccanismo dei “pagamenti divisi” o “scissione dei pagamenti”. Come funzione quindi lo split payment? Occorre, innanzitutto, scindere l’operazione in due parti: nella prima, il soggetto privato (impresa) incassa l’ammontare dovuto dell’operazione al netto dell’IVA dall’ente della Pubblica Amministrazione considerato.
Successivamente, l’ente di P.A. si occuperà di versare l’IVA a debito dovuta sull’operazione considerata.
Dallo scorso 1° gennaio 2018 lo split payment è stato esteso ulteriormente per effetto dell’entrata in vigore del DL 148/2017, normativa su cui sono arrivati i chiarimenti ufficiali dell’Agenzia delle Entrate contenute nella circolare numero 9/E/2018.
Ecco guida allo split payment, con particolare riferimento ai soggetti obbligati ed al meccanismo di funzionamento.
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Fattura Split payment IVA: soggetti obbligati e operazioni da indicare nelle «scissioni dei pagamenti»
Lo split payment IVA, quindi, sarà il nuovo meccanismo di liquidazione IVA che caratterizzerà i rapporti tra imprese e P.A. fino al prossimo 30 giugno 2020.
Con riferimento ai soggetti obbligati, lo Split payment IVA si applica ai fornitori dei seguenti enti pubblici ed alle società quotate e/o controllate così come previsto dal nuovo articolo 17-ter del d.p.r. 633/1972 aggiornato dopo l’entrata in vigore dei decreti legge numero 50/2017 e 148/2017:
- enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
- fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento;
- società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri;
società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, da amministrazioni pubbliche; - società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere precedenti;
- società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 1 può essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.
Quanto poi all’ambito oggettivo di applicazione del meccanismo di split payment, lo stesso non si applica a tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle P.A. e relativi ai seguenti casi:
- operazioni assoggettate a regimi speciali che non comportano l’indicazione in fattura dell’IVA;
- cessioni di beni e alle prestazioni di servizi per le quali i cessionari o committenti siano debitori d’imposta (reverse charge);
- “piccole spese” ovvero operazioni certificate dal fornitore mediante rilascio della ricevuta fiscale di cui all’art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, o dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni (cfr. art. 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413), ovvero non fiscale per i soggetti che si avvalgono della trasmissione telematica dei corrispettivi ai sensi dell’art. 1, commi 429 e ss. della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- operazioni esenti, escluse e fuori campo IVA ai sensi del d.p.r. 633/1972.
Di conseguenza, il legislatore fiscale ha fatto prevalere il meccanismo del reverse charge su quello dello split payment.
In altri termini, qualora ricorrano le condizioni previste per l’applicazione del meccanismo di inversione contabile o reverse charge IVA, questo dovrà essere applicato in luogo dello split payment.
Split payment: come redigere ed emettere la fattura?
Come funziona operativamente lo split payment?
I contribuenti interessati dalla nuova normativa IVA sullo split payment si pongono diverse questioni ovvero: come redigere ed emettere fattura? Quale dicitura utilizzare?
I fornitori privati che hanno rapporti con la P.A. (e quindi applicano il meccanismo dello split payment) dovranno emettere fattura elettronica in applicazione a quanto previsto dall’articolo 21 del d.p.r. 633/1972 (e chiarito anche dall’articolo 2 del D.M. 23 gennaio 2015).
I soggetti passivi in questione saranno tenuti inoltre ai seguenti adempimenti:
- annotare le fatture emesse nel registro IVA vendite o corrispettivi;
- indicare in fattura la dicitura “scissione dei pagamenti”;
- non computare l’IVA a debito sulle fatture emesse alla P.A..
Come redigere la fattura in caso di scissione dei pagamenti o split payment IVA? Il caso della fattura elettronica alle pubbliche amministrazioni
Come fare per la fattura elettronica con il meccanismo dello split payment?
Le fasi da seguire sono tre:
- creazione della fattura;
- firma digitale della fattura elettronica;
- invio.
È possibile creare autonomamente e gratuitamente la propria fattura elettronica attraverso il canale messo a disposizione dal Ministero dell’Economia e Finanze. In alternativa è possibile avvalersi di un intermediario.
Dopo aver provveduto alla creazione della fattura nel formato XML, il fornitore dovrà apporre la propria firma digitale tramite smart card rilasciata dalla camera di commercio.
Infine, l’operatore economico (ovvero il fornitore) invia la fattura direttamente online o con un messaggio pec, la cui dimensione massima non deve superare i 30 megabytes, al Sistema di Interscambio (SdI), il quale effettua il controllo formale del documento e provvede a inviare un messaggio di notifica di esito al mittente ed il documento stesso al destinatario.
Non saranno più accettate né liquidate le fatture emesse in formato cartaceo alle P.A.
Sanzioni Split payment IVA
Cosa prevede la normativa tributaria sulle sanzioni in materia di split payment IVA?
A questo proposito occorre fare una distinzione.
Per l’impresa privata che eroga servizi o cede beni alla P.A. sono previste sanzioni amministrative in caso di non corretta emissione della fattura elettronica (si pensi, a titolo di esempio, alla mancata dicitura “scissione dei pagamenti”). Nel caso in cui la fattura fosse sprovvista della predetta indicazione è applicabile la sanzione amministrativa di cui all’articolo 9, comma 1, del Decreto Legislativo numero 471/1997: da 1.000 ad 8.000 euro di sanzioni amministrative.
L’omesso o ritardato pagamento dell’IVA relativa ad operazioni di split payment da parte dell’ente pubblico sarà invece sanzionato in base all’articolo 13 del Decreto Legislativo 471/1997, quindi con sanzione base al 30% (ravvedibile).
Split payment e rimborso IVA: come funziona?
Il meccanismo dello split payment comporta che i fornitori della P.A. accumuleranno credito IVA di carattere strutturale, quantomeno per coloro che lavorano prevalentemente con la P.A. medesima.
Ciò poiché l’IVA sugli acquisti relativi alle forniture che hanno consentito, loro volta, di effettuare le operazioni nei confronti della P.A., consentono comunque la detrazione dell’IVA.
Di conseguenza, la normativa sullo split payment ha previsto che le operazioni in oggetto rientrino nel calcolo di quelle che possono ottenere il rimborso IVA in via prioritaria ai sensi dell’articolo 38-bis del d.p.r. 633/1972.
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