Cos’è il reverse charge che si applica all’Iva che sposta gli obblighi fiscali da chi emette fattura a chi la riceve? Vediamo come si applica l’inversione contabile.
Reverse charge Iva: cos’è e come e come si applica l’inversione contabile?Reverse charge, sostanzialmente, significa «inversione contabile», e si basa prevalentemente sull’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, per il quale il destinatario di una cessione di beni o prestazione di servizi, qualora sia soggetto passivo nel territorio dello Stato, è obbligato ad assolvere l’imposta in sostituzione del cedente o del prestatore. Di fatto, quindi, gli obblighi fiscali legati all’Iva si spostano da chi emette fattura a chi la riceve.
Il riferimento normativo del reverse charge Iva in Italia è rappresentato dall’articolo 17, commi 5 e 6 del dpr 633/1972 (c.d. «decreto Iva»).
Il d.p.r. 633/1972 è stato oggetto di un’ampia riforma per effetto dell’introduzione dello spesometro trimestrale per mezzo del D.L. 193/2016. Tale novità, tuttavia, non ha inciso sulla parte della normativa Iva relativa al reverse charge.
Ecco la guida completa per comprendere cos’è, come funziona e quando si applica il reverse charge Iva.
Iva, Reverse charge: cos’è e come funziona l’inversione contabile?
Cos’è e come funziona il reverse charge Iva? In termini pratici il reverse charge IVA rappresenta quel meccanismo tecnico contabile per effetto del quale il soggetto passivo di Iva (chi emette fattura) applicando l’inversione contabile, emette la fattura addebitando l’imposta sul valore aggiunto al cliente (chi riceve la fattura). In questo modo chi riceve la fattura diventa debitore del tributo nei confronti dell’Erario. In sede di liquidazione periodica dell’Iva chi emette fattura deve versare l’Iva, il cliente, invece, a cui l’Iva è stata addebitata, ha diritto alla detrazione dell’Iva pagata.
Lo scopo del reverse charge consiste nell’evitare le frodi Iva: questo meccanismo, infatti, è stato voluto dall’erario per evitare che due soggetti in questione (il destinatario di una cessione di beni o prestazione di servizi e il cedente o prestatore) frodino l’erario, non versando l’Iva o chiedendone il rimborso. L’erario ha così deciso di trasferire i compiti del cedente dei beni o prestatore di servizi al debitore, che è dunque obbligato ad applicare il suddetto meccanismo del reverse charge.
Che significa ciò? Significa, semplicemente, che mentre il cedente o il prestatore emette la fattura senza addebitare l’imposta applicando la norma che include l’applicazione del reverse charge, il destinatario dovrà integrare la fattura ricevuta indicando l’aliquota propria dell’operazione eseguita dal cedente o prestatore, in aggiunta alla relativa imposta e alla registrazione del documento nell’apposito registro delle fatture emesse o dei corrispettivi, e degli acquisti.
Tale meccanismo è maggiormente utilizzata nel settore edilizio, riferendosi prevalentemente ai rapporti tra subappaltatori e appaltatori o tra soli subappaltatori. Il regime del reverse charge, tuttavia, si applica anche per ciò che concerne la cessione di telefonini e computer e nel caso in cui, ad esempio, un proprietario di un sito web riceva soldi da un’azienda (Google) relativamente agli annunci pubblicitari pubblicati sul suo sito (Google AdSense). In quest’ultimo caso, il soggetto interessato dovrà eseguire un’autofattura applicando il regime del reverse charge.
Cosa indicare nella fattura
Per ciò che concerne la fatturazione, è necessario precisare che le fatture senza addebito d’imposta, poiché assoggettabili a IVA dal cessionario o committente, devono recare l’indicazione «reverse charge».
Le fatture emesse nei confronti di soggetti extracomunitari, invece, dovranno avere come indicata la dicitura «operazione non soggetta».
Le fatture emesse dal cessionario o committente dovranno avere indicata la dicitura «autofatturazione».
Procediamo allora con un esempio pratico del meccanismo di inversione contabile.
Si ipotizzi, a titolo di esempio, un’operazione di vendita tra due soggetti nella quale l’acquirente è soggetto passivo dell’imposta (nel senso che soddisfa i tre presupposti soggettivo, oggettivo e territoriale ai fini Iva). La fattura viene emessa per euro 1.000 con codice di esenzione IVA articolo 17.
Il venditore emetterà quindi una fattura senza addebito Iva, in contabilità si registrerà il seguente articolo in partita doppia:
- Credito verso Azienda Alfa a Ricavi per cessione di beni/prestazione di servizi.
Il soggetto acquirente, invece, riceverà una fattura da euro 1.000 ma la registrerà integrandola con l’Iva, che nel nostro esempio ipotizziamo pari al 22%.
In contabilità, l’acquirente registrerà quindi due operazioni: l’acquisto e l’autofattura.
Per l’acquisto redigerà la seguente scrittura in partita doppia:
- Merci conto acquisti e Iva su acquisti a Fornitore esente Reverse charge Iva;
Per l’autofattura, invece, procederà come segue:
- Cliente per autofattura a Vendite fittizie di merci e Iva su vendite.
Come si vede, il soggetto acquirente evidenzia l’Iva sia in dare che in avere, neutralizzando così l’operazione.
Riepilogando: il reverse charge Iva o inversione contabile si concretizza nell’emissione dell’autofattura, in modo tale che sia il destinatario a corrispondere l’IVA all’Erario anziché il fornitore.
Immaginiamo per un attimo che nel nostro esempio di prima non si fosse applicato il reverse charge.
In questo caso ci sarebbe stata una fattura con Iva e sarebbe stata versata al fornitore; quest’ultimo (si spera) l’avrebbe versata allo Stato mentre l’acquirente l’avrebbe portata in detrazione.
Applicando il reverse charge invece, entrambe queste operazioni vengono effettuate dall’acquirente.
Quest’ultimo addebiterà l’Iva sulla cessione al consumatore finale, il soggetto passivo effettivo dell’imposta.
Iva reverse charge 2020: quando si applica? Ecco tutti i riferimenti normativi
Il reverse charge Iva o inversione contabile ha trovato la sua applicazione originaria e naturale negli scambi comunitari, anche al fine di evitare le cosiddette «frodi carosello».
Tuttavia, in Italia come in altri paesi membri dell’Unione Europea, il reverse charge Iva o inversione contabile ha avuto larga applicazione soprattutto in materia di edilizia.
Il reverse charge Iva edilizia rappresenta però solo uno dei diversi ambiti di applicazione del meccanismo di inversione contabile.
In quali altri casi e quando si applica ancora il reverse charge Iva?
Il riferimento normativo sono i commi 5 e 6 dell’articolo 17 del dpr 633/1972 che individuano i seguenti ambiti di applicazione per il reverse charge Iva:
- cessioni imponibili di oro da investimento;
- cessioni di materiale d’oro;
- cessioni di prodotti semilavorati o di purezza pari o superiori a 325 millesimi;
- alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attivita’ di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore. La disposizione non si
applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalita’ dei lavori;- alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato di cui ai numeri 8-bis) e 8-ter) del primo comma dell’articolo 10 per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione;
- alle cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all’articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita, da ultimo, dal decreto del Ministro delle
finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, nonche’ dei loro ’componenti ed accessori;- alle cessioni di personal computer e dei loro componenti ed accessori;
- alle cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere.
Per effetto delle novità introdotte dal Decreto Fiscale 2020, il reverse charge Iva si applica anche:
“alle prestazioni di servizi, diversi da quelle di cui alle lettere da a) ad aquater), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società di cui all’articolo 11-ter e alle agenzie per il lavoro disciplinate dal Capo I del Titolo II del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276”.
Iva, reverse charge e fattura elettronica: novità e cosa cambia
L’avvento della fattura elettronica non ha comportato modifiche alla disciplina dell’inversione contabile.
A livello operativo, invece, una novità è rappresentata dalla cd integrazione contabile; secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate le annotazioni dell’integrazione contabile potranno essere inviate in via facoltativa e non obbligatoria al Sistema di Interscambio al fine di procedere con la conservazione elettronica delle stesse.
Inoltre, con la circolare numero 13/E del 2 luglio 2018, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che una modalità alternativa all’integrazione della fattura può essere la predisposizione di un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della stessa.
Riepilogo obblighi
Riepilogando, gli obblighi che il soggetto è costretto ad adempiere in caso di applicazione dell’inversione contabile Iva, consistono in:
- integrazione della fattura con indicazione Iva;
- registrazione della fattura nel registro degli acquisti;
- registrazione della fattura nel registro delle vendite, allo scopo di rendere l’operazione neutra ai fini Iva (ma non ai fini del reddito).
Scadenze
Le scadenze, per quanto riguarda l’integrazione della fattura (nel caso di cliente residente nel territorio comunitario) o l’autofatturazione (nel caso di soggetto extracomunitario), corrispondono al momento di effettuazione dell’operazione
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