Reverse charge edilizia 2018: ecco tutte le istruzioni sull’inversione contabile nel settore edile.
Il reverse charge o inversione contabile nel settore dell’edilizia si presenta certamente come un tema fiscale davvero complesso.
La Legge di Stabilità 2015 - Legge 190/2014 - ha ampliato l’ambito di applicazione del reverse charge o inversione contabile per il settore dell’edilizia.
L’obiettivo fondamentale è stato quello di potenziare la lotta all’evasione fiscale, spostando il “carico IVA” su un soggetto considerato tradizionalmente più affidabile. Ma quali sono le istruzioni da seguire e quali operazioni e servizi rientrano nel reverse charge IVA?
A partire dal 1°gennaio 2015 il reverse charge o inversione contabile è stato applicato anche al settore edilizia ovvero a operazioni di pulizia, demolizione, installazione di impianti e di completamento relative agli edifici.
Secondo quanto previsto dalla norma, applicando l’inversione contabile, il prestatore non deve evidenziare in fattura l’imposta sul valore aggiunto, ma quest’ultima deve essere integrata dal destinatario della prestazione (che si occupa del versamento al Fisco dell’IVA e matura il diritto alla detrazione come se l’imposta fosse stata addebitata dal cedente/prestatore).
In altre parole, non sarà il fornitore a pagare l’IVA, ma il soggetto che usufruisce del bene o del servizio svolto.
Per un approfondimento generale in materia di reverse charge o inversione contabile IVA 2018 i lettori interessati possono fare riferimento al nostro approfondimento dedicato “IVA Reverse charge o inversione contabile: cos’è, come funziona e quando si applica”
Revese charge o inversione contabile IVA edilizia 2018: la circolare e le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate
Con la Circolare numero 14/E/2015 l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori dettagli e istruzioni sull’ambito di applicazione del reverse charge. In edilizia, è obbligatorio utilizzare l’inversione contabile per servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relativi ad edifici in tutti i casi di prestazioni effettuate nell’ambito di rapporti di “Business to Business”.
Nel dettaglio, secondo quanto chiarito nelle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate:
“il sistema si applica, a prescindere dalla circostanza delle prestazioni, dal subappaltatore nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore e nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori”.
Inoltre, bisogna sottolineare che l’applicazione del meccanismo del reverse charge prescinde dalla tipologia di contratto stipulato tra le varie parti o dal tipo di attività esercitata.
All’interno della circolare, l’Agenzia delle Entrate definisce “edificio”:
“un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti”.
Prendendo in considerazione questa definizione, dunque, la nuova normativa si applica sia ai fabbricati ad uso abitativo che a quelli strumentali, includendo anche gli edifici di nuova costruzione o in corso di costruzione rientranti nella categoria catastale F3 e le “unità in corso di definizione” rientranti nella categoria catastale F4.
Non sono considerarti edifici e, pertanto, sono esclusi dal reverse charge o inversione contabile IVA le prestazioni di servizi per terreni, parti del suolo, parcheggi, piscine, giardini, ad eccezione che questi non costituiscano un elemento integrante dell’edificio stesso.
Nel corso del mese di dicembre del 2015, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta nuovamente in materia di reverse charge o inversione contabile IVA nel settore edilizia, attraverso la circolare numero 37/E del 22 dicembre 2015 che i lettori possono trovare spiegata in tutti i suoi aspetti qui:
Reverse charge inversione contabile IVA edilizia 2016: istruzioni e chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate nella circolare numero 37/E del 22 dicembre 2015
IVA: inversione contabile o reverse charge 2018 edilizia: le operazioni soggette
Per quanto riguarda l’edilizia, la Legge di Stabilità 2015 ha messo mano all’articolo 17 del D.P.R. n. 633/1972 ampliando il reverse charge, precedentemente legato alla presenza del subappalto, anche ad appalti e contratti d’opera.
Nel dettaglio, secondo le disposizioni di cui alla lettere a) e a-ter) del comma 6 dell’articolo 17, da gennaio 2015 l’inversione contabile IVA nel settore edilizia è imposta nei seguenti casi:
- alle prestazioni di servizi, diversi da quelli di cui alla lettera a-ter), compresa la manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore”. La disposizione non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori;
- alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici.
Non si può invece utilizzare il reverse charge o inversione contabile nel settore edilizia per le seguenti categorie di operazioni:
- preparazione del cantiere;
- trivellazione e perforazione;
- realizzazione di coperture;
- noleggio a caldo di attrezzature e macchinari.
L’obbligo dell’inversione contabile, scatta dunque nei casi in cui si manifesti un rapporto tra soggetti professionali con partita IVA e la prestazione svolta riguardi uno dei servizi sopra elencati. Importante sembra essere l’inclusione nel reverse charge dei servizi di pulizia, novità che riguarda sia le imprese che gli studi professionali.
Per quanto riguarda invece demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici edifici, l’individuazione dei servizi ai quali viene applicato il reverse charge avviemende mediante la sezione F della tabella Ateco 2007.
IVA, inversione contabile o reverse charge 2018 edilizia: i servizi inclusi
Prendendo come riferimento la sezione F della tabella Ateco 2007, le operazioni di pulizia per le quali scatta l’obbligo di reverse charge o inversione contabile IVA sono:
- pulizia di nuovi edifici post costruzione;
- pulizia a vapore, sabbiatura, e attività simili per pareti esterne di edifici;
- pulizia generale (non specializzata) di edifici;
- altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali;
- servizi di disinfestazione.
Per quanto riguarda la demolizione i servizi inclusi sono:
- demolizione (con esclusione della demolizione di altre strutture).
Nell’installazione di impianti sono comprese le seguenti operazioni:
- installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (compresa manutenzione e riparazione);
- installazione di impianti elettronici (compresa manutenzione e riparazione);
- installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria (compresa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione;
- installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione);
- installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione);
- installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e riparazione);
- installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione);
- installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili;
- lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni;
- altri lavori di costruzione e installazione n.c.a.
Parlando dei servizi di completamento sono ricompresi i seguenti servizi:
- intonacatura e stuccatura;
- posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate;
- posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili;
- rivestimento di pavimenti e di muri;
- tinteggiatura e posa in opera di vetri;
- attività non specializzate di lavori edili – muratori (esclusa la costruzione);
- altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a.
Ulteriore ampliamento dell’ambito di applicazione del reverse charge o inversione contabile IVA 2018
La materia del reverse charge o inversione contabile IVA è molto ampia e complessa.
Nel 2016 le complicazioni sono aumentate ancora per effetto dell’ampliamento dell’ambito di applicazione del reverse charge IVA al settore hi tech, computer, telefoni, tablet; a questo proposito i lettori interessati possono approfondire le norme in materia di reverse charge IVA nel settore hi-tech qui nell’approfondimento dedicato a “Reverse charge IVA PC, tablet e console da gioco”
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