Importanti chiarimenti riguardo alla fattura elettronica per i servizi resi alla pubblica amministrazione arrivano riguardo alla certificazione dei crediti e alle modalità per ottenere i rimborsi in via prioritaria.
L’obbligo della fattura elettronica verso le pubblica amministrazioni non ha solo introdotto nuovi obblighi e nuovi adempimenti per i fornitori privati ma ha anche riacceso le preoccupazioni per il rimborso dei crediti vantati nei confronti della PA, un problema emerso con l’entrata in vigore dello split payment, ovvero della procedura in base alla quale l’IVA dovuta per la cessione di beni o la fornitura di servizi deve essere assolta non dal fornitore ma dall’acquirente del bene o servizio.
La lentezza delle procedure utili a ottenere il rimborso dei crediti con la PA è un problema di non poco conto per le aziende italiane che si trovano spesso in una situazione di carenza di liquidità per il ritardo nelle riscossioni; proprio per questo è utile considerare lo strumento della certificazione del credito e i suoi vantaggi, oltre agli altri chiarimenti, forniti dalla CNA, a proposito della fattura elettronica verso la Pubblica Amministrazione.
Certificazione del credito con la PA
Un utile strumento per semplificare le procedure e velocizzare i tempi per ottenere il rimborso dei crediti vantati nei confronti della PA è il ricorso agli intermediari della certificazione del credito.
Attraverso tali operatori, al momento dell’emissione della fattura elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione alla quale si è fornito il bene o il servizio, viene certificato, attraverso società specializzate in questo servizio, anche il proprio credito, al fine permettere alle imprese di avere maggiori certezze riguardo ai flussi di cassa e di trasformare agevolmente il proprio credito in liquidità.
Grazie a questo servizio aggiuntivo, offerto dalle società di certificazione del credito è possibile ottenere notevoli vantaggi alla propria attività economica, dal momento che: vengono neutralizzati i rischi di debolezza finanziaria;
- viene facilitata la circolazione di capitale;
- viene incrementata la liquidità a disposizione delle imprese;
Le FAQ sulla fattura elettronica
Altre utili informazioni sulla fattura elettronica arrivano dall’incontro, dedicato alla fatturaPA, tra alcune sedi territoriali della CNA e i rappresentanti di Agenzia delle Entrate, SOGEI, CONSIP e Camera di Commercio. Nella circolare diffusa dalla CNA in merito, viene chiarito che:
- Per quanto riguarda i modelli AA7 e AA9 è stato chiarito che:
- devono essere utilizati per comunicare, entro 30 giorni dal momento del conferimento dell’incarico, la sede legale del soggetto conservatore delle fatture elettroniche e non il luogo fisico dove risiedono i server in cui sono conservate le fatture elettroniche;
- devono essere utilizzati per comunicare la variazone o l’integrazione tra il soggetto conservatore delle fatture elettroniche e il soggetto depositario delle scritture contabili, sempre entro 30 giorni dall’avvenuta integrazione o variazione;
- Per quanto riguarda i contribuenti in regime dei minimi o, comunque, in altro regime di vantaggio, è stato chiarito che vige comunque l’obbligo di conservare la fattura elettronica e che, al momento, non sono previste possibilità di esonero per questo adempimento;
- Circa le richieste di informazioni, nell’ambito della dichiarazione dei redditi annuale è stato chiarito che hanno una finalità solo statistica e non anche documentale;
- Le fatture elettroniche, devono essere conservate, a fini civili, per un minimo di 10 anni: l’obbligo, uguale a quello previsto anche per le fatture cartacee e per i documenti relativi, deve essere osservato anche nel caso in cui si chiuda la partita IVA;
- Se il Sistema di Interscambio emette una “notifica di esito con valore di rifiuto” il fornitore deve presupporre che l’amministrazione destinataria non abbia registrato la fattura e che, quindi, non sia necessaria una nota di credito. In questo caso il fornitore può decidere di modificare i dati (che hanno determinato il rifiuto) e, successivamente, trasmettere di nuovo la stessa fattura che dovrà avere la stessa data e lo stesso numero di quella trasmessa in precedenza, anche il nome del file con il quale si invia la fattura stessa dovrà essere differente;
- Se il Sistema di Interscambio invia il messaggio "notifica di decorrenza termini” è da intendersi come un messaggio destinato sia al fornitore che alla PA, nel caso in cui non sia pervenuta allo SdI la “notifica di esito committente”, entro il termine di 15 giorni dalla data della ricevuta di consegna, al fine di comunicare l’avvenuta chiusura del processo di lavorazione per quella data fattura;
- la fattura si considera comunque emessa se la PA invia, in via del tutto facoltativa, allo SdI la “notifica di esito committente”, ossia un messaggio in cui viene segnalata l’accettazione o il rifiuto della fattura ricevuta;
- Ai fini fiscali vale la data indicata nella fattura, dalla quale decorrono i vari obblighi fiscali; èer quanto riguarda, invece, il pagamento fattura, la data da tenere in considerazione (per i fini commerciali) è quella in cui la fattura stessa viene messa a disposizione;
- Non susssite l’obbligo di utilizzare registri sezionali diversi per registrare le fatture elettroniche e le loro differenze con le fatture cartacee; rimane comunque l’obbligo di numerare progressivamente le fatture;
- Se non si riesce ad assegnare un numero progressivo alle fatture emesse, data l’alternanza di fatture cartacee e elettroniche, è opportuno utilizzare un sezionale IVA, per gestire al meglio le fatture;
Gli enti non commerciali rimangono comunque esentati dall’obbligo di emettere obbligatoriamente la fattura verso la PA, come già avveniva prima dell’entrata in vigore dell’obbligo.
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