Fattura elettronica, divieto di emissione anche nel 2022 per i medici. Il nuovo stop per le prestazioni sanitarie arriva dal testo del Decreto Fiscale approvato dal Senato.
Fattura elettronica, divieto esteso fino al 31 dicembre 2022 per i medici. Per le prestazioni sanitarie slitta di un ulteriore anno il passaggio al Fisco digitale.
La novità è parte delle modifiche introdotte dal Senato al testo del Decreto Fiscale n. 146/2021. Per il via libera definitivo alla legge di conversione si attende ora soltanto la conferma da parte della Camera.
Rispetto alla versione approdata in Gazzetta Ufficiale il 26 ottobre scorso, il Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2022 si arricchisce di numerose modifiche, tra cui per l’appunto la proroga del divieto di fatturazione elettronica per i medici.
Restano ancora analogici i documenti di spesa relativi a prestazioni sanitarie.
Fattura elettronica, nuovo stop per medici e prestazioni sanitarie nel DL Fiscale 2022
È per una questione di privacy che le prestazioni sanitarie sono e resteranno escluse dall’ambito della fatturazione elettronica.
La proroga prevista dal Decreto Fiscale 2022 si appresta a rinnovare non un esonero ma un vero e proprio divieto previsto per gli operatori sanitari tenuti all’invio dei dati al sistema TS.
Una misura prevista dall’articolo 5, comma 12-bis del testo del Decreto Fiscale n. 146/2021 così come modificato in Senato, e che prevede quindi il divieto di fatturazione elettronica anche per il 2022 per i soggetti tenuti all’invio dei dati ai fini della predisposizione del modello 730 precompilato.
Si tratta di una norma prevista sin dal 2019, anno d’avvio dell’obbligo di fatturazione elettronica tra privati, dall’articolo 10-bis del decreto legge n. 119/2018, successivamente rinnovata anche per il 2020 e 2021.
Alla base del divieto per i medici, e in generale per le prestazioni sanitarie, di emissione della fattura elettronica ci sono le indicazioni del Garante per la Privacy, che con due provvedimenti pubblicati a novembre e dicembre del 2018 evidenziava proprio la delicatezza dell’estensione della fatturazione elettronica a tali tipologie di spese, considerando la sensibilità dei dati riportati nei documenti.
Privacy da tutelare e dati da non far transitare tramite il Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate: due necessità che portano ora ad una nuova proroga del divieto, in attesa che vengano definite specifiche modalità di fatturazione per le prestazioni sanitarie.
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La strada per l’applicazione del Fisco digitale anche in ambito medico sembra però tutt’altro che in discesa.
Ne è la prova l’ulteriore proroga prevista dal testo del Decreto Fiscale 2022 modificato in Senato, che al comma 12-bis dell’articolo 5 rinvia al 1° gennaio 2023 l’obbligo di invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.
Attualmente, l’articolo 2 comma 6-quater del decreto legislativo n. 127/2015 prevede che:
“I soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, possono adempiere all’obbligo di cui al comma 1 mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati, relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, al Sistema tessera sanitaria. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i soggetti di cui al primo periodo adempiono all’obbligo di cui al comma 1 esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria, attraverso gli strumenti di cui al comma 3.”
Dalla facoltà di memorizzare e inviare i dati dei corrispettivi giornalieri mediante l’invio al Sistema Tessera Sanitaria si passerà ad un obbligo, ma solo dal 1° gennaio 2023. Questo, almeno, secondo i nuovi tempi dettati dal Decreto Fiscale in fase di conversione.
Anche in questo caso, si tratta di una regola più volte ritoccata per quel che riguarda le tempistiche, sempre in attesa della definizione di norme specifiche.
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