La regola generale vuole che l’IVA si applichi sul totale complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o al prestatore di servizi secondo le condizioni contrattuali.
Il corrispettivo da fatturare è quindi quello indicato in fattura (corrispondente alle condizioni contrattuali originarie che i due contraenti hanno concordato), il cui ammontare, nonché l’imponibile, deve essere riflesso di quanto previsto nel contratto, piuttosto che di quanto effettivamente ricevuto dall’emittente. Questa regola generale spesso viene ignorata e si tende ad identificare il ricevuto di un fattura con il corrispettivo imponibile.
Nella sentenza n. 45056/2010 della Terza sezione Penale della Cassazione è stato stabilito che:
“In tema di reati tributari, il reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 dlgs10 marzo 2000 n. 74) sussiste sia nell’ipotesi di inesistenza oggettiva dell’operazione (ovvero quando la stessa non sia stata mai posta in essere nella realtà), sia nell’ipotesi di inesistenza relativa (ovvero quando l’operazione vi è stata, ma per quantitativi inferiori a quelli indicati in fattura), sia, infine, nell’ipotesi di sovraffaturazione qualitativa (ovvero quando la fattura attesti la cessione di beni e/o servizi aventi un prezzo maggiore di quelli forniti), in quanto oggetto della repressione penale è ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale”.
Reato di sovrafatturazione
Il reato di sovrafatturazione IVA, molto difficile da contestare, sia per prestazioni professionali intellettuali (esempio avvocati), sia per prestazioni materiali (esempio manutentori, installatori), comporta l’indicazione sulla fattura di corrispettivi più alti rispetti a quelli reali. Ma non solo. Il reato di sovrafatturazione IVA può riguardare anche quei documenti non classificabili direttamente come fatture, ma usati al fine di ottenere la deduzione delle spese e la detrazione dell’IVA, ad esempio:
- autofatture;
- scontrini parlanti;
- ricevute fiscali.
Sempre su questo tema la Corte di Cassazione ha stabilito che la sovrafatturazione non ha rilevanza penale quando l’importo indicato sulla fattura, regolarmente assoggettata all’IVA, venga effettivamente corrisposto all’emittente della fattura stessa.
Sovrafatturazione: quantitativa o qualitativa?
Qual è la differenza tra sovrafatturazione quantitativa o qualitativa?
- la prima si verifica quando l’Amministrazione finanziaria entra in possesso di prove che confermano una fatturazione falsa, ovvero di quantità superiori di beni e/o servizi rispetto a quanto effettivamente fornito;
- la seconda è certamente più complessa visto che è difficile stabilire quando scatta la presunzione dell’illecito, nonché quando la contestazione è corretta. Tra l’altro detta contestazione non è possibile per una fatturazione per un ammontare superiore al corrispettivo contrattualmente stabilito tra le parti .
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