Fondo di solidarietà dipendenti Poste Italiane: domanda, calcolo e liquidazione dell’assegno a sostegno del reddito

Simone Casavecchia

14/05/2015

L’INPS chiarisce le modalità di calcolo e di liquidazione dell’assegno a sostegno del reddito previsto dal Fondo di solidarietà riservato ai dipendenti di Poste Italiane Spa.

Fondo di solidarietà dipendenti Poste Italiane: domanda, calcolo e liquidazione dell’assegno a sostegno del reddito

Con la circolare n. 95 dello scorso 13 Maggio 2015 l’INPS ha chiarito le modalità di richiesta di attivazione, di calcolo e di liquidazione dell’assegno previsto, a titolo di prestazione a sostegno del reddito, dal Fondo di solidarietà di Poste Italiane.

Il Fondo di solidarietà per i dipendenti di Poste Italiane Spa è istituito presso l’INPS da molti anni, è stato adeguato nel 2013 a seguito di un accordo stipulato tra INPS e sindacati e ne viene prevista l’utilizzazione per erogare prestazioni a sostegno del reddito dei dipendenti di Poste Italiane che sono interessati da operazioni di riconversione e riqualificazione professionale, da processi di ristrutturazione o da situazione di crisi aziendale che implicano la riduzione dei posti e delle attività di lavoro.

A tal proposito la circolare INPS ricorda che la domanda per l’accesso al Fondo di solidarietà deve essere effettuata dall’azienda, quindi da Poste Italiane Spa che
prevede operazioni di esodo o di riduzione del personale, per ogni singolo lavoratore.

Tipologia della prestazione, beneficiari e calcolo
Il Fondo di solidarietà dei dipendenti di Poste Italiane serve a erogare assegni straordinari che costituiscono una speciale prestazione a sostegno del reddito, in caso di processi di riorganizzazione aziendale e di riduzione del personale, di riduzione dell’orario di lavoro e sospensione temporanea dell’orario di lavoro.
Il personale di Poste Italiane che può fruire dell’assegno erogato dal fondo di solidarietà è quello che si trova nelle condizioni di maturare i requisiti minimi per la fruizione del trattamento pensionistico (il più prossimo tra pensione anticipata e pensione di vecchiaia) a carico della gestione previdenziale obbligatoria di appartenenza entro un periodo massimo di 60 mesi dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.
I lavoratori che possono beneficiare del Fondo di solidarietà sono quelli iscritti, ai fini previdenziali, presso il Fondo di Quiescenza delle Poste o presso il Fondo pensione per i lavoratori dipendenti.
Il valore dell’assegno, che viene di norma erogato a rate, è pari all’importo del trattamento pensionistico che gli interessati percepirebbero al momento della cessazione del rapporto di lavoro ed è comprensivo della quota di pensione spettante anche per la contribuzione che il dipendente non ha ancora totalizzato, al momento dell’erogazione della prestazione a sostegno del reddito, per maturare il diritto alla pensione vera e propria.
Per il periodo compreso tra il momento della cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti pensionistici minimi che consentono di maturare il diritto alla pensione, inoltre, Poste Italiane Spa conttinua a versare i contributi al Fondo di solidarietà che, a sua volta, li versa alla gestione previdenziale competente. Per il 2015 l’aliquota IVS dovuta dagli iscritti al Fondo speciale di Quiescenza Poste è pari al 32,65%, per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti è pari al 33%.

Liquidazione dell’assegno, erogazione e tassazione
L’assegno straordinario viene liquidato dal 1 del mese successvo a quello in cui è avvenuta la cessazione del rapporto di lavoro, a prescindere dal momento in cui l’azienda ha presentato la domanda, e viene erogato per 12 mesi.
I beneficiari dell’assegno ricevono un certificato utile a riscuotere la prestazione e una comunicazione con le informazioni relative al pagamento e alla data di scadenza dell’assegno stesso;
L’erogazione della prestazione può avvenire anche in un’unica soluzione anziché ratealmente e, in quest’ultimo caso, l’assegno straordinario una tantum è pari ad un importo corrispondente al 60% dell’importo complessivo della prestazione, qualora questa fosse stata erogata a rate mensili, attualizzato al tasso ufficiale di riferimento BCE vigente alla data di decorrenza della prestazione.
In ogni caso i redditi percepiti dal Fondo di solidarietà delle Poste sono soggetti al regime della tassazione separata.
L’assegno straordinario del Fondo di solidarietà non può essere cumulato con altri redditi da lavoro dipendente o da lavoro autonomo, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione dell’assegno medesimo, che siano stati erogati da imprese che esercitino attività concorrenti con quelle delle imprese del Gruppo Poste Italiane.

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