Fondo integrazione salariale: arrivano i primi chiarimenti dall’INPS su modalità e termini per richiedere le prestazioni garantite. Ecco tutte le info utili per il 2016.
Disposto per l’anno 2016 il Fondo integrazione salariale che sostituisce il vecchio Fondo residuale. Vediamo quali sono le prestazioni garantite da esso previste e le modalità e i termini per farne richiesta, su cui l’INPS ha fornito chiarimenti.
Con una circolare, la n. 22 del 4 febbraio 2016 l’INPS fornisce chiarimenti sulle modalità ed i termini per richiedere le prestazioni garantite. Ecco quali sono le prestazioni incluse nel Fondo integrazione salariale 2016.
Fondo integrazione salariale 2016: cos’è? Prestazioni garantite
Il Fondo di integrazione salariale (art. 29 del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148) sostituisce dal 1° gennaio 2016 quello che era il vecchio Fondo residuale (istituito con D.I. n. 79141/2014).
Si tratta di una prestazione a sostegno del reddito per lavoratori dipendenti di aziende che non rientrano nel campo di applicazione né della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGS) o Straordinaria (CIGS) né hanno aderito a Fondi di solidarietà bilaterali o Fondi di solidarietà bilaterali alternativi.
Prestazioni garantite
Le prestazioni garantite erogate mediante il Fondo integrazione salariale sono l’assegno di solidarietà e l’assegno ordinario e per entrambi gli importi sono pari all’80% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore in cui non ha prestato la propria attività, ridotti di un importo pari ai contributi previsti dall’art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
L’assegno di solidarietà consiste in una prestazione che, in seguito ad un accordo tra le organizzazioni sindacali e i datori di lavoro, comporta una riduzione delle ore di lavoro per evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo o per ridurre le eccedenze di personale nel corso di un licenziamento collettivo (art. 24 della l. 223/91).
La riduzione media dell’orario di lavoro non può essere superiore a 60% delle ore giornaliere, settimanali o mensili dei lavoratori interessati e per ciascun lavoratore la riduzione dell’orario non può essere superiore al 70% nell’arco dell’intero periodo in cui è applicata la prestazione.
L’assegno di solidarietà può essere richiesto nei seguenti casi:
- per eventi di riduzione di attività lavorativa verificatisi dal 1° gennaio 2016, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti;
- per eventi di riduzione di attività lavorativa verificatisi dal 1° luglio 2016, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque e sino a 15 dipendenti.
L’assegno ordinario, invece, è erogato per eventi di sospensione o riduzione di attività lavorativa verificatisi dal 1° gennaio 2016, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie, ad esclusione delle intemperie stagionali, e straordinarie, limitatamente alle causali per riorganizzazione aziendale e crisi aziendale.
Fondo integrazione salariale 2016: termini e modalità
Per poter presentare la domanda di assegno di solidarietà ed assegno ordinario è necessario accedere al sito ufficiale dell’INPS, essendo l’invio telematico.
Le istanze devono essere presentate all’ufficio INPS territorialmente competente in relazione all’unità produttiva (si rinvia circ. 197/2015 e msg 7336/2015).
Per poter effettuare la domanda online è necessario essere in possesso del Pin INPS e poi seguire il percorso indicato (Servizi OnLine per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, opzione “CIG e Fondi di solidarietà”, opzione “Fondi di solidarietà").
L’Azienda in fase di compilazione della domanda deve indicare il tipo di prestazione, il periodo, il numero dei lavoratori interessati e le ore di sospensione e/o riduzione di attività lavorativa.
Per l’assegno ordinario sono stati già predisposti modulo e schede per la presentazione della domanda.
La domanda deve essere presentata non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione di attività lavorativa.
Per quanto riguarda l’assegno di solidarietà al momento non sono ancora disponibili online modulo e schede per la presentazione della domanda (con un successivo messaggio verrà comunicata la disponibilità).
Essa deve essere presentata entro sette giorni dalla data di conclusione dell’accordo collettivo aziendale ed inoltre la riduzione di attività deve avere inizio entro il trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
Per maggiori informazioni e per accedere al portale per presentare la domanda online si consiglia di consultare il sito ufficiale dell’INPS www.inps.it e leggere attentamente la Circolare n. 22 del 4 febbraio 2016 che di seguito riportiamo.
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