Ufficiali delle Forze Armate: porto d’armi di difesa personale rilasciato gratuitamente ma non automaticamente. I chiarimenti del Ministero dell’Interno.
Come noto per il rilascio del porto d’armi di difesa personale per gli ufficiali delle Forze Armate ci sono delle agevolazioni molto importanti. Come previsto dall’articolo 882 del Codice dell’ordinamento militare, D.lgs 66/2010, infatti, a questi la licenza di porto d’armi, necessaria per circolare con arma corta anche quando vestono abiti civili, può essere rilasciata gratuitamente.
Ma attenzione: il rilascio del porto d’armi per difesa personale anche in questo caso non è automatico, poiché è comunque necessaria l’autorizzazione del prefetto. A chiarirlo è il dipartimento di Pubblica Sicurezza che in queste ore ha pubblicato una circolare molto importante che fa chiarezza sulle procedure previste per il conseguimento del porto d’armi di difesa personale per gli ufficiali delle Forze Armate.
Vediamo, quindi, quanto spiegato dalla circolare emanata dal dipartimento di Pubblica Sicurezza facendo chiarezza su quali sono le condizioni necessarie affinché il porto d’armi per difesa personale venga rilasciato.
Porto d’armi per ufficiali delle Forze Armate: perché è gratuito
Come prima cosa vediamo per quale motivo la licenza per il porto d’armi di difesa personale è gratuita per gli ufficiali delle Forze Armate.
A stabilirlo è il DM 371/1994 che include il personale delle Forze Armate, compreso quello impiegato nelle Capitanerie di porto, tra le categorie di persone che, a causa dell’esposizione al rischio dipesa dall’attività svolta presso le Amministrazioni di Giustizia e Difesa, sono esonerate dall’obbligo di pagamento della tassa di concessione governativa prevista per il rilascio del porto d’armi.
Ciò non toglie - ed è proprio su questo aspetto che interviene la circolare - che affinché il porto d’armi venga rilasciato è necessario essere in possesso anche degli altri requisiti richiesti dalla legge. Ecco perché è importante ricordare che il porto d’armi non si consegue automaticamente solo per il fatto di far parte delle Forze Armate: il rilascio dello stesso è comunque soggetto al parere del Prefetto, anche per il personale in divisa.
Quanto previsto dal DM 371/1994 riguarda esclusivamente il regime fiscale, il quale è di maggior favore per gli Ufficiali visto che in caso di rilascio la licenza è gratuita.
Porto d’armi per ufficiali Forze Armate: il Prefetto valuta il “dimostrato bisogno”
Per il rilascio del porto d’armi di difesa personale ci sono due diversi requisiti da soddisfare: quelli di tipo soggettivo (morali, idoneità psico-fisica e capacità di maneggio delle armi), che ovviamente un ufficiale delle Forze Armate possiede, e il “dimostrato bisogno”. Spetta quindi a colui che richiede il porto d’armi di difesa personale produrre un’attestazione - che sarà rilasciata dalle Autorità militari competenti - che prova la circostanza di essere addetto a servizi che comportano l’esposizione al rischio.
Quindi, così come per gli agenti delle forze di Pubblica Sicurezza, anche gli ufficiali dell’Esercito hanno necessità di dimostrare di aver bisogno di circolare armati anche quando sono in abiti civili; a tal proposito il regolamento aggiunge che il requisito del “dimostrato bisogno” debba essere valutato discrezionalmente dal Prefetto anche nei confronti delle Forze Armate, accertando l’attualità e la gravità del rischio del dipendente dall’attività svolta.
Nonostante gli ufficiali abbiano diritto al porto d’armi gratuito, quindi, non è detto che questo venga rilasciato in qualsiasi occasione. Il Prefetto può anche negarlo, specificando però la motivazione - che deve essere congrua, sufficiente, articolata ed esaustiva - per cui non esistano fattori comprovati di rischio specifico.
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