Forze di Polizia: nuove regole per il calcolo della pensione, ma saltano gli arretrati

Simone Micocci

25 Marzo 2022 - 10:55

La circolare Inps 44/2022 estende alle Forze di Polizia l’applicazione del coefficiente del 2,44% per il calcolo della pensione nella quota retributiva. Cosa cambia?

Forze di Polizia: nuove regole per il calcolo della pensione, ma saltano gli arretrati

Via libera all’applicazione delle nuove regole per il calcolo della pensione delle Forze di Polizia, ossia per il personale di Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria sia se ancora in servizio che se già collocati in quiescenza.

Un nuovo sistema di calcolo, applicato anche per la generalità delle Forze armate, che andrà ad aumentare l’importo della pensione ma che tuttavia, per coloro che sono in pensione ormai da anni, non comporterà il tanto desiderato riconoscimento degli arretrati. A darne notizia è l’Inps, il quale ha recepito le novità contenute nell’ultima Legge di bilancio (articolo 1, comma 101), la quale allo stesso tempo ha dato atto alle decisioni (1 e 12 del 2021) prese dalla Corte dei conti riguardo a come interpretare l’articolo 54 del Dpr 1092/1973 in materia di calcolo della pensione.

Le istruzioni sono nella circolare 44/2022 dove l’Inps conferma il nuovo coefficiente di rendita che si applicherà per il calcolo della quota di pensione che rientra nel regime retributivo per il personale della Polizia di Stato e Penitenziaria: si passa, con tutti i vantaggi del caso, dal 2,33% a un più conveniente 2,44%.

Pensione Forze di Polizia: come si calcola d’ora in avanti

Nessuna novità per la parte di contributi maturati dopo il 1° gennaio 1996: per la trasformazione in pensione per questi si continuano ad utilizzare le regole imposte con il passaggio al sistema di calcolo contributivo.

La novità riguarda esclusivamente la quota di pensione calcolata con il retributivo, ossia per quei contributi accreditati entro la data del 31 dicembre 1995. Ricordiamo brevemente come questi si trasformano in pensione: si prende la retribuzione media degli ultimi anni di lavoro e se ne tiene conto di una certa percentuale per ogni anno di contributi. Percentuale del 2% nella generalità dei rapporti privati: questo significa, ad esempio, che un lavoratore con 10 anni di contributi nel retributivo avrà diritto al 20% della retribuzione media percepita negli ultimi anni.

Nelle Forze Armate e di Polizia la percentuale in questi anni è stata leggermente più alta, in quanto pari al 2,33%, ma comunque oggetto di contestazione. Secondo gli esperti in materia, infatti, l’Inps non interpretava correttamente quanto stabilito dall’articolo 54 del Dpr 1092 del 1973, non riconoscendo un aliquota di rendimento più alta rispetto a quella finora applicata.

Solamente la Corte dei Conti ha fatto chiarezza su ogni dubbio, stabilendo che nei confronti di tutto il personale delle Forze Armate che alla data del 31 dicembre 1995 ha maturato almeno un contributo, ma non più di 18 anni, va applicata un’aliquota di rendimento del 2,44% anziché del 2,33%.

Il problema era però che effettivamente l’articolo 54 del Dpr 1092/1973 non menzionava le Forze dell’ordine a ordinamento civile, escludendo dunque Polizia di Stato e Penitenziaria. La soluzione a questo ulteriore problema l’ha data la legge di Bilancio 2022, che ha incluso le Forze di Polizia nell’elenco di coloro a cui va applicato un coefficiente di rendimento del 2,44% per ogni anno di anzianità utile maturato al 31 dicembre 1995, a patto che l’anzianità alla predetta data risulti inferiore a 18 anni.

Come cambia la pensione per il personale della Polizia di Stato e Penitenziaria

La differenza è chiara: considerando, ad esempio, 15 anni di anzianità, al personale che andrà in pensione non verrà più riconosciuto il 34,95%, bensì il 36,60%. Considerando una retribuzione media di 2.500 euro lordi, quindi, avremo una pensione - per la quota maturata nel retributivo - di 915 euro anziché di 873,75 euro.

Ovviamente, il vantaggio è tanto più consistente quanto più è elevata l’anzianità maturata prima del 1° gennaio 1996 - che ricordiamo non può comunque essere superiore a 17 anni, 11 mesi e 29 giorni - come pure in caso di retribuzione media più alta.

Che succede per chi è già in pensione

Ci saranno vantaggi anche per il personale della Polizia di Stato e Penitenziaria già in collocato in quiescenza in quanto questi otterranno la ricostituzione della pensione. Il ricalcolo ci sarà d’ufficio, senza dunque necessità di presentarne richiesta all’Inps.

Tuttavia, il nuovo importo di pensione avrà decorrenza dal 1° gennaio 2022 e non da quanto c’è stato effettivamente il collocamento in quiescenza. Come spiegato dall’Inps nella circolare 44/2022, infatti, la norma contenuta nella Legge di Bilancio è entrata in vigore dal 1° gennaio 2022 e non ha alcun effetto retroattivo. A differenza di quanto previsto invece per il personale delle Forze Armate - incluso nel Dpr 1092/1973 - non saranno dunque riconosciuti gli arretrati per i ratei maturati prima del 1° gennaio 1996, in quanto - spiega l’Inps - “non si tratta di norma di interpretazione autentica e, pertanto, ha efficacia ex nunc, dalla data di entrata in vigore della norma”.

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