Fotovoltaico sul tetto oltre i 3 kw? Paghi più tasse perchè va accatastato

Valentina Pennacchio

19 Febbraio 2014 - 10:00

Fotovoltaico sul tetto oltre i 3 kw? Paghi più tasse perchè va accatastato

Le energie rinnovabili nel mirino del Fisco. Hai un impianto fotovoltaico sul tetto con una potenza superiore a 3 Kilowatt? Ci sono due conseguenze:

  • Mr Fisco ti obbliga ad accatastarlo poichè lo considera accessorio all’abitazione (che aumenta di valore), insomma come se avessimo una stanza in più;
  • ciò ovviamente ha ripercussioni su rendita catastale, valore catastale e tasse sulla casa.

Questo è il sunto della circolare n. 36/E del 19 dicembre 2013 dell’Agenzia delle Entrate.

Una bella beffa per i cittadini che avevano deciso di installare l’impianto fotovoltaico per usufruire degli incentivi statali e favorire energia pulita.

Secondo i dati del GSE, aggiornati allo scorso gennaio, gli impianti fotovoltaici nel mirino sarebbero 312.000, tutti quelli con una potenza compresa tra 3 a 20 kW, contro i 176.000 impianti inferiori a 3 kW.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate

Come fare a capire se l’impianto fotovoltaico va accatastato? L’Agenzia spiega che quando detto impianto è al servizio di un immobile già accatastato, la variazione catastale si considera obbligatoria solo quando l’impianto fotovoltaico incrementa il valore capitale (o la relativa redditività ordinaria) della rendita catastale di una percentuale pari o superiore al 15%.

Ovviamente il cittadino non può capirlo da solo e avrà bisogno dell’aiuto di un professionista, come un geometra.

La circolare specifica che non sussiste alcun obbligo di dichiarazione al catasto, né come unità immobiliare autonoma, né come variazione della stessa qualora sia
soddisfatto almeno uno dei seguenti requisiti:

  • la potenza nominale dell’impianto fotovoltaico non è superiore a 3 kw per ogni unità immobiliare servita dall’impianto stesso;
  • la potenza nominale complessiva, espressa in kw, non è superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall’impianto, indipendentemente dalla circostanza che sia installato al suolo oppure sia architettonicamente o parzialmente integrato ad immobili già censiti al catasto edilizio urbano;
  • per le installazioni ubicate al suolo, il volume individuato dall’intera area destinata all’intervento (comprensiva, quindi, degli spazi liberi che dividono i pannelli fotovoltaici) e dall’altezza relativa all’asse orizzontale mediano dei pannelli stessi, è inferiore a 150 m3, in coerenza con il limite volumetrico stabilito dall’art. 3, comma 3, lettera e) del decreto ministeriale 2 gennaio 1998, n. 28.

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