Frode fiscale, evasione, omesso versamento IVA: tutte le misure dei decreti sulla riforma del fisco

Simone Casavecchia

29/06/2015

Approvati i decreti sulla riforma del fisco che introducono importanti novità in materia di dichiarazione infedele, evasione e frode fiscale e omesso versamento dell’IVA: ecco quali sono le maggiori novità.

Frode fiscale, evasione, omesso versamento IVA: tutte le misure dei decreti sulla riforma del fisco

Lo scorso venerdì, mentre l’attenzione dell’opinione pubblica era ancora concentrata sui devastanti effetti della riforma della scuola, il Governo ha approvato, in prima lettura (il provvedimento è stato inviato in gran fretta alle Camere per i pareri delle Commissioni) lo schema di decreto legislativo che, in attuazione della delega fiscale, riforma il fisco italiano.

Sono state, quindi, introdotte nuove misure, sia in campo penale che in campo amministrativo riguardo alla dichiarazione infedele, all’evasione e alla frode fiscale e all’omesso versamento dell’IVA.

Altre importanti novità riguardano le modalità di riscossione dei debiti di Equitalia, il riordino delle Agenzie fiscali, la risoluzione delle controversie tra fisco e contribuenti e il monitoraggio alla lotta all’evasione fiscale.

Dichiarazione infedele
Scatta il reato penale nel caso in cui l’imposta evasa superi quota 150000 euro (prima la soglia era fissata a 50000 euro). Altra condizione per far scattare il reato è che l’imponibile evaso superi i 3 milioni di euro (il limite era precedentemente fissato a 2 milioni di euro) o comunque il 10% di ricavi totali. Al di sotto delle nuove soglie si incorre nelle sanzioni amministrative (vedi sotto); in caso di reato penale la pena può essere fissata nel carcere fino a 3 anni. el totale dei ricavi. In questo caso il reato è punito con il carcere fino a 3 anni.

Evasione e frode fiscale
Sotto i 30000 euro di imposte evase il contribuente continua a incorrere nel reato di evasione fiscale e, comunque, non in quello di frode fiscale.
La frode fiscale si configura quando vengono accertate le seguenti condotte fraudolente:

  • operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente o, comunque, messa in atto di artifici contabili finalizzati ad ostacolare l’attività di accertamento fiscale;
  • utilizzo, da parte del contribuente, di documenti falsi, fatture false o altri mezzi fraudolenti;

Per quanto riguarda le soglie di punibilità si configura il reato penale quando l’ammontare dei ricavi non dichiarati supera 1,5 milioni di euro (e non 1 milione di euro, come, invece, avveniva precedentemente).
Introdotti nuovi parametri per la configurazione del reato di frode fiscale anche riguardo alla compensazione dei crediti: si determina una situazione illecita nel caso in cui i crediti e le ritenute fittizie, utilizzate per diminuire e compensare le imposte da pagare, ammontino a una quota complessiva superiore a 30000 euro oppure superino il 5% dell’imposta complessiva.
Le pene previste per il reato di frode fiscale rimangono inalterate: detenzione fino a un massimo di 6 anni.
Cancellata la norma «salva-Berlusconi» in base alla quale era prevista una soglia del 3% al di sotto della quale non si configurava il reato penale; cancellata anche la misura, prevista per le fatture false, in base alla quale non sarebbe scattato il reato penale per fatture al di sotto dei 1000 euro.

Omesso versamento di IVA
Anche nel caso dell’omesso versamento di IVA viene previsto un allargamento delle maglie per i contribuenti che compiono illeciti, dal momento che le soglie di punibilità vengono elevate da 50000 euro a 250000 euro, oltre la quale scatta il reato penale.

Sanzioni amministrative
Per quanto riguarda le sanzioni amministrative che vengono comminate per importi inferiori alle soglie di punibilità indicate sopra, viene introdotto il principio della gradualità delle sanzioni, ridotte nel caso in cui l’illecito sia più lieve e maggiorate nel caso in cui l’illecito sia più grave. Le sanzioni vengono comunque previste, sia per le imposte dirette che per i tributi che per l’IVA.
Nel caso dell’omessa dichiarazione viene prevista una sanzione proporzionale al ritardo nell’adempimento; se la dichiarazione viene presentata entro il termine utile per presentare la dichiarazione dei redditi successiva, la sanzione base è ridotta del 50%.
Nel caso in cui la maggiore imposta accertata (e non pagata) o il minore credito accertato (rispetto a quello effettivamente portato in compensazione) siano complessivamente inferiori al 3% rispetto all’imposta o al credito dichiarato sono previste sanzioni ridotte di un terzo.
Nei casi in cui vengano superate le soglie di punibilità e si configurino condotte fraudolente le sanzioni vengono aumentate del 50%.

Ravvedimento operoso
Il ravvedimento per la dichiarazione infedele, per gli omessi versamenti e per le indebite compensazioni, se avviene prima del controllo fiscale comporterà l’estinzione del reato.
Se, dopo l’avvenuto controllo, si aderisce a una procedura di conciliazione e acquiescenza prima che si apra il dibattimento di primo grado il contribuente avrà diritto a uno sconto della metà della pena e all’esclusione delle pene accessorie previste dalla normativa sui reati tributari.
Introdotto anche il principio della lieve inadempienza delle sanzioni amministrative, in base al quale se il versamento delle sanzioni avviene in tempi brevi il contribuente ha diritto a uno sconto: la sanzione del 30% dell’imposta non pagata potrebbe essere ridotta fino alla metà e saranno previste anche multe ridotte nel caso di omessa dichiarazione recuperata entro l’anno.

Cartelle e rate Equitalia
Per quanto riguarda le cartelle di Equitalia viene ridotto dall’8% al 6% l’aggio, ovvero il contributo che Equitalia richiede al contribuente per espletare le procedure di riscossione.
Sempre in base al principio della lieve inadempienza, è previsto che, per importi massimi del 3% del debito e comunque non oltre i 10000 euro, per chi paga entro 5 giorni dal momento della scadenza, sarà possibile conservare il beneficio della dilazione del debito.
Chi salta 5 rate anche non consecutive (prima il limite era fissato a 8) non sarà più soggetto al pignoramento dei beni ma, saldando il debito contratto, potrà riprendere con il pagamento dilazionato del debito.
Specifiche misure sono state previste per la presentazione delle domande per ottenere un piano di rateizzazione bis, per contribuenti decaduti da un piano di rateazione precedentemente ottenuto.

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