Gestione Separata INPS 2015: aliquote, contributi, massimale e minimale. Le nuove istruzioni delI’INPS

Vittoria Patanè

09/02/2015

Nella circolare del 5 febbraio 2015 l’INPS detta le nuove regole per la Gestione Separata: aliquote, massimale, minimale, oneri contributivi, somme percepite entro il 12 gennaio. Ecco la guida

Gestione Separata INPS 2015: aliquote, contributi, massimale e minimale. Le nuove istruzioni delI’INPS

Con la circolare pubblicata lo scorso 5 febbraio 2015, l’INPS detta le nuove regole valide per gli iscritti alla Gestione Separata.

In attesa che il Governo si metta all’opera per risolvere i problemi relativi all’aumento progressivo dell’aliquota stabilito dalla riforma Fornero (la questione dovrebbe arrivare sul tavolo del CDM il prossimo 20 febbraio) L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale fa il punto sulle norme attive nell’anno in corso.

Aliquote, massimale, minimale, oneri contributivi e compensi fino al 12 gennaio. Questi gli argomenti trattati all’interno del documento che può essere considerato un vero e proprio vademecum per gli iscritti alla Gestione Separata.

Vediamo dunque cosa cambia per la Gestione Separata INPS nel 2015

Gestione Separata INPS: aliquote
L’aliquota contributiva sale al 30%, mentre per i pensionati o gli assicurati presso altre forme previdenziali, per l’anno in corso l’aliquota sarà pari al 23,50%. L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in base all’articolo 59, comma 16 n.449/1997, conferma inoltre l’ulteriore aliquota allo 0,72% istituita allo scopo di finanziare l’onere derivante dall’astensione agli iscritti, che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria o pensionati, della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale.

Riassumendo quanto detto, aliquote dei contributi per gli iscritti la Gestione Separata valide per l’anno 2015, sono fissate a:

30,72% (30 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva) per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
23,50% per i soggetti titolari di pensione (diretta e indiretta) o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie.

Gestione Separata INPS: massimale e Minimale
Le aliquote sopra riportate si applicano ai redditi degli iscritti alla Gestione Separata INPS fino al raggiungimento del massimale di reddito previsto dall’art. 2, comma 18, della legge 335/95, che, per l’anno 2015, è di € 100.324,00.

Per lo stesso anno 2015, il minimale di reddito privisto dall’art. 1, comma 3, della legge n. 233/1990, è fissato a € 15.548,00.

Di conseguenza, gli iscritti soggetti all’aliquota del 23,50% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di euro 3.653,78, mentre per gli iscritti alla Gestione Separata soggetti all’aliquota del 30,72% l’accredito con un contributo annuale sarà pari a € 4.776,35 (di cui € 4.664,40 ai fini pensionistici).

L’INPS precisa che nel caso in cui il minimale non venga raggiunto entro la fine dell’anno 2015, saranno accreditati i mesi corrispondenti al contributo versato.

Gestione Separata INPS: oneri contributivi
La ripartizione degli oneri contributivi è differente per aziende committenti e liberi professionisti.

Per quanto riguarda le aziende committenti: si conferma la ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente, stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3). L’INPS sottolinea inoltre che l’obbligo del pagamento dei contributi è in capo all’azienda committente, che deve eseguire il versamento entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello F24 telematico per i datori privati e modello F24 EP per le Amministrazioni Pubbliche.
Parlando invece dei liberi professionisti l’onere contributivo è a carico degli stessi ed il versamento deve essere eseguito, tramite modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2014, primo e secondo acconto 2015).

Gestione Separata INPS: compensi erogati entro il 12 gennaio
In base a quanto stabilito dal TUIR le somme corrisposte entro il 12 gennaio si considerano percepite nel periodo di imposta precedente. Di conseguenza il versamento dei contributi in favore dei collaboratori si riferisce a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2014. A queste somme devono dunque essere applicate le aliquote contributive previste per l’anno di imposta 2014 (22 per cento per i titolari di pensione e per chi è già assoggettato ad altra previdenza obbligatoria e 28,72 per cento per coloro che sono privi da altra previdenza obbligatoria).

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