Il gratuito patrocinio esteso anche ai procedimenti di volontaria giurisdizione, anche se l’avvocato non è obbligatorio. Così ha deciso la Cassazione.
Gratuito patrocinio: con una recente decisione, la Corte di Cassazione ha stabilito che il patrocinio gratuito a spese dello Stato si applica in tutti gli ambiti del processo civile, anche nei procedimenti di volontaria giurisdizione. Tale possibilità è estesa anche nei casi in cui l’assistenza tecnica dell’avvocato non è obbligatoria.
La decisione si basa sul principio ispiratore del gratuito patrocinio: garantire l’accesso alla giustizia anche a chi è in difficoltà economiche.
Precisamente, la decisione della Suprema Corte è contenuta nella sentenza 15175/2019 (testo in allegato) e prende spunto dal ricorso promosso dalla parte cui era stato negato il gratuito patrocinio poiché, nel suo caso, non sussisteva l’obbligo della difesa tecnica.
Gratuito patrocinio anche nei procedimenti di volontaria giurisdizione: il caso
La Corte di Cassazione ha sancito il principio secondo cui, anche nella volontaria giurisdizione dove non si richiede la difesa obbligatoria, la parte che ne ha i requisiti di legge può usufruire del gratuito patrocinio a spese dello Stato. (qui irequisiti per beneficiare del patrocinio gratuito).
Dunque, la decisione della Cassazione prende le mosse dal ricorso presentato da una parte che, nei gradi precedenti, si era vista rigettare la richiesta di gratuito patrocinio poiché, nel suo caso, la presenza dell’avvocato non era obbligatoria.
Non solo, il giudice della Corte d’Appello rigettava il ricorso e revocava l’ammissione al gratuito patrocinio sulla base del fatto che il gratuito patrocinio a spese dello Stato trova applicazione solo laddove l’assistenza legale è necessaria.
A questo punto, la parte aveva proposto ricorso per Cassazione, dove la posizione dei precedenti gradi di giudizio è stata ribaltata. Ecco la sentenza 15175/2019:
Gratuito patrocinio nei procedimenti di volontaria giurisdizione: le motivazioni della Cassazione
La decisione della Corte di Cassazione non è un unicum. Infatti, già in passati gli ermellini avevano ribadito il medesimo concetto (Cass. n. 30069/2017). Dunque, il gratuito patrocinio a spese dello Stato è applicabile in ogni procedimento civile, quindi anche in quelli di volontaria giurisdizione. Non solo, anche quando la difesa tecnica non è obbligatoria.
La posizione della Cassazione non solo discende dal dettato normativo che disciplina il patrocinio gratuito, ma rispetta anche il dettato costituzionale dell’articolo 24, comma 3, che assicura a tutti - abbienti e non - l’accesso alla giustizia:
“Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.”
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