I tributi doganali

Alessandra Manco

6 Giugno 2014 - 16:00

Con l’intensificazione degli scambi commerciali assumono sempre maggior rilievo i tributi doganali, una particolare branca di tributi che viene riscossa dall’agenzia delle dogane.

I tributi doganali

I tributi doganali sono previsti da provvedimenti legislativi di carattere nazionale e da regolamenti e direttive della comunità europea. In base all’art. 34 del DPR 43 del 1973 sono definiti diritti doganali tutti quei diritti che la dogana può comunque riscuotere in base a provvedimenti legislativi. Fra questi i più rilevanti sono sicuramente i diritti di confine, rappresentati dai dazi di importazione ed esportazione, prelievi o altri tipo di imposizioni dovute in caso di esportazione o importazione.

Visti gli sviluppi recenti in ambito comunitario attualmente le merci che transitano nei paesi membri sono considerati acquisti intracomunitari o cessioni intracomunitarie sia che riguardino beni sia che riguardino servizi. Di conseguenza la normativa doganale da applicare all’intero territorio UE è riunita nel Codice doganale comunitario e dalle disposizioni di attuazione del Codice (rispettivamente Reg. CE 2913/92 e Reg CE 2454/93). Recentemente la normativa è stata inoltre aggiornata attraverso l’emanazione di un nuovo codice doganale comunitario approvato con regolamento CE n. 2913 del 2008. Il nuovo provvedimento legislativo si caratterizza per il fatto che contiene una semplificazione dei regimi doganali ed aggiorna le varie procedure alle nuove modalità elettroniche previste, per le quali la documentazione cartacea è comunque un’eccezione rispetto a quella in formato elettronico.
In ogni caso, In base all’art. 56 del testo unico leggi doganali TULD, ogni operazione doganale deve essere preceduta da una dichiarazione da chiunque è in grado di presentare, o di far presentare a terzi, delle merci in dogana oltre che la documentazione inerente il regime doganale scelto. La dichiarazione doganale rappresenta comunque l’atto materiale con il quale viene espressa la volontà da parte del soggetto che presenta le merci in dogana.

Il presupposto per far sì che scatti l’obbligo di versare il tributo doganale è comunque rappresentato per le merci di natura estera dalla destinazione al consumo all’interno del territorio italiano, mentre per le merci da esportare (in un paese che comunque non rientra all’interno della comunità europea, altrimenti si avrebbe cessione intracomunitaria) è rappresentato dalla destinazione al consumo nello Stato estero. In base al dettato dell’art. 38 Tuld sono obbligati al pagamento del tributo sia il proprietario che tutti i soggetti per conto del quale la merce viene importata o esportata.

Una volta che è stata prodotta la dichiarazione gli uffici competenti provvedono alla definizione della quantità, del valore e della qualità della merce. Qualora non vi siano contestazioni della parte viene liquidato il tributo doganale di cui si dà menzione su un apposito registro.

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