IMU non pagata, la cartella non blocca le compensazioni fiscali

Anna Maria D’Andrea

22/09/2020

IMU non pagata, la cartella relativa a debiti iscritti a ruolo per mancato pagamento dell’imposta non blocca le compensazioni dei crediti fiscali. A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 385 del 22 settembre 2020.

IMU non pagata, la cartella non blocca le compensazioni fiscali

IMU non pagata, la cartella relativa a debiti iscritti a ruolo non blocca le compensazioni di crediti fiscali: a chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 385 del 22 settembre 2020.

Il divieto di compensazione dei crediti fiscali in caso di debiti erariali lascia fuori l’IMU, anche se relativa a fabbricati produttivi di categoria D, il cui gettito è di spettanza dello Stato.

L’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate si fonda sulla natura dell’IMU, che non è un’imposta erariale e quindi non sottostà al blocco delle compensazioni dei crediti fiscali previsti nel caso di debiti iscritti a ruolo.

IMU non pagata, la cartella non blocca le compensazioni fiscali

A partire dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti fiscali è bloccata fino all’integrale pagamento dei debiti maturati, di importo superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e oneri accessori i cui termini di pagamento sono scaduti.

A prevederlo è l’articolo 31 del decreto-legge n. 78 del 2010, che parla nello specifico di tributi erariali. Si tratta a titolo esemplificativo delle imposte dirette, addizionali, l’IVA e altre imposte indirette.

Lo stop alle compensazioni in caso di debiti e cartelle fiscali non si applica quindi alle imposte locali, tra cui la pi importante è sicuramente l’IMU. L’esclusione dal divieto di compensazione si applica anche se il debito iscritto a ruolo è relativo all’IMU dovuta su fabbricati di categoria catastale D, il cui gettito è riservato allo Stato.

Debiti fiscali IMU, il divieto di compensazione dei crediti lascia fuori le tasse locali

Il quadro normativo relativo alla riserva del gettito IMU in favore dello Stato non incide sulla natura del tributo, che rimane comunale. Questo è il punto fermo ribadito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello del 22 settembre 2020.

Una constatazione che, specifica l’Agenzia, trova conferma considerando che le attività di accertamento, contenzioso, riscossione e rimborso IMU spettano al Comune, anche per quel che riguarda l’imposta dovuta sugli immobili il cui gettito è riservato allo Stato.

Sul punto era già intervenuto il Dipartimento delle Finanze del MEF, il quale ha precisato che:

“l’esigenza di presentare l’istanza di rimborso al comune è dettata dalla circostanza che, anche nell’ipotesi di errato versamento nei confronti dello Stato, l’ente locale è l’unico soggetto legittimato alla verifica dell’esatto assolvimento dell’obbligo tributario da parte dei soggetti passivi.”

Insomma, l’IMU resta un’imposta di prerogativa comunale, e non può essere considerata un’imposta erariale, anche in ottica anti-evasione.

Resta quindi libera la compensazione dei crediti fiscali da parte di contribuenti con debiti relativi a cartelle e ruoli relativi al mancato pagamento dell’imposta municipale propria.

Agenzia delle Entrate - risposta all’interpello n. 385 del 22 settembre 2020
Inapplicabilità del divieto di compensazione di cui all’articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, in presenza di debiti a ruolo scaduti relativi all’IMU.

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