ISA 2019, il punto della situazione dopo la protesta di commercialisti e avvocati

Isabella Policarpio

24 Settembre 2019 - 10:38

Commercialisti e avvocati in sciopero contro i nuovi indici di affidabilità fiscale. Il Consiglio Nazionale di categoria interviene per chiarire i punti di maggiore criticità degli ISA 2019. Qui i dettagli della circolare.

ISA 2019, il punto della situazione dopo la protesta di commercialisti e avvocati

Gli ISA 2019 sono ormai alle porte. I nuovi indici sostituiranno i vecchi studi di settore e serviranno a stabilire l’affidabilità fiscale dei contribuenti mediante un giudizio che va da uno a dieci.

Questa novità tuttavia non piace ai commercialisti e a molti altri professionisti, i quali ne contestano l’applicazione retroattiva al periodo d’imposta 2018 ed il mancato rispetto dello Statuto del Contribuente. Alla protesta dei commercialisti, che hanno indetto uni sciopero per lunedì 30 settembre, si sono uniti anche gli avvocati i quali sciopereranno dal 1° al 7 ottobre.

Per contenere il clima di confusione, il Consiglio Nazionale dell’ordine ha pubblicato un comunicato con i chiarimenti sugli aspetti più contestati degli ISA 2019, alla luce anche degli interventi suppletivi delle circolari numero 17/E del 2 agosto e n.20/E del 9 settembre 2019 dell’Agenzia delle Entrate.

In questo articolo faremo una panoramica degli aspetti fondamentali dei nuovi Indici di affidabilità fiscale, ovvero l’ambito di applicazione, i casi di esclusione e i profili sanzionatori.

ISA 2019, la proroga al 30 settembre 2019

Gli indici di affidabilità fiscale sono la misura introdotta dall’Agenzia delle Entrate in sostituzione degli studi di settore. Questi indicatori servono a calcolare, sulla base di un metodo statistico-economico, il grado di affidabilità contributiva su una scala da uno a dieci e ha lo scopo di favorire l’emersione spontanea dei redditi non dichiarati in cambio di un regime fiscale premiale. L’Agenzia ne prevede l’obbligatorietà a partire dal 2018, cosa che ha destato non poche proteste, soprattutto tra i commercialisti che si vedono costretti ad applicare i nuovi indici sintetici nonostante la poca chiarezza della disciplina.

Anche per questa ragione, con la risoluzione numero 64/E del 28 giugno, l’Agenzia ne ha prorogato l’entrata in vigore al 30 settembre 2019 per coloro che:

  • esercitano un’attività in forma d’impresa o lavoro autonomo;
  • dichiarano ricavi e compensi non superiori ai limiti stabiliti dall’AdE per ciascun ISA;
  • applicano il regime forfettario agevolato;
  • applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità.

Chi rientra nelle categorie di cui sopra può effettuare i versamenti entro il 30 ottobre 2019 con una maggiorazione dello 0,4% a titolo d’interesse corrispettivo.

A chi si applicano gli ISA 2019

Il Consiglio Nazionale dei commercialisti e degli esperti contabili torna a chiarire i criteri di applicazione degli Indici sintetici 2019 che, come noto, si estendono agli esercenti di attività d’impresa o lavoro autonomo che svolgono come attività prevalente un ambito rientrante negli ISA e non tassativamente escluso. La circolare precisa la definizione di “attività prevalente”, intesa come quella dalla quale deriva il maggior ammontare di ricavi e compensi nel periodo d’imposta preso in considerazione.

Se il contribuente svolge diverse attività in parte in forma di lavoro autonomo in parte imprenditoriale, dovrà determinare quale delle due è prevalente e applicare il relativo ISA.

Qui gli ultimi chiarimenti sugli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA 2019) del Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili:

Consiglio Nazionale dottori commercialisti ed esperti contabili, circolare del 20/09/2019
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Soggetti esclusi dagli ISA

Ulteriore chiarimento riguarda i soggetti esclusi dall’applicazione degli Indici di affidabilità; sono i seguenti:

  • tutti i contribuenti che hanno iniziato/cessato l’attività nel periodo d’imposta;
  • chi dichiara ricavi rientranti tra quelli esclusi o superiori a 5.164.569,00 euro;
  • chi ha aderito al regime forfettario agevolato o al regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
  • i contribuenti che esercitano due o più attività d’impresa, non rientranti nel medesimo ISA;
  • gli Enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa;
  • le imprese sociali e le organizzazioni di volontariato;
  • operano esclusivamente a favore degli utenti stessi;
  • i contribuenti che esercitano attività di Trasporto con taxi;
  • le corporazioni dei piloti di porto;
  • le società cooperative, società consortili e consorzi che operano in via esclusiva a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite non imprenditori che operano a titolo esclusivo a favore degli stessi utenti;
  • i soggetti IAS, quindi società quotate, banche, intermediari finanziari soggetti a vigilanza, società emittenti strumenti finanziari diffusi; società assicurative non quotate con riferimento al solo bilancio consolidato, società assicurative quotate.

Regime sanzionatorio per violazione degli ISA

L’ultima parte del documento è dedicata ai profili sanzionatori verso i contribuenti inadempienti, che sono differenziati in base al grado di distacco dalla normativa.

In caso di omessa presentazione del modello ISA, comunicazione incompleta o inesatta, la sanzione è una multa che va da 250 euro fino a 2.000 euro.

Nell’ipotesi di omessa comunicazione, l’Agenzia delle Entrate può anche procedere all’accertamento induttivo dei redditi, dell’Irap e dell’Iva, ma sempre previo contraddittorio con il contribuente.

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