Domande dal 1° luglio per l’ISCRO, la cassa integrazione per le partite IVA: di seguito requisiti, procedura e calcolo. I dettagli sono nella circolare INPS n. 94 del 30 giugno.
Pronte le istruzioni INPS per richiedere l’ISCRO, la cassa integrazione destinata ai titolari di partita IVA introdotta dalla Legge di Bilancio 2021.
La misura è destinata a lavoratori autonomi, professionisti e partite IVA in possesso di determinati requisiti, primo tra tutti l’iscrizione alla gestione separata INPS.
L’INPS ha finalmente pubblicato le istruzioni per fare domanda nella circolare n. 94 del 30 giugno 2021: istanze al via dal 1° luglio e fino al 31 ottobre 2021. Vediamo i requisiti per fare domanda e la procedura da seguire.
ISCRO partite IVA: i requisiti che danno diritto alla cassa integrazione
L’indennità ISCRO è destinata ai liberi professionisti, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici, iscritti alla Gestione separata, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo connesso all’esercizio di arti e professioni.
Naturalmente non basta l’iscrizione alla Gestione separata, ma ci sono altri requisiti, ovvero:
- non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
- non essere beneficiari di Reddito di cittadinanza;
- avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni anteriori all’anno precedente alla presentazione della domanda;
- avere dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rispetto all’anno precedente;
- essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
- essere titolari di partita IVA attiva da almeno quattro anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso.
Domanda ISCRO al via dal 1° luglio: istruzioni INPS per le partite IVA
Dopo mesi di attesa sono finalmente pronte le istruzioni per fare domanda per l’ISCRO, la cassa integrazione per le partite IVA.
Per fruire dell’indennità ISCRO i potenziali beneficiari devono presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica dal 1° luglio ed entro il 31 ottobre di ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di Patronato nel sito internet dell’INPS.
Le credenziali di accesso ai servizi per la prestazione ISCRO sono attualmente le seguenti:
- PIN INPS (si ricorda che l’INPS non rilascia più nuovi PIN dal 1° ottobre 2020);
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS).
In alternativa al portale web, l’ISCRO può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando:
- al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente);
- al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
La domanda per l’accesso all’indennità ISCRO potrà essere effettuata tramite la relativa applicazione presente nel portale istituzionale dell’INPS: l’Istituto avvertirà con un’apposita comunicazione sul proprio sito quando il nuovo servizio sarà rilasciato.
Nel momento in cui si presenta la domanda, il contribuente deve autocertificare i redditi prodotti per ciascuno degli anni di interesse, a meno che gli stessi non siano già a disposizione dell’Istituto.
In questo caso, ai fini della verifica dei requisiti reddituali, verranno presi in considerazione i dati reddituali di cui dispone l’Istituto, che saranno precaricati nel pannello di domanda.
Per la successiva verifica dei requisiti, l’INPS comunica all’Agenzia delle Entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato domanda e, a seguire, l’Agenzia delle Entrate comunica all’INPS l’esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti reddituali con le modalità e nei termini definiti mediante accordi di cooperazione tra le Parti.
A quanto ammonta l’ISCRO? Calcolo della cig per le partite IVA
La nuova cassa integrazione garantirà ai beneficiari un indennizzo mensile di compreso tra i 250 e gli 800 euro e resterà valida per un periodo di 6 mesi. Ma come si effettua il calcolo?
L’indennità ISCRO, ai sensi dell’articolo 1, comma 391, della legge di Bilancio 2021, è pari al 25% su base semestrale, dell’ultimo reddito da lavoro autonomo certificato dall’Agenzia delle Entrate e già trasmesso da quest’ultima all’INPS alla data di presentazione della domanda.
L’INPS fornisce un esempio pratico: se a fronte dell’ultimo reddito annuo certificato pari a 6.000 euro, lo stesso verrà diviso per due (€ 6.000/2 = € 3.000) e successivamente moltiplicato per il 25 per cento (€ 3.000 x 25% = € 750), determinando così l’importo mensile della prestazione ISCRO pari a 750 euro.
In caso non sia rintracciabile alcuna dichiarazione dei redditi certificata dalla Agenzia delle Entrate in nessuno degli ultimi quattro anni oggetto di osservazione precedenti l’anno di presentazione della domanda di ISCRO (quindi nel caso di domanda fatta nel 2021, verranno analizzate le dichiarazioni dal 2017 al 2020), l’istanza non potrà essere accolta.
ISCRO: in quali casi le partite IVA perdono il beneficio della cassa integrazione
La circolare dell’INPS in commento individua anche quattro casi in cui il beneficiario dell’indennità decade dal diritto alla prestazione:
- cessazione della partita IVA nel corso dell’erogazione dell’indennità (dalla data di chiusura della partita IVA, con conseguente recupero delle mensilità erogate successivamente);
- titolarità di trattamento pensionistico diretto (dalla data di decorrenza della pensione);
- iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie (dal mese successivo alla data di iscrizione ad altra forma previdenziale obbligatoria);
- titolarità del Reddito di cittadinanza.
Per ulteriori dettagli lasciamo in allegato la circolare INPS n. 94 del 30 giugno 2021.
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