Il regime fiscale delle reti d’impresa

Federico Migliorini

20 Agosto 2014 - 23:20

Le reti d’impresa sono modalità economico organizzative che consentono alle imprese aderenti di sfruttare maggiore innovatività e cooperazione per avere maggiore competitività sul mercato. Al fine di sfruttare al meglio questo tipo di contratti può essere opportuno valutare il loro particolare regime fiscale, che varia a seconda delle caratteristiche del contratto di rete stesso.

Il regime fiscale delle reti d’impresa

Le reti d’impresa sono contratti che consentono alle piccole e medie imprese (Pmi) di superare i limiti dimensionali, consentendo loro di operare in settori e territori diversi creando vantaggi in termini di flessibilità, innovazione e qualità della produzione.

Si tratta di un modello di cooperazione tra imprese, complementare o alternativo rispetto ai modelli tradizionali che risponde in maniera migliore alle esigenze di innovatività e capacità competitiva sul mercato delle Pmi.

L’obiettivo che si pongono le imprese appartenenti alla rete è lo scambio di informazioni o prestazioni o l’esercizio in comune di una o più attività economiche, con l’obiettivo di accrescere la propria capacità imprenditoriale. La causa, quindi, è orientata non tanto alla produzione o scambio di beni o servizi, quando ad accrescere la capacità innovativa e la competitività.

Il contratto di rete
Le imprese che redigono un contratto di rete hanno due alternative:

  • stipulare un contratto con il quale regolare una collaborazione con altre imprese “rete contratto”;
  • stipulare un contratto per costituire un nuovo soggetto giuridico “rete soggetto”.
    Naturalmente, nel caso di costituzione di una “rete soggetto”, il contratto di rete deve essere iscritto presso il Registro delle Imprese (tale forma di pubblicità è prescritta ai fini dell’efficacia del contratto stesso verso le imprese che lo sottoscrivono e verso i terzi) e deve essere redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Il contratto deve esplicitare il programma di rete, che deve essere preventivamente asseverato da appositi organismi autorizzati. L’asseverazione del programma comporta la necessaria preventiva verifica della sussistenza degli elementi propri del contratto di rete e dei relativi requisiti di partecipazione in capo alle imprese che lo hanno sottoscritto. Inoltre, l’asseverazione deve essere rinnovata ogni volta che si verificano eventi tali da comportare una modifica del programma di rete precedentemente approvato.

Le imprese che vi possono partecipare
Possono beneficiare del contratto di rete qualsiasi tipo di impresa, sia nel momento di prima sottoscrizione del contratto sia successivamente, indipendentemente dalle sue caratteristiche (forma giuridica, dimensione, tipologia o attività svolta).

La disciplina fiscale della “rete soggetto”
Attraverso il deposito del contratto nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, nella cui circoscrizione è stabilità la sede della rete, la “rete soggetto” acquista soggettività giuridica, divenendo autonomo soggetto di diritto, distinto dalle imprese che lo hanno sottoscritto. Secondo l’Agenzia delle Entrate questo nuovo soggetto giuridico acquista rilevanza anche ai fini fiscali, poiché esprime una propria autonomia rispetto alle imprese che lo compongono.
Per questo motivo le reti d’impresa sono soggette a questo tipo di tassazione:

  • IRES e IRAP: Le reti sono assoggettate ad IRES e IRAP e rientrano tra gli enti commerciali o non commerciali diversi dalle società, ai sensi dell’art. 73 del TUIR. Esse, infatti, avendo soggettività giuridica soddisfano autonomamente la propria capacità contributiva.
  • La disciplina IVA: Le reti d’impresa rientra tra i soggetti nei cui confronti ricorre il presupposto soggettivo di cui all’articolo 4 del DPR 633/72. Per questo motivo la rete dovrà dotarsi di autonomo numero di partita IVA ed adempiere a tutti gli specifici obblighi contabili e dichiarativi previsti da questa imposta.

Le scritture contabili
In virtù della sua soggettività giuridica la rete è obbligata alla tenuta delle scritture contabili: libro giornale, inventari, registro beni ammortizzabili e contabilità di magazzino.

La disciplina fiscale delle «reti contratto»
Nelle reti contratto non si da vita ad un nuovo soggetto giuridico distinto dalle imprese contraenti. Per questo motivo le utilità derivanti dallo stare in rete sono imputate nella sfera giuridica delle singole società appartenenti alla stessa.

Le modalità con cui le imprese possono trarre utilità dal contratto di rete sono essenzialmente due, e su tali modalità varia l’imposizione fiscale.
Nel primo caso, l’esecuzione del programma di rete richiede lo svolgimento di un’attività verso terzi, che può essere frazionata e ricondotta alle singole società. In questo modo ciascun impresa regola il rapporto verso i terzi autonomamente, fatturando separatamente la propria prestazione. In questo modo i proventi sono ripartiti senza alcun passaggio aggiuntivo.
Nel secondo caso, per l’esecuzione del contratto le varie imprese svolgono un’attività indistinta verso i terzi: in questi casi, la disciplina prevede l’applicazione della disciplina del mandato con rappresentanza o senza rappresentanza.

Nel mandato con rappresentanza le varie imprese hanno deciso di conferire all’organo comune il potere di agire verso i terzi in nome e per loro conto. In questo caso per le operazioni attive ciascuna impresa emetterà una propria fattura in relazione alla propria quota, e per le operazioni passive il fornitore dovrà emettere una pluralità di fatture quante sono le imprese aderenti alla rete.

Nel caso di mandato senza rappresentanza, l’organo comune agisce in nome delle aziende aderenti al contratto ma per conto proprio. In questo caso le fatture vengono emesse e ricevute da un’unica impresa capofila che poi rifatturerà/riceverà fatture alle altre imprese aderenti al contratto.

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