Immissione in consumo carburanti: codice tributo versamento Iva

Guendalina Grossi

21 Febbraio 2018 - 15:01

Immissione in consumo carburanti: l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 18/E del 20 febbraio 2018 ha fornito il codice tributo necessario per versare l’Iva. Di seguito tutte le novità.

Immissione in consumo carburanti: codice tributo versamento Iva

Immissione in consumo carburanti: con la risoluzione n. 18/E pubblicata il 20 febbraio 2018, l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile il codice tributo con cui sarà possibile versare l’Iva dovuta per l’immissione in consumo dal deposito fiscale dei carburanti.

La Legge di Bilancio 2018 ha stabilito che l’immissione in consumo dal deposito fiscale della benzina o del gasolio da utilizzare come carburanti per motori, sia subordinata al versamento dell’Iva tramite modello F24, senza possibilità di compensazione.

Il decreto del MEF del 13 febbraio 2018 ha dato attuazione alle norme introdotte dalla manovra per contrastare le frodi fiscali nel settore degli olii minerali.

Di seguito il codice tributo pubblicato dall’Agenzia delle Entrate e quali sono le modalità di compilazione del modello F24 Elide.

Immissione in consumo carburanti: codice tributo per il versamento Iva e modalità di compilazione del modello F24

L’Agenzia delle Entrate per consentire il versamento dell’Iva tramite il modello F24 Elide, secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2018, ha istituito il seguente codice tributo:

  • “6044” denominato “Versamento IVA - Immissione in consumo dei prodotti dal deposito fiscale o estrazione dal deposito di un destinatario registrato - art. 1, comma 937, legge n. 205/2017”.

L’Amministrazione finanziaria chiarisce che in sede di compilazione del modello F24 Elide, il codice tributo deve essere esposto in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:

  • nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto per conto del quale è effettuata l’immissione in consumo dal deposito fiscale o l’estrazione dal deposito del destinatario registrato;
  • nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, il codice fiscale del gestore del deposito fiscale ovvero del deposito del destinatario registrato unitamente al codice identificativo “64”, da indicare nel campo codice “identificativo” del modello di pagamento.

Nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, è indicato:

  • nel campo “tipo”, la lettera “R”;
  • nel campo “elementi identificativi”, il codice accisa del gestore del deposito fiscale o del deposito del destinatario registrato;
  • nel campo “codice”, il codice tributo;
  • nel campo “anno di riferimento”, l’anno di immissione in consumo dal deposito
  • fiscale o di estrazione dei prodotti dal deposito del destinatario registrato.

L’Agenzia chiarisce inoltre che i campi “codice ufficio” e “codice atto” non devono essere valorizzati.

Modalità di compilazione del modello F24 per i gestori dei depositi

Nella risoluzione n. 18/E pubblicata il 20 febbraio 2018 l’Agenzia delle Entrate spiega che nel caso in cui il versamento venga effettuato dal gestore del deposito fiscale o del deposito del destinatario registrato, in qualità di responsabile in solido dell’Iva non versata, in sede di compilazione del modello F24 Elide il codice tributo “6044” deve essere esposto in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando:

  • nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto per conto del quale è effettuata l’immissione in consumo dal deposito fiscale o l’estrazione dal deposito del destinatario registrato;
  • nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, il codice fiscale del gestore del deposito fiscale ovvero del deposito del destinatario registrato, titolare del conto di addebito, unitamente al codice identificativo “50”, da indicare nel campo “codice identificativo” del modello di pagamento.

Le indicazioni del MEF

Come abbiamo precedentemente accennato il decreto del MEF del 13 febbraio 2018 ha dato attuazione alle norme introdotte dalla Legge di bilancio 2018 per contrastare le frodi fiscali nel settore degli olii minerali.

Il decreto ministeriale oltre ad aver previsto alcune condizioni soggettive di esclusione dal pagamento dell’Iva, connesse essenzialmente a criteri di affidabilità degli operatori, ha stabilito che, in taluni casi, l’estrazione dal deposito può essere effettuata senza il versamento dell’imposta presentando un’idonea garanzia in favore dell’Agenzia delle Entrate.

L’Agenzia delle Entrate a tal proposito ha comunicato che sta ultimando la definizione di modelli di garanzia ad hoc, sotto forma di deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato e di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.

Saranno chiarite a breve, inoltre, le modalità di interlocuzione tra i gestori dei depositi e gli uffici dell’Agenzia per consentire una rapida verifica dell’effettiva presentazione della garanzia.

Per ulteriori informazioni i lettori possono consultare la risoluzione n. 18/E pubblicata il 20 febbraio 2018 dall’Agenzia delle Entrate allegata di seguito.

Risoluzione n. 18/E del 20 febbraio 2018 dell’Agenzia delle Entrate
Ecco la risoluzione n. 18 pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 20 febbraio 2018 in cui viene istituito il codice tributo con il quale sarà possibile pagare l’imposta sul valore aggiunto dovuta per l’immissione in consumo dal deposito fiscale dei carburanti.

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