Incidenti stradali causati da cani randagi, paga la Asl: lo dice la Cassazione

Isabella Policarpio

11 Settembre 2019 - 11:13

I danni derivanti da incidenti stradali causati dai cani randagi dovranno essere risarciti dalla Asl, cui compete la vigilanza sul randagismo. Lo dice l’ultima sentenza della Cassazione.

Incidenti stradali causati da cani randagi, paga la Asl: lo dice la Cassazione

Gli incidenti stradali causati dall’attraversamento dei cani randagi saranno risarciti dalla Asl locale. A stabilirlo l’ultima sentenza della Corte di Cassazione, depositata oggi, 11 settembre 2019.

I Giudici Supremi hanno deciso che la Asl, in quanto competente nella gestione del randagismo, deve risarcire i danni subiti dall’automobilista e dai passeggeri.

Nel caso di specie, la Cassazione ha respinto il ricorso del Comune di Benevento che contestava la condanna in Corte d’Appello al pagamento di 4mila euro di risarcimento nei confronti di un automobilista. Nella decisione in esame i giudici hanno richiamato il dettato della Legge 281 del 1991, la quale affida la vigilanza e la repressione del randagismo in capo ai Comuni e alle Asl locali, che, conseguentemente, sono tenute a risarcire i danni provocati dagli animali senza custodia.

Il Comune, infatti, ha lo specifico obbligo di catturare e custodire gli animali randagi in apposite strutture, così da tenerli lontani dalle strade, dove mettono a rischio la loro vita e quella degli automobilisti.

Qui tutti i dettagli della decisione della Cassazione.

Incidenti stradali causati dai randagi: cosa dice la Corte di Cassazione

In caso di incidenti stradali provocati dalla circolazione dei randagi, il Comune e la Asl sono tenuti a risarcire i danni agli automobilisti ed eventuali passeggeri. Il principio è stato stabilito dalla sentenza numero 22522 del 2019, nella quale è stata confermata la condanna in capo al Comune di Benevento.

Nel caso di specie, la condanna al risarcimento danni era stata comminata dalla Corte d’Appello, ma il Comune aveva deciso di ricorrere per Cassazione contestando la responsabilità sulla gestione dei randagi. Secondo il ricorrente - motivo poi sconfessato dalla Cassazione - il Comune non avrebbe la responsabilità del controllo generale del randagismo, ma solamente il dovere di intervenire, caso per casso, nella cattura del cane randagio a seguito di segnalazione.

Come abbiamo anticipato, il motivo del ricorso è stato respinto e la condanna a risarcire i danni confermata.

Incidenti provocati dai randagi: la Legge 281 del 1991

La decisione della Corte Suprema si rifà alla Legge 281 del 1991, nella quale si stabilisce che la regolamentazione del fenomeno del randagismo urbano è di competenza delle Regioni, le quali devono legiferare sulla materia.

Nel caso di specie, quindi, la Corte ha richiamato la Legge 16 del 2001 della Regione Campania, in cui si affida ai singoli Comuni e alle Asl la competenza alla vigilanza e al controllo del randagismo, il trasferimento degli animali nelle strutture apposite e la somministrazione delle cure veterinarie.

I Comuni hanno inoltre il dovere di catturare i cani liberi e di risanare le strutture esistenti per il ricovero, ove necessario.

Già in passato la stessa Corte, con l’ordinanza n. 11591 del 14 maggio 2018, aveva sancito che sui Comuni e sulle Asl grava sia il dovere di intervenire a seguito di segnalazione che di vigilare sulla condizione delle strade e dei randagi.

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