Indennità per chiusura di attività commerciale: importo, durata, requisiti e beneficiari

Simone Casavecchia

13 Febbraio 2015 - 15:00

Cresce la durata dell’indennità per la chiusura di un’attività commerciale che, in base a recenti disposizioni dell’INPS, viene collegato ai requisiti della Legge Fornero: ecco come funziona.

Indennità per chiusura di attività commerciale: importo, durata, requisiti e beneficiari

In base a recenti disposizioni dell’INPS vengono riviste e aggiornate le modalità di funzionamento dell’indennizzo per la chiusura di un’attività commerciale che viene collegato ai requisiti pensionistici previsti dalla riforma delle pensioni Fornero, assegnando maggiori possibilità di fruizione, soprattutto alle donne.

L’indennità per la chiusura di attività commerciali è una speciale prestazione a sostegno del reddito che viene assegnata ai lavoratori del mondo del commercio che, pur prossimi alla pensione non hanno ancora maturato il diritto ad essa e sono rimasti senza lavoro. L’indennizzo è pari a 502,39 euro per 13 mensilità annue.

Beneficiari e requisiti
L’indennizzo previsto per tutti i lavoratori che esercitano un’attività commerciale al dettaglio, in sede fissa o ambulanti, siano essi titolari o collaboratori, gestori di bar e ristoranti, agenti o rappresentanti di commercio.

L’indennità per la chiusura di attività commerciale viene assegnata nel caso in cui tali lavoratori abbiano cessato la propria attività (o l’attività in cui lavoravano è cessata) tra il 1° gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2016.

I beneficiari, al momento della cessazione dell’attività devono risultare iscritti alla Gestione Separata INPS per commercianti da almeno 5 anni e devono essere in possesso dei seguenti requisiti anagrafici:

  • uomini = 62 anni;
  • donne = 57 anni;

Per ottenere l’indennizzo per la chiusura di attività commerciali il richiedente, all’atto della richiesta, non deve né percepire già una pensione di vecchiaia né essere in possesso dei requisiti per ottenere una pensione di vecchiaia.

La domanda da presentare per via telematica all’INPS, va inoltrata entro il 31 gennaio 2017 e può essere presentata anche da commercianti che avevano maturato il diritto con le regole fissate quando il beneficio era stato istituito, da coloro che ne avevano già fatto richiesta precedentemente e da coloro che si erano visti rifiutare la domanda perché presentata oltre il 31 Gennaio 2012.

Durata
L’assegno viene concesso fino al raggiungimento dell’età necessaria per ottenere la pensione di vecchiaia, in base alle nuove soglie di età fissate dalla Legge Fornero nel 2011, quindi:

  • per il 2015:
    • 66 anni e 3 mesi per gli uomini;
    • 64 anni e 9 mesi per le donne;
  • per il 2016:
    • 66 anni e 7 mesi per gli uomini;
    • 66 anni e 1 mese per le donne;

I lavoratori interessati da un provvedimento di salvaguardia, che possono, quindi, andare in pensione con i requisiti vigenti prima dell’entrata in vigore della riforma Fornero, potranno godere del beneficio fino alla decorrenza (teorica) della pensione, secondo le modalità previste dalla salvaguardia stessa.

Casi di cumilabilità e di incompatibilità
L’indennizzo previsto per la chiusura di attività commerciali può essere richiesto da quei contribuenti che hanno maturato i requisiti per la pensione di anzianità o per la pensione anticipata ed è cumulabile con:

  • pensione di anzianità o pensione anticipata della gestione separata commercianti. In questo caso l’indennizzo viene concesso fino alla maturazione dei requisiti pensionistici previsti dalla Legge Fornero;
  • assegno sociale, anche se, qualora al contribuente venisse assegnato l’indennizzo per la chiusura di attività commerciale potrebbe vedersi annullare l’assegno sociale dal momento che quest’ultimo è concesso se non si hanno redditi propri o se si percepiscono redditi propri in misura inferiore all’assegno sociale stesso (ovvero, in misura inferiore ai 5.900 euro annui).

L’indennizzo per la chiusura di attività commerciale è, invece, incompatibile con:

  • una qualunque altra attività di lavoro autonomo;
  • una qualunque altra attività di lavoro subordinato;
    Nei casi precedenti l’indennizzo per la chiusura di attività commerciali termini da 1 del mese successivo a quello in cui si è ripresa l’attività di lavoro dipendente o autonomo (che deve, comunque, essere comunicata all’INPS 30 giorni prima dell’inizio).
  • Contribuzione figurativa: dal momento che l’indennizzo viene concepito come una prestazione a sostegno del reddito finalizzata al conseguimento del diritto alla pensione, non può essere fruita nel caso in cui il contribuente percepisca una qualsiasi forma di contribuzione. Costituisce un caso di esclusione anche la sola contribuzione figurativa.

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