L’insegnante è sempre responsabile dell’infortunio a scuola? Ecco quali sono i profili di responsabilità civile e penale degli insegnanti, caso per caso. Tutta la disciplina.
In caso di infortunio a scuola l’insegnante è responsabile? E cosa possono fare gli insegnanti per provare la loro innocenza? Si tratta di una questione complessa, in quanto in ballo c’è la salute degli studenti, spesso minorenni.
Quello dell’insegnante è un lavoro complesso non solo dal punto di vista educativo ma anche per i profili di responsabilità che possono derivare da casi di infortunio, più e meno gravi. I momenti più a rischio sono senza dubbio il cambio dell’ora, la ricreazione e le gite scolastiche, occasioni in cui è più difficile per i docenti adempiere al dovere di vigilanza sugli alunni.
In questo articolo affronteremo la questione sulla responsabilità civile e penale degli insegnanti in base alla legge e alle ipotesi più frequenti.
INFORTUNIO A SCUOLA, L’INSEGNANTE È RESPONSABILE?
Insegnanti, responsabilità civile e penale
Intanto, dobbiamo specificare che durante l’esercizio delle loro funzioni gli insegnanti hanno tutte le responsabilità dei pubblici dipendenti. Questa si divide in penale e civile:
la responsabilità civile è quando un docente è responsabile di un fatto da cui ne è scaturito un danno a terzi. Il docente colpevole ha l’obbligo di risarcire il danneggiato;
si ha una responsabilità penale quando c’è la violazione di una fattispecie penale che prevede una pena che implica la restrizione della libertà personale, come arresto o reclusione. Dalla responsabilità penale può scaturire anche una pena di carattere pecuniario, come la multa o l’ammenda. Bisogna ricordare, però, che da un singolo evento possono derivare sia responsabilità penali che civili.
Le norme che regolano la responsabilità degli insegnanti nell’esercizio delle loro funzioni sono diverse. Intanto, bisogna far riferimento all’articolo 28 della Costituzione:
“I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici”.
Quindi, in caso di responsabilità di un insegnante, un genitore potrà rivalersi anche sull’amministrazione pubblica (in questo caso la scuola).
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Oltre a questa però ci sono due norme che fanno riferimento direttamente al docente. Si tratta degli articoli 2047 e 2048 del Codice Civile.
Il primo riguarda il caso di danno cagionato dalla persona incapace di intendere e di volere, per il quale il risarcimento è dovuto “da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”.
Nel secondo comma dell’articolo 2048 invece c’è un esplicito riferimento alla figura degli insegnanti (“precettori”):
“I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.”
Quindi, la responsabilità degli insegnanti è da considerarsi presunta, in quanto consiste nell’omessa vigilanza dei minori. Se quindi un alunno si fa male durante le ore di lezione, l’insegnante dovrà dimostrare di aver fatto tutto il possibile per provare ad impedirlo.
Infatti, secondo quanto previsto dalla legge, un insegnante che dimostri di aver tenuto un comportamento volto ad evitare che il fatto incriminato si realizzasse non ha nessuna responsabilità dell’accaduto.
In questo caso comunque l’onere della prova spetta all’insegnante e non al danneggiato. Per i docenti infatti vige “la presunzione di colpa” e quindi sono loro a dover dimostrare il contrario. Per farlo, dovranno provare di essere stati presenti durante il fatto e di aver provveduto a tutti gli accorgimenti possibili per evitare il concretizzarsi di eventuali incidenti.
Quindi, nel caso in cui un alunno si facesse male durante le ore di lezione, la responsabilità è da attribuire al docente fino a quando questo non sarà in grado di dimostrare il contrario.
Infortunio nel cambio dell’ora o a ricreazione, l’insegnante è responsabile?
Un insegnante, soprattutto nel caso in cui ritiene che la situazione in aula non sia priva di rischi, non dovrebbe allontanarsi dall’aula.
Quindi dovrebbe aspettare sempre l’arrivo dell’insegnante che deve sostituirlo, anche se questo è in ritardo. Se l’alunno si fa male durante il cambio dell’ora, comunque, non c’è mai la responsabilità dell’insegnante la cui lezione deve ancora iniziare, anche nel caso di ritardo ingiustificato dello stesso.
In questo caso, infatti, la colpa è da attribuire alla direzione scolastica, poiché ha l’obbligo di “affidare gli alunni ad altro personale, anche ausiliario, nei momenti di precaria e temporanea assenza dell’insegnante”.
La situazione invece è diversa per la ricreazione, durante la quale la giurisprudenza ha richiesto che ci siano più controlli vista la prevedibile vivacità dei ragazzi nelle ore di svago che potrebbe aumentare le possibilità che si verifichi un evento dannoso. Durante la ricreazione la responsabilità del docente è inversamente proporzionale all’età e alla maturità degli alunni.
Anche per la ricreazione vige la presunzione di responsabilità, quindi se un alunno si fa male il docente potrà discolparsi dimostrando che pur essendo presente non è riuscito ad evitare il verificarsi dell’evento.
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Infortunio in cortile, l’insegnante è responsabile?
Pensiamo ad un alunno che si fa male in cortile, ad esempio scivolando su uno scalino mentre un insegnante sta accompagnando la classe all’uscita. In questo caso, di chi è la colpa?
Di recente, la Corte di Cassazione ha specificato che la responsabilità dell’insegnante è limitata da due fattori:
- il primo riguarda il limite di tempo, in quanto l’insegnante è responsabile dell’alunno solamente durante l’orario scolastico;
- il secondo invece fa riferimento al limite di spazio, poiché l’insegnante è responsabile dell’alunno solo dal momento in cui quest’ultimo fa il suo ingresso all’interno della scuola.
Quindi, secondo questi due fattori, l’insegnante non è responsabile di quanto avviene all’esterno delle mura scolastiche durante gli orari di non lezione. In questo caso, però, un genitore il cui figlio si fa male potrà richiedere il risarcimento all’Istituto scolastico,tranne nel caso in cui quest’ultimo dimostri che il fatto sia avvenuto per “caso fortuito”.
Gita scolastica, l’insegnante risponde dei danni?
Questo è uno dei temi più scottanti delle ultime ore. Infatti, il MIUR ha mandato una circolare alle scuole in cui ha richiesto agli insegnanti di controllare lo status degli autobus e del conducente del mezzo durante le gite scolastiche. Questi, lamentando un aumento delle responsabilità, hanno persino minacciato di non portare più i ragazzi in gita.
Ma di chi è la colpa se un alunno si fa male durante il viaggio d’istruzione?
I docenti, sono obbligati a vigilare sugli alunni per tutto il tempo in cui questi usufruiscono dei servizi scolastici. Quindi, oltre alle ore di lezione anche durante le gite scolastiche.
La Cassazione specifica che se in gita scolastica l’alunno si fa male da solo, sarà la scuola e il docente a dover risarcire il danno, tranne nel caso in cui il realizzarsi del fatto non era prevedibile.
Ad esempio, se due alunni corrono nel corridoio dell’albergo e uno dei due si fa male, la responsabilità potrebbe cadere sull’insegnante poiché questo non è riuscito a mantenere l’ordine.
Se invece un ragazzo si fa male per un evento fortuito e l’insegnante riesca a dimostrare che l’accaduto era imprevedibile e inevitabile, né la scuola né il docente sono obbligati ad un risarcimento.
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